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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
32
Data
13/12/1999
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 14 dicembre 1999, n. 123, Suppl.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1999, approvato con legge regionale 4 maggio 1999, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato "A" della presente legge.

 

ARTICOLO 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all’art.1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 1999 risulta modificato in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956. in termini di cassa per l’entrata e in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per la spesa.

 

ARTICOLO 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui agli allegati "B" e "C" della presente legge.

 

ARTICOLO 4

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2000, l’imposta regionale sulle attività produttive è riscossa dalla Regione Puglia secondo le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, intendendosi l’importo di lire 20 mila, di cui al comma 4 del medesimo articolo, elevato a lire 30 mila.

2. Sulla base delle informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, fornite dall’Amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà al riscontro contabile e alla verifica dei riversamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria alla Regione Puglia delle somme non riscosse o parzialmente riscosse, a titolo di imposta regionale, per effetto della compensazione con altre imposte operata dal contribuente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le attività di controllo e verifica delle dichiarazioni nonchè di accertamento dell’imposta sono attribuite, oltre che all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, ai soggetti di cui all’articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni. (Vedi anche quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 della l.r. 25/2003)

4. Le attribuzioni di cui al comma 3 sono esercitate secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 24, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà all’irrogazione delle sanzioni di pertinenza della Regione Puglia, introitandole sul capitolo di bilancio 1012015.

6. Sul suddetto capitolo affluiranno, altresì, tutte le sanzioni riscosse a qualsiasi titolo, relative a tributi regionali, anche ai fini dell’applicazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1.  rinviato dal Governo          

2. rinviato dal Governo

3. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l’importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza del dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell’importo minimo previsto, a titolo di tassa automobilistica regionale, dalle vigenti disposizioni di legge e che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è commisurato a lire 37 mila.

4. I soggetti di cui al comma 3, ove non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l’anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento di lire 37 mila entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il corrispettivo per il servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999, si applica indistintamente a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonchè presso tutti gli sportelli di riscossione della rete ACI.

 

ARTICOLO 6

(Modifica articolo 5 legge regionale 14 gennaio 1998, n.1)

1. Sostituisce l'art. 5 della l.r. 1/98

ARTICOLO 7*

(Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15)

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

2. I conseguenti oneri finanziari, al netto della spesa per il personale di cui all’articolo 23, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, graveranno sull’apposito capitolo "Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

3. E’ data facoltà ai Consorzi di richiedere alla Regione Puglia il pagamento, in nome e per conto dei medesimi, dei costi energetici di sollevamento e dei salari al personale operaio di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, previa liquidazione della relativa spesa da parte degli organi istituzionali dell’ente. Le somme da erogare secondo le modalità di cui sopra sono portate in detrazione dalla quota di riparto assegnata a ciascun Consorzio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, sul fondo di gestione di cui all’articolo 8 della stessa legge.

* La validità delle norme di cui al presente articolo è stata prorogata “sino alla data di entrata in vigore delle nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, sino e non oltre il 31 dicembre 2001”, dall’art. 16 della l.r. 28/2000.

 

ARTICOLO 8

(Affidamento gestionale)

Rinviato dal Governo

 

ARTICOLO 9

(Esercizio delle funzioni di vigilanza sull’uso dei beni pubblici)

1. Fermo restando le specifiche funzioni previste, relativamente agli impianti irrigui, dall’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, la vigilanza generale sull’uso dei beni, la tutela della loro integrità e l’esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia amministrativa regionale sono svolti, relativamente ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, dal Settore demanio e patrimonio.

 

ARTICOLO 10

(Contributo straordinario al Comune di Foggia )

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Foggia un contributo straordinario di lire un miliardo per far fronte alle emergenze conseguenti al disastro dell’11 novembre 1999.

