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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
16
Data
04/07/1973
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Adeguamento della legge 12- 3- 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica.
Note
Pubblicata nel B.U.R Puglia 4 luglio 1973, n. 17, Ediz. Straord. Le disposizioni della presente legge erano state abrogate dall'art. 12 della L.R. 29 giugno 1979, n. 39 che è stata, successivamente, abrogata sia dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal dell'art. 8,comma 1, L.R. 22 agosto 1989, n. 12.
Allegati
Nessun allegato

 



Le disposizioni della presente legge erano state abrogate dall'art. 12 della L.R. 29 giugno 1979, n. 39 . Le domande già presentate alla Regione Puglia prima dell'entrata in vigore della L.R. 29 giugno 1979, n. 39 ai sensi della presente legge, si considerano ritualmente proposte, come disposto dal secondo comma dell'art. 11. Peraltro la stessa L.R. 29 giugno 1979, n. 39 è stata successivamente abrogata sia dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dall' art. 8,comma 1, L.R. 22 agosto 1989, n. 12.

 

Art. 1

L'Amministrazione regionale, nei limiti della spesa di L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile (1).

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 30 agosto 1973, n. 23, L.R. 30 dicembre 1974, n. 44, L.R. 28 maggio 1975, n. 46 e L.R. 25 novembre 1976, n. 26.

 

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente commissione consiliare permanente entro i limiti della legge 12 marzo 1968, n. 326, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera di Giunta, sentita la commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

 

Art. 3

Alla copertura di L. 600.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

In diminuzione:

Cap. 327 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L. 260.000.000

Cap. 328 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326)

» 130.000.000

In aumento:

 

Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326) ...

L. 390.000.000

La spesa di L. 600.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dello esercizio 1972.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

 

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.