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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
38
Data
21/12/1977
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme per l' esecuzione di opere stradali .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 1977, n. 99, Ediz. Straord
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I APPLICAZIONE DELLA LEGGE

TITOLO I

Applicazione della legge

Art. 1

 
Limiti.

Le norme della presente legge si applicano alle strade comunali, provinciali e regionali, esistenti o da realizzare nel territorio regionale.

 

TITOLO II

Classi di strade

Art. 2

 
Suddivisione delle classi.

Nella Regione le strade di uso pubblico si suddividono in:

comunali;

provinciali;

regionali;

statali;

militari.

 

Art. 3
Definizione delle classi.

a) Strade comunali.

Sono comunali tutte le strade non iscritte nelle categorie seguenti soggette a pubblico transito, che si sviluppano nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale.

b) Strade provinciali.

Sono provinciali le strade che:

allacciano al capoluogo di Provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi di comuni fra loro;

costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali e tra queste e la viabilità statale e regionale;

sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio-economiche di rilevanza provinciale.

c) Strade regionali.

Sono regionali le strade non statali che:

costituiscono grandi direttrici del traffico regionale;

congiungono tra loro capoluoghi di Provincia;

costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali ovvero tra strade regionali ovvero tra strade statali e regionali;

allacciano alle reti stradali statali e regionali i porti e gli aeroporti, nonché i centri e le aree di particolare importanza industriale, turistica e climatica;

servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per lo sviluppo socio-economico della Regione.

d) Strade statali e militari.

Sono statali o militari le strade classificate tali dai competenti organi statali.

 

TITOLO III

Classificazione

Art. 4
Procedure.

Le strade di uso pubblico devono essere classificate.

La classificazione delle strade comunali, provinciali, regionali avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera rispettivamente del Consiglio comunale, del Consiglio provinciale, della Giunta regionale, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sulla disciplina degli strumenti urbanistici.

La declassificazione delle strade avviene con la stessa procedura della classificazione.

Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina la nuova classificazione della strada o del tronco ovvero la diversa destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione.

Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina la nuova classificazione della strada o del tronco ovvero la diversa destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione.

I provvedimenti di classificazione o declassificazione hanno effetto trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alla delibera di classificazione o declassificazione della strada deve essere allegata una corografia della zona comprendente la strada, con la indicazione dei capisaldi terminali ed intermedi più importanti e della denominazione, quando questa sia nota.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale di classificazione della strada equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

 

Art. 5
Piani delle strade.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le amministrazioni provinciali, ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, provvedono ad elaborare il «Piano delle strade» nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. 3, ivi comprese le strade ricadenti nelle aree o nuclei di sviluppo industriale nonché quelle già di bonifica, ex vicinali, e di nuova costruzione, ritenute necessarie per completare la maglia della rete viaria di propria competenza.

Detti piani sono adottati dagli enti obbligati con delibera di Consiglio.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente adotta il «Piano delle strade regionali» nel rispetto dei requisiti e delle finalità di cui al precedente art. 3, punto c).

Il piano delle strade regionali è predisposto dall'assessorato ai lavori pubblici, previe intese con l'A.N.A.S., le province, i comuni anche ai fini del trasferimento alla Regione delle strade già di competenza di tali enti.

Il raccordo tra i piani comunali, provinciali e regionali è predisposto dallo stesso assessorato regionale ai lavori pubblici, d'intesa con gli enti obbligati.

I piani di cui ai precedenti comma possono essere aggiornati con le procedure previste per la formazione e approvazione degli stessi.

 

Art. 6
Classificazione di primo impianto.

Entro sei mesi dall'approvazione del piano di propria competenza i comuni, le province e la Regione provvedono, con le procedure di cui al precedente art. 4, alla classificazione e riclassificazione ai sensi della presente legge di tutte le strade esistenti, esterne ai centri abitati comprese nel proprio piano approvato.

Alla classificazione delle strade di nuova costruzione si provvede al momento della omologazione degli atti di collaudo, salve le norme legislative in vigore per le nuove strade all'interno dei centri abitati.

Le strade interne ai centri abitati già classificate non sono soggette a nuova classificazione ai sensi della presente legge.

Fino alla nuova classificazione a norma dei precedenti comma restano valide le classificazioni in vigore.

 

Art. 7
Caratteristiche tecniche delle strade.

Le strade esterne ai centri abitati devono avere le caratteristiche tecniche prescritte dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successivo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le strade regionali si applicano le norme tecniche valide per le strade statali.

 

Art. 8
Autorizzazioni.

Qualsiasi intervento su strade esistenti, che comporti variazione delle caratteristiche tecniche o del tracciato delle stesse ovvero l'apertura di nuove strade è soggetto alla preventiva concessione comunale, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1972, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni, e, ove del caso, al nullaosta degli uffici regionali competenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e archeologico.

