Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
TITOLO I
Generalità
Art. 1
Finalità della legge.
[1. Con la presente legge la Regione Puglia, in
attuazione della vigente normativa statale e comunitaria, si propone di gestire
in modo programmato le proprie risorse faunistico-ambientali e in particolare
di:
1) proteggere ed incrementare la fauna
selvatica;
2) regolamentare l'esercizio venatorio
sull'intero territorio regionale;
3) salvaguardare le coltivazioni agricole e gli
allevamenti;
4) promuovere studi ed indagini d'interesse
faunistico-ambientale con particolare riguardo per lo sviluppo delle conoscenze
della selvaggina;
5) valorizzare gli aspetti ricreativi,
culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio purché atti a favorire
un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;
6) tutelare, migliorare e/o ripristinare gli
ambienti che presentano interessi sotto l'aspetto faunistico-venatorio,
naturalistico ed ecologico;
7) accrescere le disponibilità nazionali di
alimenti proteici, derivanti dall'allevamento delle specie di selvaggina;
8) disciplinare l'utilizzazione di quei
territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto
faunistico-venatorio, naturalistico ed ambientale;
9) assicurare la difesa delle acque, dell'aria,
del terreno dall'inquinamento, onde consentire una maggiore presenza della fauna
selvatica sul territorio]
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Art. 2
Tutela del patrimonio faunistico - Esercizio
venatorio.
[1. Il patrimonio, costituito dalle specie
viventi, stabilmente o temporaneamente, allo stato di naturale libertà, dalle
loro uova e dai loro nidi, è patrimonio indisponibile dello Stato e come tale è
tutelato e protetto, anche quale bene ambientale, dalla presente legge
nell'interesse dell'intera comunità.
2. La tutela non si estende alle talpe, ai
ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
3. Sono particolarmente protette le seguenti
specie: aquile, vulturidi, gufo reale, istrice, cicogna, gru, fenicottero,
cigno, lupo, orso, foca monaca, stambecco, camoscio d'Abruzzo, lontra, gatto
selvatico, gallina prataiola, capriolo garganico, nonché quelle specie di cui la
Regione, ai sensi dell'art. 35, vieti l'abbattimento o la cattura.
4. Ai fini dei precedenti commi, il territorio
regionale è sottoposto al regime di caccia controllata; l'esercizio venatorio,
inteso quale sano utilizzo del tempo libero, è ivi consentito con le modalità e
i limiti previsti dagli articoli della presente legge].
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TITOLO II
Funzioni amministrative - Partecipazione
Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative.
[1. Le funzioni d'indirizzo, coordinamento,
vigilanza e controllo nelle materie di cui alla presente legge sono esercitate
dalla Regione, previa acquisizione del parere degli enti delegati; detti pareri
devono essere espressi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
2. Le funzioni amministrative nelle materie di
cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato o per
quelle che la presente legge espressamente riserva alla Regione o delega ai
comuni, sono delegate alle province territorialmente competenti che
istituiscono, per esercitarle, appositi uffici.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni di
coordinamento, di vigilanza e controllo in ordine, all'esercizio delle funzioni
delegate tramite gli Uffici dell'Assessorato competente in materia di caccia.
4. Gli enti delegati trasmettono annualmente
alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, una relazione contenente i
risultati economici e finanziari conseguiti nell'esercizio delle funzioni
delegate nonché il rendiconto documentato delle somme erogate.
5. Qualora gli enti delegati risultino
inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate ai sensi
della presente legge al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte
della Regione, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale. In caso di
grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di ripetuta
inadempienza la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate,
nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello Statuto regionale, anche nei
confronti di singoli enti delegati: in questo caso la Giunta regionale, nelle
more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il
potere sostitutivo.
6. Gli enti devono, nell'emissione degli atti,
fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle
funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione] .
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Art. 4
Organismi di consulenza e partecipazione.
[1. La Regione e le province, nell'esercizio
delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono,
rispettivamente, della consulenza, proposte e/o pareri della Consulta regionale
per la tutela faunistico-ambientale e delle Consulte provinciali per la tutela
faunistico-ambientale, di cui ai successivi artt. 5 e 6.
2. La Regione e le province possono avvalersi,
altresì, della consulenza, proposte e/o pareri dell'Istituto nazionale di
biologia della selvaggina, nonché della collaborazione di altri enti, Organismi,
Istituti specializzati di studio e di ricerca, ivi comprese le Associazioni
venatorie, naturalistiche e protezionistiche presenti nel Comitato tecnico
nazionale venatorio di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1978 e successive integrazioni e
le Associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavori
agricoli presenti nel predetto Comitato.
