Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
1972
Numero
1
Data
23/05/1972
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Regolamento provvisorio per l'uso degli automezzi di proprietà della Regione.
Note
Abrogato dall’art. 20 del Regolamento 18 luglio 1978, n. 1 “Uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia”. Nuovamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D -
Allegati
Nessun allegato

 



(1) Abrogato dall’art. 20 del Regolamento 18 luglio 1978, n. 1 “Uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia”. Nuovamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D -

 

 

Art. 1

[Gli automezzi di proprietà della Regione, ad eccezione di quelli a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, quando non sono adibiti a servizio, vanno custoditi nel garage della Regione.

Gli automezzi a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, vanno custoditi in garage autorizzati.]

 

Art. 2

[Gli automezzi della Regione possono essere usati soltanto per esigenze di servizio, dagli Amministratori e dal personale della Regione, con l’osservanza delle presenti norme.

Al Presidente del Consiglio, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale ed a ciascuno degli Assessori regionali, sono assegnati appositi automezzi, per tutte le esigenze connesse all’esercizio della loro funzione.]

 

Art. 3

[Un dipendente della Regione, designato dall’Assessore al ramo, è preposto al servizio automezzi, coi seguenti compiti:

a) vigilare affinchè l’uso degli automezzi avvenga secondo le esigenze dei servizi e con l’osservanza delle norme relative;

b) disporre i servizi ed i turni di lavoro;

c) prendere note delle ore di servizio prestate dagli autisti, in eccedenza al normale orario di lavoro;

d) controllare i rifornimenti dei carburanti e dei lubrificanti, che saranno effettuati, salvi casi eccezionali, direttamente dagli autisti, sotto la loro personale responsabilità, presso l’abituale fornitore che avrà ottenuto l’aggiudicazione a seguito di regolare gara;

e) provvedere ad assicurare il funzionamento degli automezzi e la ordinaria manutenzione dei medesimi, disponendo l’acquisto dei pezzi di ricambio e le normali riparazioni, mediante rilascio di appositi buoni a madre e figlia, vistati dall’Assessore al ramo e, in sua assenza, dal funzionario dirigente dell’Assessorato o dalla Segreteria Generale del Consiglio, in favore di fornitori i quali verranno pagati periodicamente, su presentazione di regolari fatture corredate dei buoni e previa deliberazione di liquidazione;

f) curare la custodia dei seguenti registri, costantemente aggiornati:

 - registro generale di carico e scarico dei carburanti e dei lubrificanti, con partitario per le singole macchine;

 - registro delle percorrenze di ciascun automezzo, con la indicazione cronologia dell’ora di partenza e dell’ora di rientro, delle risultanze del contachilometri all’uscita e all’entrata, del percorso compiuto,  delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e lubrificante consumato;

- registro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante i viaggi;

g) compilare il rendiconto della gestione del servizio automezzi, alla fine di ciascun trimestre.]

 

Art. 4

[L’autista ha il dovere di:

a) provvedere alla custodia dell’automezzo durante il servizio;

b) curare la regolare tenuta del registro di percorrenza, nel quale devono essere indicati, per ogni viaggio:

- l’amministratore o il funzionario che dispone l’uscita dell’automezzo;

- il motivo del servizio;

- l’ora di uscita e l’ora di entrata;

- il numero dei chilometri percorsi;

- i quantitativi di carburante e lubrificanti consumati;

- l’itinerario percorso e il rapporto su eventuali guasti o incidenti;

c) riferire dettagliatamente con immediatezza all’addetto al servizio gli inconvenienti e gli incidenti eventualmente accaduti;

d) indossare la divisa fornita dalla Regione, curandone la perfetta conservazione.]

 

Art. 5

[L’autista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni provocati alla Regione in conseguenza della violazione dei doveri indicati alle lettere d), e), f) del precedente art. 3.]

 

Art. 6

[L’uso degli automezzi da parte del personale della Regione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Assessore al ramo o della Segreteria Generale del Consiglio, per comprovate esigenze di servizio.

L’ordine di servizio sarà annotato da ogni autista consegnatario sul registro di percorrenza, con i dati relativi ad ogni viaggio.]

 

            Dato a Bari, addì 23 maggio 1972