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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
23
Data
30/08/1973
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4- 7- 73, n. 16, concernente << Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica >>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 25 del 31 agosto 1973
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dalla L.R. 13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 110),

 

Art. 1

[Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente: «Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica», è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di L. 799.000.000.

 

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dell'importo di L. 280.000.000 già stanziato al capitolo 268 «Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, ed apportando al bilancio regionale medesimo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 266. - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L.

346.000.000

 

Cap. 267. - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L.

173.000.000

 

In aumento:

Cap. 268. - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L.

519.000.000

 

 

 

 

 

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

 

Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

 

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.]

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalla L.R. 13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 110).