Art. 1
La Regione Puglia è titolare di tutte le
funzioni relative ai Centri di servizi sociali e culturali trasferiti dalla
Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con delibera del C.I.P.E.
del 12 dicembre 1972 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti
gestori secondo le finalità indicate dall'art. 8 dello Statuto regionale, con i
poteri dettati dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in
conformità con la legge
regionale 17 aprile 1978, n. 20 e legge
regionale 1° settembre 1978, n. 41.
In attesa della legge organica di programmazione
culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, l'ambito
territoriale di competenza di ciascun Centro le funzioni di cui al comma
precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui è o sarà ubicata
la sede del Centro interessato.
Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative,
esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito comitato di
gestione e programmazione di cui all'art. 9 della presente legge.
Art. 2
I Centri di servizi sociali e culturali assumono
la definizione di Centri di servizio e programmazione culturale regionale
(C.S.P.C.R.).
I Centri di servizio e programmazione culturale
regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e
culturale della comunità pugliese.
In attuazione di tali fini i Centri:
1) curano l'acquisizione di dati e informazioni
e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli
Enti locali e concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali
del territorio di pertinenza;
2) collaborano per la realizzazione di
iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la
catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e
ambientali;
3) formulano proposte ed esprimono indicazioni
relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da
trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione
democratica;
4) promuovono ed organizzano iniziative
culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e
ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali
esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e
diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel
mondo contemporaneo;
5) gestiscono un servizio di pubblica lettura
sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata.
Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e
promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una
visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in
Puglia. I Centri di servizio e programmazione culturale regionale saranno dotati
della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l'esercizio
delle loro funzioni.
Art. 3
La Regione riconosce come Centri di servizio e
programmazione culturale regionale i centri di cui all'art. 1 della presente
legge, già ubicati in:
Acquaviva |
ex EISS |
Altamura |
ex Umanitaria |
Bari |
ex UNLA |
Bari |
ex Umanitaria |
Bari |
ex CIF |
Bari |
ex Comune di Bari (Poggiofranco) |
Brindisi |
ex MCC |
Canosa |
ex MCC |
Cerignola |
ex MCC |
Conversano |
ex MCC |
Foggia |
ex EISS |
Foggia |
ex Umanitaria |
Foggia |
ex Umanitaria |
Foggia |
ex CIF |
Grottaglie |
ex UNLA |
Maglie |
ex EISS |
Manfredonia |
ex Umanitaria |
Massafra |
ex Umanitaria |
Nardò |
ex UNLA |
S. Severo |
ex MCC |
Taranto |
ex CIF |
Taranto |
ex CIF |
Taranto |
ex CIF |
Taranto |
ex CIF |
|
|
L'Assessorato ai beni culturali è tenuto, entro
il 31 dicembre 1979, a presentare il piano di ridistribuzione dei Centri nel
territorio, sentita la competente Commissione consiliare, con l'indicazione dei
comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.
La Regione provvederà ad effettuare ricerche
preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al
fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di
programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei Centri
e determinati gli ambiti territoriali di competenza.
Art. 4
Per consentire ai Centri la piena funzionalità
la Regione assicura la presenza del seguente personale qualificato:
un responsabile del Centro, in possesso di
laurea;
tre operatori culturali della carriera di
concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono affidati,
nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo
funzionamento della struttura;
un segretario con mansioni di archivio,
protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;
un ausiliario, in possesso di licenza della
scuola dell'obbligo.
Per effetto della presente legge la dotazione
organica del ruolo regionale fissata nella tabella della legge n. 18 del 25
marzo 1974, viene modificata ed aumentata di:
n. 24 unità del 6° livello per i responsabili
dei Centri;
n. 72 unità del 5° livello per gli operatori
culturali;
n. 24 unità del 4° livello per i segretari;
n. 24 unità del 2° livello per gli ausiliari.
Art. 5
Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.
1 della presente legge, la Regione si avvale del personale già operante nei
Centri di servizi sociali e culturali di cui all'art. 3 della presente legge,
assunto entro il 31 dicembre 1976, in servizio al 31 dicembre 1977 ed in
rapporto di lavoro con la Regione Puglia dal 1° gennaio 1978 ai sensi della
legge regionale 17 aprile 1979, n. 20, legge regionale 8 settembre 1978, n. 41 e
legge
regionale 18 aprile 1979, n. 26.
Il personale di cui al comma precedente viene
inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della Regione, previo
superamento di una prova concorsuale.
La domanda per l'ammissione alla prova di
concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al
Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
Il personale inquadrabile ai sensi dei
precedenti commi deve superare distinte prove concorsuali, a seconda dei livelli
di inquadramento di cui ai precedenti articoli.
Le prove di concorso consisteranno in:
a) un esame-colloquio su temi di cultura
generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario;
b) un esame-colloquio su temi di cultura
generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale che aspira
alla qualifica di segretario;
c) un esame-colloquio a carattere professionale
nelle materie della promozione culturale e sociale per il personale che aspira
alla qualifica di operatore culturale e sociale;
d) un esame-colloquio sulla programmazione
culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto amministrativo,
costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla qualifica di
responsabile del Centro.
L'esame-colloquio dovrà prevedere in particolare
la conoscenza del testo della Costituzione della Repubblica Italiana e dello
Statuto della Regione Puglia.
