(1) La presente legge è stata abrogata dal primo comma
dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
ARTICOLO 1
(2)
[Ai fini dell' applicazione
della presente legge sono dichiarate, a richiesta dei Comuni, strade di
interesse comunale extra urbane
quelle strade di uso pubblico che rispondono ad uno dei seguenti
requisiti:
a) diretto e importante
collegamento tra strade gia' classificate comunali;
b) necessarie per la
valorizzazione e l' esercizio di attività agricole, estrattive, industriali e
turistiche;
c) collegamento tra il comune
capoluogo e le frazioni con importanti insediamenti abitativi;
d) miglioramento delle
comunicazioni del territorio comunale.]
(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal
primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
ARTICOLO
2(3)
[La dichiarazione di strada di
interesse comunale extra - urbana viene formulata con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio comunale nel cui
territorio rientra la strada.]
(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal
primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
ARTICOLO
3(4)
[Entro il 30 giugno di ogni anno
i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale provvederanno a
compilare l' elenco delle strade con i requisiti di cui all' art. 1 per le quali
richiedono la dichiarazione del Presidente della Giunta Regionale di interesse
comunale extra - urbane.]
(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal
primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
ARTICOLO
4(5)
[Per le strade dichiarate di
interesse comunale extra - urbane sono aboliti i contributi dovuti dagli utenti
di cui alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e al DL Lgt. 1- 9- 1918 n. 1446,
convertito in legge 13 aprile 1925 n. 473. ]
(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal
primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
ARTICOLO
5(6)
[Con legge regionale verrà
determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione
ordinaria delle strade dichiarate di interesse “ comunale extra urbane “ dall'
art. 1 della presente legge.
Con la stessa legge regionale
saranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione e l' erogazione
del suddetto contributo, nonché la misura del contributo per la sistemazione, la
manutenzione e l' adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell'
effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada
e alla morfologia del territorio.
In ogni caso il contributo di
cui ai precedenti commi non potrà superare il 70% della spesa
necessaria.]
(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal
primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
ARTICOLO
6(7)
[Per la sistemazione,
manutenzione e ammodernamento delle strade di interesse comunali extra urbane, i
Comuni possono costituirsi in Consorzi.
In tal caso essi provvederanno,
con deliberazione consiliare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, di cui saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della
minoranza delle Amministrazioni comunali interessate.]
(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal
primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
ARTICOLO
7
I Comuni e loro Consorzi
potranno assumere tra il personale da destinare al servizio della manutenzione
delle strade quello in servizio di ruolo per posti in organico esistenti alla
data del 31- 12- 1972 e quello attualmente in servizio con una anzianità di
almeno 5 anni di servizio ininterrotto presso i Consorzi strade vicinali
esistenti all' entrata in vigore della presente legge.
La relativa spesa per oneri
diretti e riflessi sarà ammessa al contributo di cui al comma 3° dell' art. 5
nella misura del 70%.
ARTICOLO
8(8)
[Fino alla emanazione della
legge regionale di cui all' articolo 5 e limitatamente all' anno 1974 la Giunta
Regionale erogherà contributi straordinari ai Comuni nella misura massima di L.
100.000 per ogni Km. di strada classificata di interesse comunale extra - urbana
con le modalità previste dalla presente legge.
Agli oneri derivanti dall'
applicazione di quanto disposto dal 1° comma si farà fronte mediante l'
introduzione nel Bilancio della Regione per il 1974 delle seguenti variazioni:
Cap. 324 - art. 2 - Fondo per
fronteggiare agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di
approvazione (in diminuzione) L. 1.000.000.000
Totale delle variazioni in
diminuzione L. 1.000.000.000
Cap. 306 bis - Contributi
straordinari ai Comuni per la manutenzione ordinaria di strade di interesse
comunale extra urbane (nuova istituzione) (in aumento) L. 1.000.000.000
Totale delle variazioni in
aumento L. 1.000.000.000]
(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal
primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38, per quanto non
richiamato dalla suddetta legge, ad eccezione dell'art. 7.
Data a Bari, addì 4 luglio 1974