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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
1978
Numero
1
Data
18/07/1978
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Uso degli automezzi di proprietà della regione Puglia.
Note
Il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 8/94 ha disposto la deroga al presente regolamento relativamente ai tecnici agricoli.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

L'uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia è disciplinato dal presente regolamento.


Art. 2

 Al Presidente della Giunta ed a ciascuno degli Assessori è assegnata una autovettura con autista per le esigenze connesse all'esercizio delle loro funzioni.

 Per ragioni funzionali o per indisponibilità da parte dell’Amministrazione di auto di servizio o di autisti è consentito, in sostituzione della dotazione strumentale diretta, l’utilizzo del mezzo proprio. In tal caso può farsi uso del Telepass o della Viacard assegnati dal Consiglio Regionale ed è previsto un rimborso chilometrico, a favore del Presidente o dell’Assessore, secondo le condizioni e con le modalità previste dal regolamento regionale sulle missioni. (1)

(1) Comma inserito dal r.r. n. 18/2015, art. 1.

Art. 3

Il tipo e le caratteristiche delle autovetture di cui all'articolo precedente sono fissate dalla Giunta regionale.


Art. 4

Le autovetture di cui all'art. 3 devono recare, fissa e ben visibile, una targa sia anteriormente - a destra ed in basso del lunotto - sia nella parte posteriore - a destra ed in basso del vano bagagli - su cui sia iscritto, a seconda della pertinenza dell'autovettura:

Regione Puglia - Presidente;

Regione Puglia - Assessore.

 

Art. 5

Per le esigenze di servizio degli uffici centrali è costituito un parco-macchine presso l'Ufficio provveditorato-economato.

Per le esigenze di servizio degli uffici periferici è costituito, in ogni capoluogo di provincia, un parco macchine dipendente funzionalmente dall'Ufficio provveditorato-economato.

 

Art. 6

Su proposta motivata dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente, la Giunta regionale può assegnare una autovettura di servizio agli uffici agricoli di Zona operanti su vasto territorio e con sede giudicata notevolmente distante da quella dell'Ispettorato provinciale dal quale funzionalmente dipendono.

Per le esigenze dei servizi di posta, magazzino e deposito stampati degli Uffici centrali l'autoparco centrale può essere dotato di due autofurgoni.

 

Art. 7

Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture in dotazione all'autoparco centrale ed agli autoparchi provinciali sono stabiliti con delibera di Giunta su proposta dell'Assessore competente.

La sostituzione delle autovetture comprese quelle di cui ai precedenti articoli 2 e 6 per usura o a seguito di grave incidente che ne comprometta l'affidabilità è disposta dalla Giunta regionale, previo parere favorevole di funzionari tecnici dell'Assessorato regionale ai trasporti (2) .

Per le autovetture in dotazione al Consiglio regionale delibera l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Settore Amministrazione e contabilità, sentito il parere di funzionari tecnici dell'Assessorato regionale ai trasporti (3) .


(2)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 2Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

(3)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 2Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

 

Art. 8

A ciascun parco-macchine è assegnato, con deliberazione di Giunta, un congruo numero di autisti e di garagisti in relazione al numero delle autovetture ed alle presumibili esigenze di servizio, e comunque complessivamente non superiore al numero delle autovetture assegnate.

Con la stessa delibera è indicato il responsabile del servizio che deve essere di livello non inferiore al V (4) .

Il responsabile del servizio dipende funzionalmente dall'Ufficio provveditorato-economato.

Le autovetture di cui all'art. 5 devono recare, fissa e ben visibile, una targa con iscritto: Regione Puglia - autovettura di servizio.

(4)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 3, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

 

Art. 9

Allorché si renda necessario, da parte degli uffici centrali e periferici, l'uso dell'autovettura nell'ambito del territorio provinciale, l'ufficio interessato è autorizzato a chiedere al servizio autoparco la messa a disposizione del mezzo. Il servizio autoparco non può disattendere la richiesta.

L'autorizzazione, compilata in duplice copia, una delle quali resta all'ufficio che l'ha rilasciata e l'altra, al Servizio autoparco, deve essere firmata dal Coordinatore di Settore o di Ufficio, rispettivamente per l'autoparco centrale e per quelli periferici, ovvero, in mancanza del Coordinatore, da un funzionario appositamente incaricato dall'Assessore al ramo. L'autorizzazione deve contenere il nome del funzionario che deve utilizzare l'autovettura, il motivo dell'uso, il presumibile percorso.