 

ARTICOLO 11

(Estensione benefici legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)

Rinviato dal Governo

 

ARTICOLO 12

(Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese)

1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni regionali non più applicate o non conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato:

a) articoli 6 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 "Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia";

b) articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32 "Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6";

c) legge regionale 5 giugno 1981, n. 29 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32";

d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 21 "Incentivazione dell’associazionismo economico tra le imprese artigiane";

e) legge regionale 11 marzo 1988, n. 10 "Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21;

f) articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 "Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l’occupazione";

g) legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, "Interventi a favore dell’agricoltura";

h) legge regionale 29 gennaio 1973, n.1 "Ulteriori interventi in agricoltura";

i) legge regionale 7 febbraio 1974, n. 15 "Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura";

j) legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7 "Interventi a favore della zootecnia";

k) legge regionale 8 aprile 1975, n. 28 "Contributi per il miglioramento e l’incremento delle colture da rinnovo";

l) legge regionale 8 aprile 1975, n. 29 "Istituzione dell’albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia";

m) legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture e infrastrutture agricole";

n) legge regionale 17 marzo 1977, n. 5 "Interventi creditizi in favore della cooperazione";

o) legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in favore dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate";

p) legge regionale 3 marzo 1978, n. 16 "Modifica della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente: ‘Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in favore dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate’";

q) legge regionale 12 giugno 1978, n. 21 "Incentivi per migliorare l’organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l’assunzione di personale dirigente";

r) legge regionale 30 gennaio 1982, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 69, concernente ‘Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali’";

s) legge regionale 25 novembre 1983, n. 15 "Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41, concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte";

t) legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia";

u) legge regionale 17 marzo 1986, n. 7 "Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura";

v) legge regionale 13 giugno 1986, n. 15 "Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo";

w) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3 "Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese";

 

1 bis.* Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

 

1)                                  l.r. 24 luglio 1978, n. 34 “Interventi per favorire nel settore agricolo – forestale – zootecnico – vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri enti locali elettivi”;

2)                                   l.r. 4 settembre 1978, n. 48 “Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984”;

3)                                   l.r. 12 aprile 1979, n. 20 “Rinnovo e modifiche alla l.r. 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole”;

4)                                   l.r. 29 giugno 1979, n. 38 “Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura”;

5)                                   l.r. 4 settembre 1979, n. 63 “Applicazione nella Regione Puglia del regolamento n. 78/1054/CEE e modifiche alla l.r. 3 marzo 1978, n. 15 concernente l’attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell’agricoltura”;

6)                                   l.r. 28 gennaio 1980, n. 14 “Ulteriori modifiche alla l.r. 3 marzo 1978, n. 15 e alla l.r. 4 settembre 1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell’agricoltura;

7)                                  l.r. 9 giugno 1980, n. 64 “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34, concernente interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre”;

8)                                   l.r. 9 giugno 1980, n. 69 “Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali”;

9)                                   l.r. 17 luglio 1981, n. 41 “Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978”;

10)                               l..r. 31 agosto 1981, n. 47 “Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura”;

11)                               l..r. 31 agosto 1981, n. 54 “Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure”;

12)                               l.r. 4 dicembre 1981, n. 57 “Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e della acquicoltura”.

                  * Comma così aggiunto dall’art. 39 della l.r. 9/2000

2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa.

 

ARTICOLO 13

(Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

1. Modifica e integra l'art. 4 della l.r. 17/99

ARTICOLO 14

(Rettifica declaratoria capitolo di spesa)

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 0551042 è rettificata come segue:

"Fondo regionale trasporti – FRT: investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, metropolitano, aereo e marittimo (articolo 4, comma 2, lettera e) della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)".

 

ARTICOLO 15

(Modifiche, rettifiche e integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)*

* Articolo abrogato dall’art. 38 della l.r. 18/2002

ARTICOLO 16

(Abrogazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, fatti salvi gli effetti prodotti durante la loro vigenza. Dalla medesima data è ripristinata la vigenza della norma di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.

2. Resta ferma la norma finanziaria dell’articolo 25, comma 5, della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, che si intende applicabile alla copertura degli oneri connessi al ripristino della vigenza della norma di cui al comma 1.

 

ARTICOLO 17

(Autorizzazioni di spese)

1. E’ autorizzata la spesa di lire 200 milioni per partecipare al capitale sociale di società operanti nel TPRL, con onere a carico del capitolo n. 554011 di nuova istituzione.

2. E’ autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 508 milioni per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo di interesse della popolazione pugliese, con onere a carico del capitolo n. 554012 di nuova istituzione.

 

ARTICOLO 18

(Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali)

Rinviato dal Governo

            La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

             

ALL. OMISSIS