TITOLO I
Applicazione della legge
Art. 1
Limiti.
Le norme della presente legge si applicano alle strade
comunali, provinciali e regionali, esistenti o da realizzare nel territorio
regionale.
TITOLO II
Classi di strade
Art. 2
Suddivisione delle classi.
Nella Regione le strade di uso pubblico si suddividono in:
comunali;
provinciali;
regionali;
statali;
militari.
Art. 3
Definizione delle classi.
a) Strade comunali.
Sono comunali tutte le strade non iscritte nelle categorie
seguenti soggette a pubblico transito, che si sviluppano nel territorio comunale
sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo
industriale.
b) Strade provinciali.
Sono provinciali le strade che:
allacciano al capoluogo di Provincia i capoluoghi dei singoli
comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi di comuni fra loro;
costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali e tra
queste e la viabilità statale e regionale;
sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la
valorizzazione di importanti attività socio-economiche di rilevanza provinciale.
c) Strade regionali.
Sono regionali le strade non statali che:
costituiscono grandi direttrici del traffico regionale;
congiungono tra loro capoluoghi di Provincia;
costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali ovvero tra strade regionali ovvero tra strade statali e regionali;
allacciano alle reti stradali statali e regionali i porti e gli
aeroporti, nonché i centri e le aree di particolare importanza industriale,
turistica e climatica;
servono traffici interprovinciali o presentano particolare
interesse per lo sviluppo socio-economico della Regione.
d) Strade statali e militari.
Sono statali o militari le strade classificate tali dai
competenti organi statali.
TITOLO III
Classificazione
Art. 4
Procedure.
Le strade di uso pubblico devono essere classificate.
La classificazione delle strade comunali, provinciali,
regionali avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
delibera rispettivamente del Consiglio comunale, del Consiglio provinciale,
della Giunta regionale, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni, sulla disciplina degli strumenti
urbanistici.
La declassificazione delle strade avviene con la stessa
procedura della classificazione.
Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina
la nuova classificazione della strada o del tronco ovvero la diversa
destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova
classificazione.
Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina
la nuova classificazione della strada o del tronco ovvero la diversa
destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova
classificazione.
I provvedimenti di classificazione o declassificazione hanno
effetto trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale
della Regione.
Alla delibera di classificazione o declassificazione della
strada deve essere allegata una corografia della zona comprendente la strada,
con la indicazione dei capisaldi terminali ed intermedi più importanti e della
denominazione, quando questa sia nota.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di
classificazione della strada equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere.
Art. 5
Piani delle strade.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i
comuni e le amministrazioni provinciali, ciascuno nell'ambito territoriale di
competenza, provvedono ad elaborare il «Piano delle strade» nel rispetto delle
indicazioni di cui al precedente art. 3, ivi comprese le strade ricadenti nelle
aree o nuclei di sviluppo industriale nonché quelle già di bonifica, ex
vicinali, e di nuova costruzione, ritenute necessarie per completare la maglia
della rete viaria di propria competenza.
Detti piani sono adottati dagli enti obbligati con delibera di
Consiglio.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente adotta il «Piano
delle strade regionali» nel rispetto dei requisiti e delle finalità di cui al
precedente art. 3, punto c).
Il piano delle strade regionali è predisposto dall'assessorato
ai lavori pubblici, previe intese con l'A.N.A.S., le province, i comuni anche ai
fini del trasferimento alla Regione delle strade già di competenza di tali enti.
Il raccordo tra i piani comunali, provinciali e regionali è
predisposto dallo stesso assessorato regionale ai lavori pubblici, d'intesa con
gli enti obbligati.
I piani di cui ai precedenti comma possono essere aggiornati
con le procedure previste per la formazione e approvazione degli stessi.
Art. 6
Classificazione di primo impianto.
Entro sei mesi dall'approvazione del piano di propria
competenza i comuni, le province e la Regione provvedono, con le procedure di
cui al precedente art. 4, alla classificazione e riclassificazione ai sensi
della presente legge di tutte le strade esistenti, esterne ai centri abitati
comprese nel proprio piano approvato.
Alla classificazione delle strade di nuova costruzione si
provvede al momento della omologazione degli atti di collaudo, salve le norme
legislative in vigore per le nuove strade all'interno dei centri abitati.
Le strade interne ai centri abitati già classificate non sono
soggette a nuova classificazione ai sensi della presente legge.
Fino alla nuova classificazione a norma dei precedenti comma
restano valide le classificazioni in vigore.
Art. 7
Caratteristiche tecniche delle strade.
Le strade esterne ai centri abitati devono avere le
caratteristiche tecniche prescritte dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, e successivo regolamento di attuazione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e
successive modificazioni e integrazioni.
Per le strade regionali si applicano le norme tecniche valide
per le strade statali.
Art. 8
Autorizzazioni.
Qualsiasi intervento su strade esistenti, che comporti
variazione delle caratteristiche tecniche o del tracciato delle stesse ovvero
l'apertura di nuove strade è soggetto alla preventiva concessione comunale, ai
sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1972, n. 1150, e successive
integrazioni e modificazioni, e, ove del caso, al nullaosta degli uffici
regionali competenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e
archeologico.
Restano invariate inoltre le competenze delle autorità militari
in materia.
