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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
14
Data
04/07/1973
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, ai soggetti estranei all' Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 luglio 1973, n. 17, Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 



L'art. 6, L.R. 12 agosto 1981, n. 45, riguardante norme per il conferimento di consulenza, ha disposto l'abrogazione di ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella stessa legge.

 

Art. 1

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni consiliari, ordinarie o speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

 

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

 

Art. 3

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati non più di due volte.

Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno o più organi consiliari o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico.

E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di Amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incarico che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

 

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

 

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.

 

Art. 6
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.