Il Responsabile del servizio autoparco dispone l'uscita dell'automezzo compilando apposito «foglio d'uscita» e ne affida la conduzione ad uno degli autisti disponibili.

L'uso delle autovetture nell'ambito del territorio regionale è autorizzato, per motivi di servizio, dal Coordinatore del Settore interessato. Qualora ricorrano motivate esigenze dell'Amministrazione, l'uso di autovetture degli autoparchi può essere autorizzato dall'Assessore al ramo, nell'ambito del territorio nazionale (5) .

(5)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

 

Art. 10

Per motivi di servizio si intendono quelli connessi alla attività di istituto degli uffici, per lo svolgimento delle quali l'uso dell'autovettura si renda insostituibile.

 


Art. 11

Salvo i casi previsti dal presente regolamento è vietato tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi continuativi.

In nessun caso è consentito:

l'impiego degli autoveicoli per motivi personali;

la guida degli autoveicoli a personale non autorizzato;

l'uso per motivi diversi da quelli di servizio.

Non è consentito, inoltre, l'impiego di autovetture da parte di funzionari per la partecipazione a Commissioni di concorso. (6)

(6)   Comma aggiunto dal  Reg. reg. n. 1 del 14 febbraio 1979

 


Art. 12

La conduzione delle autovetture è affidata esclusivamente al personale di III livello funzionale che svolge mansioni di autista e, solo in casi di indisponibilità di detto personale ed eccezionalmente, ad altro personale dello stesso livello adibito a mansioni diverse ed in possesso di regolare patente.

In ogni caso il conducente dell'automezzo deve essere persona diversa da quella autorizzata a servirsene.

In attesa di reperire il personale del III livello la Giunta regionale può autorizzare anche altro personale idoneo dello stesso livello o di livello superiore alla guida di automezzi della Regione (7) .

(7)  Comma aggiunto dal primo comma dell' articolo unico Reg. 14 febbraio 1979, n. 1.

 

Art. 13

Gli automezzi devono essere custoditi nelle autorimesse degli autoparchi, centrali e provinciali, ove esistano (8) .

Fino a quando in ciascun capoluogo di provincia gli uffici regionali non saranno accorpati in un'unica sede, l'Assessore competente può autorizzare in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze di funzionalità del servizio, la custodia degli automezzi regionali in altra autorimessa (9) .

Eccezionalmente è consentita la custodia in autorimesse private autorizzate per gli automezzi in dotazione degli Amministratori, qualora gli aventi diritto a norma del presente regolamento risiedono in località diverse dalle sedi di uffici regionali provvisti di autorimessa.

L'Ufficio provveditorato economato concorda con i titolari delle autorimesse l'entità del posteggio mensile al cui pagamento si provvede nei termini e con le modalità della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 modificata con L.R. 3 febbraio 1982, n. 11 (10) .

(8)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 5, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

(9)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 5, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

(10)  Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 5, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

 

Art. 14

L'autista assegnato alla conduzione di una autovettura deve provvedere alla custodia della stessa durante il servizio.

Egli deve inoltre:

a) curare la regolare tenuta del registro di percorrenza, sul quale devono essere indicati per ogni viaggio:

il nome di chi dispone l'uscita dell'automezzo;

il motivo del servizio;

il percorso;

l'ora di uscita e di entrata dell'automezzo;

il numero dei chilometri percorsi;

i quantitativi di carburante e lubrificante.

b) riferire dettagliatamente al responsabile del servizio su eventuali guasti o incidenti verificatisi durante il viaggio;

c) indossare la divisa regolamentare.

La tassa annuale di patente di guida degli autisti è posta a carico del bilancio regionale.

 

Art. 15

L'autista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni subiti dalla Regione Puglia per incidenti imputabili a suo dolo o colpa grave o, per inosservanza di disposizioni amministrative regionali. È personalmente responsabile in ogni caso, per infrazioni alla norma del Codice della strada (11) .

Oltre al rimborso delle spese, egli può essere, a seconda della gravità dei fatti, deferito alla Commissione di disciplina per le eventuali sanzioni.

