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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
16
Data
21/12/1972
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Interventi in favore dell' Agricoltura.
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia 21 dicembre 1972, n. 27.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 3, L.R. 29 gennaio 1973, n. 1.

(2)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R n. 32/1999.

 

Art. 1

[La Regione Puglia attua nell'anno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni, come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

art. 5, primo comma: esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;

art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti lire 470.000.000;

art. 11: interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati lire 500.000.000;

art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali lire 300.000.000;

art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali lire 100.000.000;

art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000 (3).

(3)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 2, L.R. 29 gennaio 1973, n. 1.

 

Art. 2

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 324-bis che, con la presente legge, viene istituito sotto la voce «Interventi nel settore dell'agricoltura secondo la legge 27 ottobre 1966, n. 910», mediante prelevamento di uguale somma dal capitolo 308 delle note di variazione al bilancio 1972 «Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale».

 

Art. 3

I provvedimenti di concessione adottati dagli ispettori provinciali e dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura e dagli ispettori ripartimentali e dall'ispettore regionale delle foreste; nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle attività indicate nell'art. 1 della presente legge, sono resi esecutivi con visto dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, caccia e pesca.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più provincie ed i provvedimenti per l'attuazione di iniziative riguardanti materie di competenza dei predetti ispettorati, il cui importo superi i limiti stabiliti dall'art. 40 della citata legge n. 910 del 1966 sono adottati dalla Giunta regionale.

Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio bilancio.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.] (5)

(5)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R n. 32/1999.