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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
24
Data
18/07/1974
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Regolamentazione Accensione stoppie.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 22 luglio 1974 * Vedi ora la l.r. 12 maggio 1997, n. 15
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(*) Vedi nota

(1) Legge abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10 "Norme per la disciplina dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico - ambientali"

(2) Nuovamente abrogata dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 "Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative"– All. A 1 –

 

ARTICOLO 1

[Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore.

ARTICOLO 3

Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità prescritte dagli artt. 71, 73, e 237 della legge sulle Opere pubbliche 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato F.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l' impiego, di badili, di pale e di ogni altro mezzo all' uopo necessario.

ARTICOLO 4

In prossimità di zone boscose è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccume nelle giornate di vento.

In condizioni atmosferiche normali l' accensione delle stoppie in prossimità di zone boscose va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:

a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l' estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;

b) dalla creazione di altra fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.

ARTICOLO 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell' art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]

            Data a Bari, addì  18 luglio 1974

Le norme della presente legge sono state abrogate dal quinto comma dell'art. 40, l.r. 27 febbraio 1984, n. 10. Successivamente l'allegato A, n. 1), l.r. 13 agosto 1998, n. 28, non tenendo conto della precedente abrogazione, ha nuovamente abrogato l'intero testo della presente legge.