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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
45
Data
12/08/1981
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme per il conferimento di consulenze.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 17 agosto 1981, n. 74.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

Art. 1

La consulenza è lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale:

a) per l'espletamento di studi, ricerche e progettazioni;

b) per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

Le consulenze possono essere conferite a:

- Università;

- altri Enti o Istituti Scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici;

- organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale già in servizio.

 

Art. 2

Le consulenze hanno durata massima di un esercizio finanziario (1).

È fatto divieto del cumulo di più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.

L'espletamento dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

(1)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

 

L'affidamento di consulenza riguardante l'attività dei Consiglio regionale viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza, quello concernente le attività della Giunta regionale viene deliberata da questa.

Le deliberazioni devono determinare l'oggetto, le condizioni, la durata e le modalità per l'espletamento delle consulenze ed il relativo compenso da corrispondere dopo la consegna del lavoro eseguito. Per le consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1, il compenso è corrisposto secondo la periodicità fissata dalle deliberazioni di incarico (2) .

La Giunta regionale affida le consulenze di sua competenza in base ad uno schema di convenzione tipo da essa approvato, sentita la competente Commissione consiliare.

(2)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 4, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

 

Ai componenti esterni per la partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di lire 30.000.

Il gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi regionali, stabilita la indennità.

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1281 del 25-03-2005 (ud. del 18-11-2004),

Commissione governativa controllo sulla regions c. R.M. e altri

 

Art. 5

La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico scientifico, previsti dalla L.R. del 25 luglio 1979, n. 44 e del Coordinatore del settore programmazione, se esperto esterno.

Il compenso è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all'importanza ed alla qualità dell'incarico.

Il compenso in favore dei componenti del Comitato tecnico scientifico decorre dal 1° gennaio 1981.

 

Art. 6

È abrogata ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

 

Art. 7

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura per il 1981 sul cap. 00136 del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1981, la cui determinazione viene modificata, con la presente legge, come segue: «Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio», nonché sul cap. 6 del bilancio del Consiglio regionale per le consulenze deliberate dall'ufficio di presidenza.

Per gli esercizi successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.