3. I pareri dell'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina s'intendono obbligatori nei casi in cui la presente legge e/o
la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione] .
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Art. 5
Consulta regionale per la tutela
faunistico-ambientale.
[1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla
base delle designazioni e/o revoche dei vari Organismi, è istituita la Consulta
regionale per la tutela faunistico-ambientale.
2. La Consulta ha sede presso gli Uffici della
Regione.
3. La Consulta è così composta:
a) dall'Assessore regionale competente in
materia di caccia, che la presiede;
b) da tre consiglieri regionali eletti dal
Consiglio regionale con scheda limitata ad un nominativo;
c) da un rappresentante per ciascuna
Amministrazione provinciale, scelto fra i consiglieri provinciali in carica;
d) da un rappresentante per ciascuna
Associazione venatoria operante al livello regionale e presente nel Comitato
tecnico nazionale venatorio, designato dalle stesse a livello regionale;
e) da un rappresentante per ciascuna
Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli e per ciascuna
Organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, operanti a livello regionale e
presenti nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designati dalle stesse a
livello regionale;
f) da un rappresentante per ciascun Ente e
Associazione naturalistica e protezionistica, operante a livello regionale e
presente nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designato dai predetti
Organismi a livello regionale;
g) da un rappresentante dell'Ente nazionale
cinofili italiani, designato dallo stesso a livello regionale;
h) da un rappresentante dei comuni, designato
dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;
i) da un rappresentante delle Comunità montane,
designato dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;
l) da un esperto in zoologia, designato
dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;
m) da un esperto in ecologia designato
dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;
n) da un esperto in fitopatologia ed
entomologia, designato dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti
universitari;
o) da un esperto in botanica, designato
dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;
p) dal responsabile dell'Osservatorio
faunistico regionale di cui all'art. 23 della presente legge;
q) dal responsabile dell'azienda regionale per
l'equilibrio faunistico;
r) da un rappresentante dell'Ispettorato
regionale delle foreste.
4. La Consulta elegge nel suo seno un Vice
Presidente, scelto fra i membri di cui alla lettera b), che esercita le funzioni
di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario regionale designato dall'Assessore regionale competente in materia
di caccia.
6. La durata in carica dei membri della
Consulta è di cinque anni, salvo riconferma.
7. La Consulta si riunisce in via ordinaria, su
convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, o su richiesta al
Presidente di almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Le riunioni della Consulta sono convocate in
prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero dei presenti.
9. Ai membri della Consulta sono dovuti gli
emolumenti di cui alla L.R.
12 agosto 1981, n. 45.
10. Le designazioni devono pervenire entro
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto
termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire la Consulta
tenendo conto delle sole designazioni pervenute.
11. Su richiesta dell'Assessore regionale
competente in materia di caccia, espressa nelle sue funzioni di Presidente della
Consulta, gli Assessori regionali competenti e/o il Presidente del Consiglio
regionale autorizzano la partecipazione a singole sedute della Consulta di
funzionari regionali dotati di particolari competenze per la trattazione di
questioni specifiche.
12. La Consulta, quale organo
tecnico-consultivo della Regione esprime pareri motivati e formula proposte in
relazione all'attività della Regione nei campi di cui all'art. 1 della presente
legge. In particolare si pronuncia sugli argomenti concernenti:
1) legislazione venatoria regionale, relativa
regolamentazione attuativa, direttive regionali d'indirizzo e coordinamento,
calendario venatorio regionale;
2) carta faunistica regionale;
3) regolamentazione e direttive in materia di
vigilanza venatoria;
4) piani, programmi e progetti regionali
d'intervento in materia faunistico-ambientale;
5) direttive e regolamentazione per il rilascio
dei certificati per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
6) iniziative tese al miglioramento
dell'educazione faunistico-naturalistica e allo sviluppo di strutture del tempo
libero collegate all'esercizio venatorio;
7) studi ed accertamenti sulla funzionalità
tecnico-faunistica dell'ambiente e del territorio, anche attraverso contatti con
le regioni limitrofe;
8) regolamentazione dell'uso in agricoltura di
sostanze chimiche che possono compromettere la sopravvivenza della fauna
selvatica presente nel territorio e alterarne gli ambienti;
9) studio ed accertamento delle risorse della
Regione in rapporto all'attività venatoria e alla tutela faunistico-ambientale;
10) direttive e regolamentazione per la
gestione sociale del territorio, per il regime di caccia programmata e
controllata, per gli indennizzi dei danni alle colture agricole e agli
allevamenti provocati dalla selvaggina e dalle attività venatorie] .