Restano invariate inoltre le competenze delle autorità militari in materia.

 

TITOLO IV

Norme finanziarie

Art. 9
Ammissibilità a contributo.

Sono ammissibili a contributo regionale i lavori ed opere necessarie per:

ordinaria manutenzione di strade esistenti;

sistemazione di strade esistenti;

costruzione di nuove strade, purché classificate o dal classificare ai sensi del precedente art. 3, comunque comprese nel «Piano delle strade» adottati ed approvati.

La manutenzione ordinaria di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture necessarie per assicurare il mantenimento della strada nella sua struttura originaria.

La sistemazione di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture riconosciute necessarie per il miglioramento strutturale e funzionale della strada, ivi compresi varianti al tracciato, rettifiche plano-altimetriche, allargamento della sede stradale, adeguamento delle strutture principali e accessorie alle norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Per la costruzione di nuove strade esterne ai centri abitati, è prescritto il rispetto delle norme di cui al citato testo unico n. 393.

 

Art. 10
Contributi ordinari per manutenzione ordinaria.

I contributi per manutenzione ordinaria a favore delle strade esistenti, esterne ai centri abitati, sono fissati nella seguente misura:

L. 250.000 chilometro per strade classificate comunali;

L. 350.000 chilometro per strade classificate provinciali;

L. 400.000 chilometro per strade classificate regionali.

Le suddette misure di contributo per chilometro possono essere aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Per fronteggiare le spese necessarie alla ordinaria manutenzione di strade esterne ai centri abitati è istituito annualmente nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa.

La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, il programma di intervento per ordinaria manutenzione delle strade, sulla base di criteri prestabiliti dalla stessa Giunta, sentita la competente commissione consiliare.

Gli enti interessati, in relazione al finanziamento ottenuto, deliberano il programma esecutivo indicando le strade prescelte per la manutenzione.

Tale delibera è trasmessa per conoscenza all'assessorato regionale ai lavori pubblici entro 90 giorni dalla data della premessa di contributo.

 

Art. 11
Contributi regionali per sistemazioni stradali.

Per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati il contributo regionale è fissato nella misura del 100% sulla spesa riconosciuta necessaria e ammissibile, ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 2.

Per fronteggiare le spese di sistemazione di cui al precedente comma è istituito nel bilancio regionale annualmente apposito capitolo di spesa.

Gli enti interessati, ai fini del conseguimento del contributo regionale per la sistemazione delle strade esterne agli abitati, comunicano all'assessorato ai lavori pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco analitico e prioritario dei propri fabbisogni, precisando:

denominazione della strada;

lunghezza della stessa;

fabbisogno di spesa.

Le richieste degli enti devono risultare da apposita delibera.

Il programma di finanziamento per sistemazione di strade è predisposto annualmente dall'assessorato regionale ai lavori pubblici con riferimento allo stato di consistenza delle strade, quale risulta dai «Piani» adottati ed approvati.

Il programma è approvato dalla Giunta regionale.

Alla utilizzazione dei fondi per ordinaria manutenzione ovvero per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati si provvede mediante uno o più progetti di intervento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure previste per l'esecuzione di lavori pubblici nella Regione.

In particolare si applicano le norme contenute nella legge regionale 21 gennaio 1974, n. 2, e nella legge regionale 23 giugno 1976, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 12
Finanziamenti pluriennali.

In relazione alle somme all'uopo iscritte nel bilancio pluriennale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare può predisporre per l'ordinaria manutenzione e per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati programmi pluriennali di finanziamento.

In questi casi gli enti interessati hanno facoltà di utilizzare i finanziamenti ottenuti mediante progetti organici, ad attuazione pluriennale, nel rispetto del programma finanziario stabilito nelle promesse di contributo.

La utilizzazione dei finanziamenti pluriennali avviene in base a programmi operativi approvati dai competenti organi degli enti interessati.

Tali programmi sono comunicati all'assessorato regionale ai lavori pubblici e si intendono accettati se entro trenta giorni dalla data della loro presentazione non intervengono osservazioni da parte della Regione.

 

TITOLO V

Norme generali

Art. 13
Liquidazione di consorzi di strade vicinali.

In uno alla classificazione delle attuali strade vicinali tra quelle comunali, i consigli comunali procedono contestualmente alla liquidazione dei consorzi a suo tempo costituiti per la manutenzione di dette strade.

Al personale dei consorzi di strade vicinali che saranno posti in liquidazione si applicano le norme dell'art. 7 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

 

Art. 14
Abrogazione.

La legge regionale 4 luglio 1974, n. 21 e la legge regionale 5 febbraio 1975, n. 20, sono abrogate per quanto non richiamato nella presente legge.

 

Art. 15
Finanziamenti accordati.

I finanziamenti per lavori stradali deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano operanti.

 

 

Data a Bari addì 21 dicembre 1977