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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
16
Data
26/02/1974
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Istituzione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 8 del 28 febbraio 1974.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2 , allegato A, n. 99), L.R. 13 agosto 1998, n. 28. Il primo comma dell'art. 5, L.R. 9 marzo 1992, n. 8 aveva già disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni della presente legge non compatibili con essa.

 

Art. 1

[È istituito con sede in Bari, l'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) provvisto di personalità giuridica.

L'Ente esercita le sue attività in attuazione delle direttive fissate dal Consiglio regionale ed è soggetto ai controlli previsti dall'art. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni (2).

(2)  comma abrogato dal primo coma, lettera c), dell'art. 47, L.R. 4 maggio 1985, n. 25.

 

Art. 2

L'E.R.P.T. ha i seguenti compiti:

a) promuove l'organizzazione e lo sviluppo dei sistemi di trasporto in Puglia, tenendo conto della loro funzione sociale e perseguendo l'obiettivo della pubblicizzazione nell'ambito delle direttive di cui all'art. 1;

b) sottopone alla Regione piani di coordinamento tra le aziende di trasporto pubblico operanti nella Regione e di modifica nella distribuzione dei servizi;

c) promuove la costituzione, partecipandovi, di consorzi, di società a prevalente o totale partecipazione pubblica con la presenza degli Enti locali interessati, per la gestione dei servizi e degli impianti, nonché per la costituzione di infrastrutture e servizi comuni;

d) assiste le società nell'attività aziendale;

e) promuove ogni idonea iniziativa in favore dei propri dipendenti e di quelli delle aziende di trasporti, con particolare riferimento ai servizi sociali;

f) promuove la costituzione, partecipandovi, di società o consorzi cui partecipino altre Regioni interessate per la gestione di servizi relativi a bacini di traffico interregionali;

g) partecipa a consorzi o società con altri enti pubblici per la gestione e lo sviluppo dei servizi portuali ed aeroportuali (3).

 

(3)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 9 marzo 1992, n. 8.

 

Art. 3

L'Amministrazione regionale, tramite l'E.R.P.T., indirà conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di promuovere la partecipazione della comunità e delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed all'aggiornamento dei piani relativi al servizio pubblico dei trasporti nella Regione (4).

(4)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 9 marzo 1992, n. 8.

 

Art. 4

Gli organi dell'E.R.P.T. sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice Presidenti, di cui uno vicario (5).

(5)  Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 28 agosto 1976, n. 21.

 

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

È composto da:

a) cinque componenti eletti dal Consiglio regionale;

b) tre componenti eletti dal Consiglio regionale designati da parte delle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;

c) tre rappresentanti dei Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio regionale, su designazione della Sezione Pugliese dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

d) due rappresentanti delle Province pugliesi, eletti dal Consiglio regionale, su designazione dell'Unione province italiane (U.P.I.);

e) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale.

Nell'elezione dei rappresentanti di cui alla lett. a), ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessità che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta regionale propone lo scioglimento al Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due Vice Commissari.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento (6).

(6)  Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 28 agosto 1976, n. 21.

 

Art. 6

Il Presidente dell'E.R.P.T. è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente dell'E.R.P.T. ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente, vigilando sulla esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

 

Art. 7

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione non possono essere riconfermati per più di una volta.

 

Art. 8

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi due supplenti scelti fra docenti di discipline giuridiche, economiche, aziendali o esperti nelle stesse discipline iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

I sindaci durano in carica cinque anni e sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori è eletto fra membri effettivi del Collegio stesso.

 

Art. 9

Entro quaranta giorni dall'approvazione della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento di attuazione (7).

Il ruolo organico dell'Ente è quello fissato nella tabella allegata alla presente legge.

 

(7)  Vedi il Reg. 8 gennaio 1975, n. 1.

 

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il fondo di dotazione dell'E.R.P.T. mediante la concessione di L. 1.000.000.000 all'Ente stesso (8).

(8)  Il fondo di cui al presente comma è stato elevato a sette miliardi dalla L.R. 23 luglio 1976, n. 18.

Art. 11

L'onere derivante dalla presente legge farà carico allo stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1972, al cap. 259-ter di nuova istituzione «Fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti».

 

Art. 12

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sono introdotte nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1972 le seguenti variazioni:

Cap. 308. - Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire, con legge regionale (in diminuzione)

L.

700.000.000

 

Cap. 259. - Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, di tramvie e di servizi di navigazione interna (in diminuzione)

L.

300.000.000

 

Totale delle variazioni in diminuzione

 

1.000.000.000

 

Cap. 259-ter. - Fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese dei trasporti (di nuova istituzione)

L.

1.000.000.000

].

 

 

 

 

 

Norma transitoria

Art. 13

Sino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, allo scopo di soddisfare le urgenti e particolari necessità del settore, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario.

Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale insedierà il Consiglio di amministrazione dell'E.R.P.T..

 

 

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI

[Direttore

n.

1

 

Dirigente tecnico

n.

1

 

Dirigente amministrativo

n.

1

 

Funzionario tecnico

n.

1

 

Funzionario amministrativo

n.

2

 

Collaboratore tecnico

n.

2

 

Collaboratore amministrativo

n.

3

 

Applicati

n.

2

 

Stenodattilografi

n.

2

 

Uscieri commessi

n.

2

 

Autista

n.

1

 

 

 

 

 

N.B. Al personale di cui alla presente tabella verrà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Regione Puglia].

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 99), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.