(11)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

 

 

Art. 16

Spetta all'Ufficio provveditorato economato provvedere:

a) all'acquisto, previo provvedimento della Giunta regionale, delle autovetture necessarie nei limiti previsti dal presente regolamento;

b) all'assicurazione delle autovetture contro i rischi derivanti da incendio e furto, responsabilità civile e infortuni del conducente e dei trasportati;

c) alle denunce di sinistro agli Istituti assicuratori ed alle trattative con questi sull'equo indennizzo per il risarcimento dei danni, sottoscrivendo i relativi atti di transazione;

d) all'acquisto di carburante e lubrificante necessario al funzionamento delle autovetture in dotazione agli Uffici Centrali e periferici della Regione determinando all'inizio di ogni anno il relativo fabbisogno da approvarsi dalla Giunta regionale;

e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi.

A tal fine saranno stipulate, previo esperimento di gara, ove possibile tra Filiali, Concessionarie e Autofficine autorizzate, apposite convenzioni. Per gli automezzi non costituenti dotazione di autoparchi in quanto assegnati ad uffici operanti in località diversa dai capoluoghi, alla manutenzione si provvede nei modi e nei termini di cui alla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 e alla L.R. 3 febbraio 1982, n. 11 (12) .

L'autorizzazione alla esecuzione dei lavori necessari per le autovetture in dotazione agli Amministratori ed autoparco centrale, deve avvenire mediante rilascio di buoni a madre e figlia firmati dal Coordinatore dell'Ufficio provveditorato economato e vistati dal Coordinatore del settore, sino ad un importo di spese di L 300.000 e firmati dal Coordinatore del Settore e vistati dall'Assessore competente per importi di spesa eccedente il predetto limite e sino a L 1.000.000.

Per le autovetture in dotazione agli autoparchi provinciali, l'autorizzazione va concessa secondo le modalità indicate nel comma precedente, previa motivata richiesta da parte del responsabile dell'autoparco provinciale.

Le spese eccedenti l'importo di L. 1.000.000 vanno autorizzate con provvedimento della Giunta regionale;

f) far eseguire i lavaggi necessari perché l'autovettura sia sempre pulita, pagando direttamente o rimborsando agli autisti, se vi hanno provveduto, la relativa spesa.

(12)  Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 7, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

 


Art. 17

Ai funzionari responsabili del servizio autoparco sono affidati i seguenti compiti:

a) vigilare affinché l'uso degli automezzi, ad eccezione di quelli in dotazione degli Amministratori, avvenga per effettive esigenze di servizio e con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento, a tal fine, il funzionario è autorizzato ad eseguire periodici saltuari controlli dei registri di percorrenza delle autovetture, facendo tenere, ove riscontrasse irregolarità, circostanziata relazione scritta all'Assessore competente per gli eventuali provvedimenti da proporre alla Giunta regionale;

b) coordinare i servizi e disporre i turni di lavoro degli autisti in servizio presso l'autoparco;

c) prendere nota delle ore di lavoro straordinario prestato dagli autisti in eccedenza al normale orario di lavoro;

d) controllare il consumo dei carburanti e lubrificanti in rapporto al percorso effettuato;

e) controllare il rifornimento dei carburanti e lubrificanti effettuati in via eccezionale direttamente dagli autisti;

f) curare la tenuta e l'aggiornamento dei seguenti registri:

registro generale di carico e scarico dei carburanti e lubrificanti, con partitario per le singole macchine;

registro delle percorrenze di ciascuna autovettura, con la indicazione cronologica dell'ora di partenza e dell'ora di rientro, delle risultanze dei contachilometri, all'uscita ed all'entrata, del percorso compiuto, delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e lubrificante consumato;

registro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante le percorrenze;

g) apporre sulle fatture il visto di effettuate prestazioni sulle autovetture regionali, trascrivendole analiticamente sui partitari (13) .

(13)  Lettera aggiunta dal primo comma dell'art. 8, Reg. 15 novembre 1983, n. 2.

 

Art. 18

L'Ufficio provveditorato-economato deve compilare, per trimestre e per anno finanziario, un prospetto riepilogativo, per ciascun automezzo delle spese di esercizio.

 

Art. 19

Le norme del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la posizione di piena autonomia funzionale e contabile garantita al Consiglio regionale dall'art. 38 dello Statuto, anche agli automezzi al servizio di quest'organo.

L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, costituisce il parco-macchine del Consiglio regionale, stabilisce il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture, il loro acquisto, il loro uso, il numero degli autisti e garagisti, nonché ilo responsabile del servizio.

 

Art. 20

Il presente regolamento andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente regolamento abolisce il precedente.