(*) Vedi
nota
(1) Legge abrogata dal
comma 5 dell’art. 40 della l.r.27
febbraio 1984, n. 10 "Norme per la
disciplina dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse
faunistico - ambientali"
(2) Nuovamente abrogata
dall’art. 2 della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 "Semplificazione del
sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative"– All. A 1
–
ARTICOLO 1
[Per il territorio della
Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar
fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Le
operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima
del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300
metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello
superiore.
ARTICOLO 3
Le
operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte
le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle
disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità
prescritte dagli artt. 71, 73, e 237 della legge sulle Opere pubbliche 20 Marzo
1865 n. 2248 allegato F.
In
ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a
quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a
seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle
piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l' impiego, di
badili, di pale e di ogni altro mezzo all' uopo
necessario.
ARTICOLO 4
In
prossimità di zone boscose è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il
seccume nelle giornate di vento.
In
condizioni atmosferiche normali l' accensione delle stoppie in prossimità di
zone boscose va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100
dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:
a)
dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l'
estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore
a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al
bosco;
b)
dalla creazione di altra fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di
terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da
assicurare che il fuoco non si propaghi.
ARTICOLO 5
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127,
2° comma, della Costituzione e dell' art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.]
Data a Bari, addì 18 luglio
1974
Le norme della presente legge sono state abrogate dal
quinto comma dell'art. 40, l.r.
27 febbraio 1984, n. 10. Successivamente
l'allegato A, n. 1), l.r.
13 agosto 1998, n. 28, non tenendo conto
della precedente abrogazione, ha nuovamente abrogato l'intero testo della
presente legge.