(1) Abrogato dall’art. 20 del Regolamento
18 luglio 1978, n. 1 “Uso degli automezzi di proprietà della
Regione Puglia”. Nuovamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema
normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D -
Art. 1
[Gli automezzi di
proprietà della Regione, ad eccezione di quelli a disposizione degli Assessori
non residenti nel capoluogo sede della Regione, quando non sono adibiti a
servizio, vanno custoditi nel garage della Regione.
Gli automezzi a disposizione degli
Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, vanno custoditi in
garage autorizzati.]
Art. 2
[Gli automezzi della Regione possono essere usati soltanto per
esigenze di servizio, dagli Amministratori e dal personale della Regione, con
l’osservanza delle presenti norme.
Al Presidente del Consiglio, all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, al Presidente della Giunta regionale ed a ciascuno degli Assessori
regionali, sono assegnati appositi automezzi, per tutte le esigenze connesse
all’esercizio della loro funzione.]
Art. 3
[Un dipendente della Regione, designato dall’Assessore al ramo,
è preposto al servizio automezzi, coi seguenti compiti:
a) vigilare affinchè l’uso degli automezzi avvenga secondo le
esigenze dei servizi e con l’osservanza delle norme relative;
b) disporre i servizi ed i turni di lavoro;
c) prendere note delle ore di servizio prestate dagli autisti,
in eccedenza al normale orario di lavoro;
d) controllare i rifornimenti dei carburanti e dei
lubrificanti, che saranno effettuati, salvi casi eccezionali, direttamente dagli
autisti, sotto la loro personale responsabilità, presso l’abituale fornitore che
avrà ottenuto l’aggiudicazione a seguito di regolare gara;
e) provvedere ad assicurare il funzionamento degli automezzi e
la ordinaria manutenzione dei medesimi, disponendo l’acquisto dei pezzi di
ricambio e le normali riparazioni, mediante rilascio di appositi buoni a madre e
figlia, vistati dall’Assessore al ramo e, in sua assenza, dal funzionario
dirigente dell’Assessorato o dalla Segreteria Generale del Consiglio, in favore
di fornitori i quali verranno pagati periodicamente, su presentazione di
regolari fatture corredate dei buoni e previa deliberazione di liquidazione;
f) curare la custodia dei seguenti registri, costantemente
aggiornati:
- registro generale di carico e scarico dei carburanti e
dei lubrificanti, con partitario per le singole macchine;
- registro delle percorrenze di ciascun automezzo, con la
indicazione cronologia dell’ora di partenza e dell’ora di rientro, delle
risultanze del contachilometri all’uscita e all’entrata, del percorso
compiuto, delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e
lubrificante consumato;
- registro dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante
i viaggi;
g) compilare il rendiconto della gestione del servizio
automezzi, alla fine di ciascun trimestre.]
Art. 4
[L’autista ha il dovere di:
a) provvedere alla custodia dell’automezzo durante il
servizio;
b) curare la regolare tenuta del registro di percorrenza, nel
quale devono essere indicati, per ogni viaggio:
- l’amministratore o il funzionario che dispone l’uscita
dell’automezzo;
- il motivo del servizio;
- l’ora di uscita e l’ora di entrata;
- il numero dei chilometri percorsi;
- i quantitativi di carburante e lubrificanti consumati;
- l’itinerario percorso e il rapporto su eventuali guasti o
incidenti;
c) riferire dettagliatamente con immediatezza all’addetto al
servizio gli inconvenienti e gli incidenti eventualmente accaduti;
d) indossare la divisa fornita dalla Regione, curandone la
perfetta conservazione.]
Art. 5
[L’autista è personalmente responsabile, agli effetti civili,
dei danni provocati alla Regione in conseguenza della violazione dei doveri
indicati alle lettere d), e), f) del precedente art. 3.]
Art. 6
[L’uso degli automezzi da parte del personale della Regione è
subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Assessore al ramo o
della Segreteria Generale del Consiglio, per comprovate esigenze di
servizio.
L’ordine di servizio sarà annotato da ogni autista
consegnatario sul registro di percorrenza, con i dati relativi ad ogni
viaggio.]
Dato a Bari, addì 23 maggio 1972