(1) La presente legge è stata abrogata dal primo comma
dell'art. 13, L.R.
12 dicembre 1979, n. 76.
ARTICOLO 1
[La Regione Puglia al fine
di incentivare l' azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con
provvedimento del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della
Giunta ed in aderenza all' indirizzo di massima concordato con la Commissione
Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e
associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a
tutti i livelli con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni
varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste
dagli artt. 7 e 13 dello Statuto.
ARTICOLO 2
La
spesa di L. 78.000.000 da erogarsi
nell’esercizio 1972 viene stanziata nel Cap. 84/ bis << Contributi
a Società ed Enti culturali per la promozione e la diffusione della cultura
>> che e' istituito con la presente legge, mediante prelevamento di pari
importo dal Cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con leggi regionali >>.
ARTICOLO 3
Per
l' esercizio 1973 la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire nel relativo
bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a
quelli stabiliti nel precedente art. 2, con prelevamento della somma di L.
78.000.000 dal Cap. 230 << Fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con leggi regionali >>.
Per
gli anni finanziari successivi la spesa di L. 78.000.000 graverà sui
corrispondenti capitoli di bilancio.
ARTICOLO 4
I
criteri per la determinazione e l' assegnazione dei contributi da parte della
Giunta sono stabiliti da apposito regolamento.
ARTICOLO 5
La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.]
La presente legge è stata abrogata
dal primo comma dell'art. 13, L.R.
12 dicembre 1979, n. 76.