TITOLO IV
Norme finanziarie
Art. 9
Ammissibilità a contributo.
Sono ammissibili a contributo regionale i lavori ed opere
necessarie per:
ordinaria manutenzione di strade esistenti;
sistemazione di strade esistenti;
costruzione di nuove strade, purché classificate o dal
classificare ai sensi del precedente art. 3, comunque comprese nel «Piano delle
strade» adottati ed approvati.
La manutenzione ordinaria di strade esistenti comprende i
lavori, prestazioni e forniture necessarie per assicurare il mantenimento della
strada nella sua struttura originaria.
La sistemazione di strade esistenti comprende i lavori,
prestazioni e forniture riconosciute necessarie per il miglioramento strutturale
e funzionale della strada, ivi compresi varianti al tracciato, rettifiche
plano-altimetriche, allargamento della sede stradale, adeguamento delle
strutture principali e accessorie alle norme di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Per la costruzione di nuove strade esterne ai centri abitati, è
prescritto il rispetto delle norme di cui al citato testo unico n. 393.
Art. 10
Contributi ordinari per manutenzione
ordinaria.
I contributi per manutenzione ordinaria a favore delle strade
esistenti, esterne ai centri abitati, sono fissati nella seguente misura:
L. 250.000 chilometro per strade classificate comunali;
L. 350.000 chilometro per strade classificate provinciali;
L. 400.000 chilometro per strade classificate regionali.
Le suddette misure di contributo per chilometro possono essere
aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Per fronteggiare le spese necessarie alla ordinaria
manutenzione di strade esterne ai centri abitati è istituito annualmente nel
bilancio regionale apposito capitolo di spesa.
La Giunta regionale approva annualmente, su proposta
dell'assessore ai lavori pubblici, il programma di intervento per ordinaria
manutenzione delle strade, sulla base di criteri prestabiliti dalla stessa
Giunta, sentita la competente commissione consiliare.
Gli enti interessati, in relazione al finanziamento ottenuto,
deliberano il programma esecutivo indicando le strade prescelte per la
manutenzione.
Tale delibera è trasmessa per conoscenza all'assessorato
regionale ai lavori pubblici entro 90 giorni dalla data della premessa di
contributo.
Art. 11
Contributi regionali per sistemazioni
stradali.
Per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati il
contributo regionale è fissato nella misura del 100% sulla spesa riconosciuta
necessaria e ammissibile, ai sensi della legge
regionale 21 gennaio 1974, n. 2.
Per fronteggiare le spese di sistemazione di cui al precedente
comma è istituito nel bilancio regionale annualmente apposito capitolo di spesa.
Gli enti interessati, ai fini del conseguimento del contributo
regionale per la sistemazione delle strade esterne agli abitati, comunicano
all'assessorato ai lavori pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco
analitico e prioritario dei propri fabbisogni, precisando:
denominazione della strada;
lunghezza della stessa;
fabbisogno di spesa.
Le richieste degli enti devono risultare da apposita delibera.
Il programma di finanziamento per sistemazione di strade è
predisposto annualmente dall'assessorato regionale ai lavori pubblici con
riferimento allo stato di consistenza delle strade, quale risulta dai «Piani»
adottati ed approvati.
Il programma è approvato dalla Giunta regionale.
Alla utilizzazione dei fondi per ordinaria manutenzione ovvero
per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati si provvede mediante uno
o più progetti di intervento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure
previste per l'esecuzione di lavori pubblici nella Regione.
In particolare si applicano le norme contenute nella legge
regionale 21 gennaio 1974, n. 2, e nella legge
regionale 23 giugno 1976, n. 16, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 12
Finanziamenti pluriennali.
In relazione alle somme all'uopo iscritte nel bilancio
pluriennale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
può predisporre per l'ordinaria manutenzione e per la sistemazione di strade
esterne ai centri abitati programmi pluriennali di finanziamento.
In questi casi gli enti interessati hanno facoltà di utilizzare
i finanziamenti ottenuti mediante progetti organici, ad attuazione pluriennale,
nel rispetto del programma finanziario stabilito nelle promesse di contributo.
La utilizzazione dei finanziamenti pluriennali avviene in base
a programmi operativi approvati dai competenti organi degli enti interessati.
Tali programmi sono comunicati all'assessorato regionale ai
lavori pubblici e si intendono accettati se entro trenta giorni dalla data della
loro presentazione non intervengono osservazioni da parte della Regione.
TITOLO V
Norme generali
Art. 13
Liquidazione di consorzi di strade vicinali.
In uno alla classificazione delle attuali strade vicinali tra
quelle comunali, i consigli comunali procedono contestualmente alla liquidazione
dei consorzi a suo tempo costituiti per la manutenzione di dette strade.
Al personale dei consorzi di strade vicinali che saranno posti
in liquidazione si applicano le norme dell'art. 7 della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21.
Art. 14
Abrogazione.
La legge regionale 4 luglio 1974, n. 21 e la legge
regionale 5 febbraio 1975, n. 20, sono abrogate per quanto non
richiamato nella presente legge.
Art. 15
Finanziamenti accordati.
I finanziamenti per lavori stradali deliberati prima
dell'entrata in vigore della presente legge restano operanti.
Data a Bari addì 21 dicembre
1977