Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1974
Numero
21
Data
04/07/1974
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme in materia di viabilita' minore.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 21 del 6 luglio 1974.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

 

 

ARTICOLO 1 (2)

[Ai fini dell' applicazione della presente legge sono dichiarate, a richiesta dei Comuni, strade di interesse comunale extra urbane  quelle strade di uso pubblico che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

a) diretto e importante collegamento tra strade gia' classificate comunali;

b) necessarie per la valorizzazione e l' esercizio di attività agricole, estrattive, industriali e turistiche;

c) collegamento tra il comune capoluogo e le frazioni con importanti insediamenti abitativi;

d) miglioramento delle comunicazioni del territorio comunale.]

(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

ARTICOLO 2(3)

[La dichiarazione di strada di interesse comunale extra - urbana viene formulata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio comunale nel cui territorio rientra la strada.]

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

ARTICOLO 3(4)

[Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale provvederanno a compilare l' elenco delle strade con i requisiti di cui all' art. 1 per le quali richiedono la dichiarazione del Presidente della Giunta Regionale di interesse comunale extra - urbane.]

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

ARTICOLO 4(5)

[Per le strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane sono aboliti i contributi dovuti dagli utenti di cui alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e al DL Lgt. 1- 9- 1918 n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925 n. 473. ]

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

ARTICOLO 5(6)

[Con legge regionale verrà determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse “ comunale extra urbane “ dall' art. 1 della presente legge.

Con la stessa legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione e l' erogazione del suddetto contributo, nonché la misura del contributo per la sistemazione, la manutenzione e l' adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell' effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada e alla morfologia del territorio.

In ogni caso il contributo di cui ai precedenti commi non potrà superare il 70% della spesa necessaria.]

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

ARTICOLO 6(7)

[Per la sistemazione, manutenzione e ammodernamento delle strade di interesse comunali extra urbane, i Comuni possono costituirsi in Consorzi.

In tal caso essi provvederanno, con deliberazione consiliare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, di cui saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della minoranza delle Amministrazioni comunali interessate.]

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

ARTICOLO 7

I Comuni e loro Consorzi potranno assumere tra il personale da destinare al servizio della manutenzione delle strade quello in servizio di ruolo per posti in organico esistenti alla data del 31- 12- 1972 e quello attualmente in servizio con una anzianità di almeno 5 anni di servizio ininterrotto presso i Consorzi strade vicinali esistenti all' entrata in vigore della presente legge.

La relativa spesa per oneri diretti e riflessi sarà ammessa al contributo di cui al comma 3° dell' art. 5 nella misura del 70%.

 

ARTICOLO 8(8)

[Fino alla emanazione della legge regionale di cui all' articolo 5 e limitatamente all' anno 1974 la Giunta Regionale erogherà contributi straordinari ai Comuni nella misura massima di L. 100.000 per ogni Km. di strada classificata di interesse comunale extra - urbana con le modalità previste dalla presente legge.

Agli oneri derivanti dall' applicazione di quanto disposto dal 1° comma si farà fronte mediante l' introduzione nel Bilancio della Regione per il 1974 delle seguenti variazioni:

Cap. 324 - art. 2 - Fondo per fronteggiare agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione (in diminuzione) L. 1.000.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione L. 1.000.000.000

Cap. 306 bis - Contributi straordinari ai Comuni per la manutenzione ordinaria di strade di interesse comunale extra urbane (nuova istituzione) (in aumento) L. 1.000.000.000

Totale delle variazioni in aumento L. 1.000.000.000]

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.

 

            Data a Bari, addì 4 luglio 1974