Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
1975
Numero
1
Data
08/01/1975
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Attuazione della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, istitutiva dell'Ente Regionale Pugliese trasporti (E.R.P.T.).
Note
Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -
Allegati
Nessun allegato

 



(1) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -

 

Art. 1

[L'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.), istituito con la legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, è disciplinato dal presente regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della medesima legge regionale. ]

 

Art. 2

[Il Consiglio di amministrazione dell'Ente si riunisce in via ordinaria una volta ai mese ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno sei consiglieri.

L'avviso di convocazione ordinaria e straordinaria deve essere spedito, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione degli affari da trattare indi. rizzata al domicilio eletto del consiglieri e del sindaci.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma indirizzato al domicilio eletto del consiglieri e dei sindaci due giorni prima della riunione. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può essere fatta, con le stesse modalità, un giorno prima della riunione; in tal caso l'ordine del giorno proposto dal Presidente deve essere approvato, dai due terzi dei componenti il Consiglio.]

 

Art. 3

[Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide, salvo quando diversamente stabilito dal presente regolamento, con la presenza della metà più uno del suoi componenti. Ad esse partecipa il Direttore dell'Ente che funge anche da Segretario.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza del voti del presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito registro, preventivamente vidimato dal Presidente del, Collegio dei Sindaci, e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare sull'apposito registro del verbali che, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione seduta stante e nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce, sono autenticate con la firma del presidente e del segretario o di chi ne fa o ne abbia fatto le veci. Anche le deliberazioni del presidente sono fatte constare da verbali trascritti in registro a parte e firmati dal presidente dal segretario.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di che al presente articolo il Direttore rilascia, previa informazione al Presidente,, copie od estratti che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte al terzi.]

 

Art. 4

[Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed al componenti del Collegio del Sindaci competono a carico dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti gli emolumenti fissati annualmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale.]

 

Art. 5

[ Il Consiglio di amministrazione:

   1) elegge il Presidente con una maggioranza di almeno 6 voti favorevoli e con l'intervento alla votazione di almeno 8 componenti del Consiglio stesso;

    2) predispone il regolamento organico del personale amministrativo e tecnico dell'Ente;

   3) approva i bandi del concorsi pubblici per l'assunzione del personale dell'Ente e provvede alla nomina, alla revoca e al collocamento a riposo del personale stesso;

4) nomina e revoca il Direttore su proposta del Presidente, scegliendolo tra il personale dell'Ente o anche per comando nell'ambito del personale regionale fornito di adeguata competenza tecnica;

5) delibera la relazione programmatica ed i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

6) programma le iniziative da promuovere ed i provvedimenti adottare per attuare le finalità istitutive dell'Ente;

7) approva l'ordinamento interno, l'organizzazione e le competenze dei vari uffici;

  8) approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e li atti non previsti dal presente articolo che non siano di competenza del Presidente;

  9) formula proposte all'Assessore al Trasporti, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, in ordine al programma ed gli interventi di cui alla legge regionale n. 16 del 1974;  10) delibera su tutte le operazioni di assunzioni e di vendita Ile partecipazioni; sulla emissione di obbligazioni;

  11) delibera sull'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili necessari ai fini di una migliore gestione e realizzazione del patrimonio, sulle transazioni, le cessioni e gli altri atti occorrenti per la realizzazione delle attività patrimoniali.]

 

Art. 6

[Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Egli:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) promuove le azioni conservativi e cautelari;

c) sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione assume domicilio, a tutti gli effetti inerenti all'incarico, presso la sede dell'E.R.P.T.]

 

Art. 7

[Il riscontro sulla gestione dell'Ente è effettuato dal Collegio dei Sindaci.

Il Collegio:

a) esamina il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni ed il bilancio consuntivo;

b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare svolgimento della gestione;

c) esercita le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. del codice civile, in quanto applicabili.]

 

Art. 8

[Il Direttore sovraintende all'organizzazione dell'E.R.P.T.; è preposto a tutti i servizi, settori ed uffici dell'Ente stesso e no coordina l'attività.

Egli:

1) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione;

2) elabora, secondo le direttive impartitegli dal Consiglio di amministrazione, il progetto della relazione programmatica e predispone il bilancio annuale di esercizio preventivo e consuntivo;

3) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente regolamento di attuazione, dal regolamento organico del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;

   4) avanza proposte motivate al Consiglio di amministrazione in merito all'organizzazione dell'E.R..P.T.

Il Direttore è il capo del personale dell'E.R.P.T. Egli è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente e dell'andamento di tutti i servizi.]

 

Art. 9

[In conformità dell’art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 1974, le deliberazioni dell'E.R.P.T. sono soggette ai controlli previsti dall'art. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni. Le deliberazioni debbono esse trasmesse, a cura del Direttore, nel termine di 10 giorni dall'adozione in copia autentica, al Commissario di Governo per la Regione Puglia. Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione del visto di legittimità, ovvero trascorsi 20 giorni dalla data del loro ricezione senza che il Commissario di Governo abbia comunque interloquito.

Le deliberazioni di cui al punto 10) del precedente art. 5, fermo restando quanto previsto dai primi tre commi del presente articolo sono sottoposte all’approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai Trasporti da farsi entro 20 giorni dalla ricezione e diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione.

Le deliberazioni di cui al punto 5) del precedente art. 5 debbono essere approvate dal Consiglio regionale.]

 

Art. 10

[L'Assessorato regionale ai Trasporti può, in qualsiasi momento, chiedere notizie ed informazioni sull'attività dell'E.R.P.T. e può altresì disporre ispezioni e controlli presso gli Uffici dell'E.R.P.T ]

 

Art. 11

[L’esercizio, finanziario dell'E.R.P.T. decorre dal 1° gennaio al I 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale, e il conto profitti e perdite.]

 

Art. 12

[Entro il 31 luglio di ogni anno l'E.R.P.T.,è tenuto a presentare all'Assessorato regionale ai Trasporti, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, il bilancio preventivo unitamente ad una relazione contenente i criteri di impostazione del bilancio stesso e del programma di attività per l'anno finanziario successivo.

Il bilancio preventivo del'E.R.P.T. e la relazione di cui al precedente comma, sono sottoposti all' approvazione del Consiglio regionale.

 

Art. 13

Il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'E.R.P.T. è deliberato entro il 15 marzo dell'anno successivo e trasmesso all'Assessorato regionale ai Trasporti entro 15 giorni dalla deliberazione, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio del Sindaci.

Entro i 15 giorni successivi la Giunta regionale trasmette il bilancio consuntivo, con le predette relazioni, al Consiglio regionale per l'approvazione di propria competenza.]

 

Art. 14

[Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura. ]

 

Art. 15

[La firma spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento o delega, al consigliere di amministrazione delegato.]

[La facoltà di firma può anche essere data dal Consiglio di Amministrazione al Direttore e ad altri funzionari, in considerazione dei compiti loro affidati e delle esigenze dell’amministrazione.]

            Dato a Bari, addì 8 gennaio 1975