Le prove di concorso si svolgeranno alla
presenza di una commissione così composta:
Assessore al personale - Presidente;
esperto estraneo all'Amministrazione regionale
designato dall'Assessore al personale diverso a seconda delle mansioni del
personale da inquadrare;
rappresentante sindacale designato dalle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
un funzionario dell'Assessorato alla cultura;
un funzionario dell'Assessorato al personale,
designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.
Alle prove di concorso potranno accedere coloro
che, privi dei requisiti di cui all'art. 4, abbiano svolto mansioni equivalenti
a quelle cui aspirano per l'inquadramento, purché in possesso del titolo di
studio immediatamente inferiore a quello richiesto.
Il personale di cui al primo comma del presente
articolo viene destinato ai comuni per l'attuazione delle finalità di cui
all'art. 1 della presente legge.
Art. 6
Al personale che avrà superato le prove di
concorso verrà riconosciuta un'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di
inizio del servizio per conto della Regione.
Il personale di cui al precedente comma è
inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di concorso.
Art. 7
Alla copertura dei posti in organico risultanti
disponibili dopo le prove di concorso di cui all'art. 5, dovrà provvedersi
mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o per
pubblico concorso.
Il personale trasferito di cui al comma
precedente dovrà frequentare e superare un corso di formazione professionale
appositamente istituito.
Art. 8
Il personale del Centro si organizza in gruppo
di lavoro presieduto dal responsabile che risponde dell'azione dello stesso
Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della
Regione.
Il gruppo di lavoro assicura il buon
funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente
legge.
Il gruppo di lavoro, sulla base delle
indicazioni del Comitato di gestione e programmazione, di cui al successivo
articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni
culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano
annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di
spesa.
La proposta di piano così elaborata viene
sottoposta all'approvazione del Comitato di gestione e programmazione e quindi
trasmesso, tramite i comuni ove hanno sede i Centri, all'Assessorato regionale
alla Cultura.
Art. 9
Presso ogni Centro è istituito un Comitato di
gestione e programmazione composto da:
1) due rappresentanti per ciascun Comune
presente nell'area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con
voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente
rappresentative a livello locale;
2) due rappresentanti di ciascun Comune presente
nell'area di competenza del Centro scelti tra i consiglieri comunali ed eletti
con voto limitato
3) un rappresentante della Provincia;
4) un rappresentante di ciascun distretto
scolastico interessato dall'area di competenza del Centro;
5) un rappresentante di ogni istituzione
culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante
nell'area di competenza del Centro;
6) il direttore del Centro, con funzione di
Segretario.
Il Comitato di gestione e programmazione elegge
il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente
articolo. Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e
disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.
La partecipazione al Comitato avviene a titolo
gratuito.
L'insediamento del Comitato può avvenire anche
quando sia stata designata la metà più uno dei suoi componenti. L'insediamento
del primo Comitato avverrà su convocazione dell'Assessore regionale alla
Cultura. Successivamente vi provvederanno i sindaci dei comuni ove hanno sede i
Centri.
Art. 10
Il Comitato di gestione e programmazione:
1) approva la proposta di piano annuale
dell'attività elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonché il consuntivo di
tutte le attività svolte nell'anno precedente;
2) garantisce la coerenza dell'attività del
Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell'ambito delle scelte di
politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.
Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri
lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e
della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione.
Art. 11
Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività
culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono
il fondamento.
Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi
con legge regionale di programmazione culturale di cui all'art. 1, ispirato a
criteri che esaltino l'autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative,
comprende:
1) il finanziamento dei programmi delle attività
del C.S.P.C.R. che saranno realizzati dai comuni di cui all'art. 1 della
presente legge, con le modalità previste dall'art. 35 della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17;
2) ... (1) ;
3) ... (2) ;
4) ... (3) .
I programmi di cui al punto 1) del presente
articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti
della cui gestione il responsabile di ciascun Centro risponderà al Comitato di
gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune interessato.
L'entità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per
attività proposte e approvate.
(2) Punto abrogato dal
primo comma dell'art. 10, L.R.
11 maggio 1990, n. 28.
(3) Punto abrogato dal
primo comma dell'art. 10, L.R.
11 maggio 1990, n. 28.
Agli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge si provvederà come segue:
per l'art. 4 della presente legge L.
1.200.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio regionale
per l'esercizio 1980 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale
di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed
assistenziali», L.R.
25 marzo 1974, n. 18 ed oneri rivenienti dall'applicazione
dell'art. 4 della L.R.
18 luglio 1974, n. 23;
per l'art. 11 della presente legge L.
4.000.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di
previsione dell'esercizio 1980 «Piano di intervento per le attività culturali».
Gli oneri di cui sopra trovano copertura nel
bilancio pluriennale del «Bilancio di previsione 1979-1981» all'art. 4 della
L.R.
6 giugno 1979, n. 31 - Settore di intervento: 13/3 -
Programmazione e promozione di attività culturali.
Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel
finanziamento già disposto con la legge
regionale 18 aprile 1979, n. 26.
Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla
presente legge troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli
esercizi stessi.
Art. 13
Con la presente legge viene soppressa la legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10.
Ogni altra norma in contrasto con la presente
legge è da ritenersi nulla.
Art. 14
Il termine di cui alla legge
regionale 18 aprile 1979, n. 26, è prorogato al 31 marzo 1980.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.