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Art. 6
Consulte provinciali per la tutela
faunistico-ambientale.
[1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle
designazioni e/o revoche dei vari Organismi, istituiscono le Consulte
provinciali per la tutela faunistico-ambientale.
2. Le Consulte, su richiesta degli enti
delegati, esprimono pareri motivati e formulano proposte nelle materie di cui
alla presente legge.
3. Le Consulte hanno sede presso gli Uffici
dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
4. Ciascuna Consulta è così composta:
a) da un rappresentante dell'Amministrazione
provinciale scelto tra i Consiglieri provinciali in carica, che la presiede;
b) da tre Consiglieri provinciali, eletti dal
Consiglio provinciale con scheda limitata ad un nominativo;
c) da un rappresentante per ciascuna
Associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato
tecnico nazionale venatorio, designato dalle stesse a livello provinciale;
d) da un rappresentante per ciascuna
Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli e per ciascuna
Organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, operanti a livello regionale e
presenti nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designati dalle stesse a
livello provinciale;
e) da un rappresentante per ciascun Ente e
Associazione naturalistica e protezionistica operante a livello regionale e
presente a livello provinciale, purché inseriti nel Comitato tecnico nazionale
venatorio, designato dai predetti Organismi a livello provinciale;
f) da un rappresentante dei comuni, designato
dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;
g) da un rappresentante delle Comunità montane,
ove esistenti nel territorio provinciale in questione, designato dalla
delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;
h) da tre docenti di scienze naturali o di
scienze agrarie, eletti dal Consiglio provinciale con scheda limitata ad un
nominativo;
i) da un rappresentante dell'Ispettorato
dipartimentale delle foreste;
l) da un rappresentante dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura.
5. Ciascuna Consulta elegge tra i suoi membri
il Vice Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
6. Le funzioni di segretario di ciascuna
Consulta sono svolte da un funzionario della Provincia designato dal rispettivo
Presidente della Giunta provinciale.
7. La durata in carica dei membri di ciascuna
Consulta è di cinque anni, salvo riconferma.
8. Ciascuna Consulta si riunisce in via
ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, o su
richiesta al Presidente di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Le riunioni di ciascuna Consulta sono
convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è
valida qualunque sia il numero dei presenti.
10. Ai membri di ciascuna consulta sono dovuti,
a carico della rispettiva Amministrazione provinciale, emolumenti parificati a
quelli di cui alla L.R.
12 agosto 1981, n. 45.
11. Le designazioni devono pervenire entro
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto
termine ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire
la Consulta tenuto conto delle sole designazioni pervenute.
12. I pareri che le Consulte esprimono ai sensi
della presente legge devono essere motivati.
13. Su richiesta dei Presidenti delle Consulte,
gli Assessori regionali competenti e/o il Presidente del Consiglio regionale
autorizzano la partecipazione a singole sedute della Consulta di funzionari
regionali dotati di particolari competenze per la trattazione di questioni
specifiche] .
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faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
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Art. 7
Attività di promozione.
[1. La Regione promuove la collaborazione della
scuola, delle Organizzazioni sociali, culturali, venatorie, naturalistiche e
protezionistiche per diffondere la conoscenza delle risorse
faunistico-ambientali e i modi della loro tutela e razionale gestione.
2. Le Organizzazioni venatorie, naturalistiche
e protezionistiche che si considerano riconosciute agli effetti del presente
articolo sono quelle presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5; per
quel che riguarda le Organizzazioni sociali e culturali, si considerano
riconosciute quelle contenute in un elenco che la Giunta regionale è tenuta a
deliberare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito
il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di
caccia e ambiente.
3. Ai fini di cui al primo comma la Giunta
regionale può erogare contributi, fino ad un massimo dell'80% della spesa
ritenuta ammissibile, alle Organizzazioni sociali, culturali, venatorie,
naturalistiche e protezionistiche sulla base di programmi specifici finalizzati
alla realizzazione di una maggiore tutela faunistico-ambientale e di una
razionale gestione dell'attività venatoria.
4. Ai fini della concessione dei predetti
contributi le Organizzazioni interessate devono dimostrare di essere rette da
statuti coerenti con le finalità del presente articolo, essere regolate da
ordinamento interno democratico e indicare la propria sede sociale] .
Legge abrogata
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TITOLO III
Programmazione territoriale zone
faunistico-ambientali
Art. 8
Carta faunistica regionale.
