(1) La presente legge è stata abrogata dalla L.R. 13
agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 110),
Art. 1
[Per le finalità di cui
all'art. 1 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente: «Adeguamento della
legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione
e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica», è autorizzato,
nell'anno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di L. 799.000.000.
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante utilizzazione dell'importo di L. 280.000.000 già stanziato al
capitolo 268 «Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature
ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale, ed apportando al bilancio
regionale medesimo le seguenti variazioni:
In
diminuzione: |
Cap. 266. - Contributi nel
pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per
l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20,
n. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 326) |
L. |
346.000.000 |
|
Cap. 267. - Contributi nel
pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di
iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della
legge 12 marzo 1968, n. 326) |
L. |
173.000.000 |
|
In
aumento: |
Cap. 268. - Contributi in
conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n.
3, della legge 12 marzo 1968, n. 326) |
L. |
519.000.000 |
|
|
|
|
|
Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio
finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono
trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.
Art. 3
Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità
previste dall'art. 2 della citata
legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.
Art. 4
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.
60 dello Statuto.]
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dalla L.R. 13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n.
110).