[1. Il Consiglio regionale, entro un anno
dall'entrata in vigore dalla presente legge adotta, su proposta della Giunta
regionale, la Carta faunistica regionale.
2. La Carta deve, fra l'altro, evidenziare:
a) gli ambiti protetti, comunque istituiti;
b) i biotipi di particolare interesse per la
sosta e la riproduzione delle singole specie, con particolare riguardo per
quelle migratrici;
c) le zone di notevole interesse turistico, ove
è necessario vietare la caccia e quelle ove sia graficamente possibile rilevare
altri divieti di caccia;
d) le zone più idonee per condizioni ambientali
alla naturale riproduzione delle specie selvatiche;
e) la consistenza e distribuzione della fauna
sul territorio;
f) la fisionomia vegetazionale e pedologica dei
territori di particolare interesse faunistico;
g) la vocazione faunistica del territorio.
3. Il rilevamento grafico è effettuato su carte
dell'Istituto cartografico militare - scala 1:25.000.
4. La Carta è periodicamente aggiornata. Essa
costituisce il documento base per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani
di cui all'art. 9 nonché per tutte le azioni di ripopolamento.
5. La Carta è elaborata tramite la
collaborazione di un Comitato tecnico regionale nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge e così composto:
a) un funzionario regionale del massimo livello
funzionale designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia,
che lo coordina;
b) un docente a livello universitario in
scienze agroforestali, designato dall'Università degli Studi di Bari;
c) un docente a livello universitario in
scienze geografiche, designato dall'Università degli Studi di Lecce;
d) un docente a livello universitario in
scienze zoologiche e/o ornitologiche, designato dall'Università degli Studi di
Bari;
e) un ricercatore in materie attinenti la
tutela ambientale, designato dal C.N.R. a livello regionale;
f) tre tecnici in materie attinenti la tutela
faunistico-ambientale, nominati dal Consiglio regionale con scheda limitata ad
un nominativo;
g) un tecnico in materie attinenti la tutela
faunistico-ambientale, designato da ciascuna Amministrazione provinciale] .
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Art. 9
Piani e programmi regionali in materia
faunistico-ambientale.
[1. In materia faunistico-ambientale il
Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale e sulla base di
eventuali proposte pervenute da province, comuni o Comunità montane, piani
pluriennali, articolandoli per aree omogenee individuate ai sensi dell'art. 10.
2. Detti piani elaborati dall'Assessorato alla
caccia, sentito l'Assessorato all'ecologia e all'agricoltura, riguardano anche:
1) la localizzazione, costituzione e criteri di
gestione delle zone faunistico-ambientali di cui al secondo comma dell'art. 10;
2) l'individuazione di località di notevole
interesse turistico ove è necessario vietare la caccia, anche temporaneamente;
3) la regolamentazione degli incentivi in
favore dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che
si impegnano al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente e alla produzione
della selvaggina, utilizzando prodotti chimici non dannosi alla fauna
individuati dalla Regione e che si impegnano, altresì, ad effettuare forme di
agricoltura biologica;
4) la realizzazione d'iniziative per la difesa,
creazione e/o ripristino di biotipi e relativi habitat di notevole importanza
naturalistica, ivi comprese le zone umide, anche in recepimento degli impegni
internazionali sottoscritti dallo Stato italiano, nonché l'individuazione dei
criteri per la loro gestione;
5) l'identificazione delle specie di selvaggina
da impiegare nei ripopolamenti e l'individuazione delle percentuali minime e
massime relative, in rapporto alle potenzialità venatorie dei terreni
interessati;
6) l'identificazione delle specie e dei
relativi habitat da proteggere in maniera particolare, in periodi di sosta,
nidificazione e svernamento;
7) la tutela della flora tipica, rara o in via
di estinzione e dei relativi habitat;
8) la determinazione dei criteri per l'attività
di vigilanza, in maniera che il numero minimo del personale di vigilanza non sia
inferiore ad un'unità di vigilanza ogni 1.500 ettari di territorio
agro-forestale nelle zone comunque protette, ad un'unità di vigilanza ogni 5.000
ettari di territorio agroforestale nelle zone aperte all'esercizio venatorio, ad
un'unità di vigilanza ogni 1.000 ettari nelle zone di cui all'art. 13;
9) l'indicazione e l'attribuzione, con le
relative priorità, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione degli
obiettivi contenuti nei singoli piani e programmi.
3. Il Piano regionale ha durata triennale.
4. Sei mesi prima della scadenza il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano valevole per il
triennio successivo.
5. In attuazione dei piani pluriennali la
Giunta regionale approva, sentita la Consulta regionale di cui all'art. 5, i
provvedimenti annuali d'intervento] .
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Art. 10
Aree faunistico-venatorie e per il riequilibrio
ambientale.
[1. Allo scopo di conservare l'ambiente
naturale, di consentire la razionale gestione delle risorse faunistiche e di
disciplinare l'esercizio venatorio, il territorio regionale è suddiviso, con
apposita deliberazione della Giunta regionale, in aree omogenee
faunistico-venatorie e per il riequilibrio ambientale a seconda che trattasi di
territori di collina e montagna o di pianura, sulla base di quanto indicato
dalla Carta faunistica regionale di cui al precedente art. 8.
2. All'interno delle suddette aree, nel
rispetto delle indicazioni contenute nei piani di cui al precedente articolo,
sono individuate:
a) oasi di protezione;
b) zone di ripopolamento e cattura;
c) zone per la gestione sociale dell'esercizio
venatorio;
d) zone destinate alla costituzione di Centri
pubblici per la produzione di selvaggina;
e) zone destinate alla costituzione di Centri
privati per la produzione di selvaggina;
f) zone di addestramento cani;
g) aziende faunistico-venatorie;
h) zone umide.
3. Le aree di cui ai precedenti punti a), b) e
d) non possono essere inferiori al 12,5% e superiori al 25% del territorio
agro-forestale totale provinciale.
4. L'individuazione del perimetro di ciascuna
delle zone di cui ai punti a), b), d), e) e h) deve risultare dall'aggiunta
all'area della zona in questione di una congrua fascia di rispetto entro cui è
vietata ogni forma di esercizio venatorio.
5. La deliberazione che determina il perimetro
delle aree da vincolare di cui alle precedenti lettere a), b) e d) è pubblicata
all'Albo dei comuni in cui ricadono i terreni da vincolare e notificata secondo
le norme del Codice di procedura civile ai proprietari dei terreni.
6. Avverso tale deliberazione può essere
proposta opposizione, entro 60 giorni dalla notificazione della deliberazione,
al Presidente dell'Ente che ha deliberato.
7. Decorso il suddetto termine, ove sussiste il
consenso di un numero di proprietari tale da rappresentare almeno i 2/3 della
superficie complessiva su cui s'intende costituire la zona, la Regione provvede
in merito alla costituzione decidendo anche sulle opposizioni presentate e
stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare
un'efficace sorveglianza delle zone medesime.
8. Il consenso si ritiene validamente accordato
nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
9. La Giunta regionale, a seguito di
particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di Oasi
di protezione e di zone di ripopolamento e cattura e di zone a gestione sociale
del territorio; a tal fine si prescinde dalla notificazione e dal consenso di
cui ai precedenti commi.
10. I proprietari dei terreni cui è stata
notificata la deliberazione di cui al quinto comma, sono tenuti ad informare gli
eventuali conduttori e/o possessori del terreno interessato e ad esprimere il
consenso di cui al settimo comma d'intesa con gli stessi.
11. Le zone di cui alle precedenti lettere a),
b) e d) sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono indicate da
apposite tabelle, esenti da tasse, poste a cura dell'Ente che ne delibera la
costituzione d'intesa con l'Ente gestore] .
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faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 11
Oasi di protezione.
[1. Le Oasi di protezione sono destinate alla
conservazione, rifugio e riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso
la difesa ed il ripristino degli habitat per le specie selvatiche di mammiferi e
uccelli di cui esistano e siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato
di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le Oasi di protezione in particolare:
1) assicurano la sopravvivenza delle specie
faunistiche in diminuzione;
2) consentono la sosta e la produzione della
fauna selvatica, con particolare riferimento alla selvaggina migratoria;
3) garantiscono l'integrità dell'ambiente.
3. Nelle Oasi di protezione è vietata ogni
forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla
fauna selvatica.
4. Le Oasi di protezione devono avere una
superficie non inferiore ai 100 ettari.
5. Le Oasi sono possibilmente delimitate da
confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta «Oasi di
protezione - Divieto di caccia».
6. Le Oasi di protezione hanno durata
illimitata, salvo revoca.
7. La loro costituzione è deliberata dalla
Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata all'Ente
Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.
8. La Provincia nella gestione delle Oasi di
protezione può avvalersi della collaborazione dei comuni territorialmente
interessati e delle Associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche
presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5] .
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venatoria”
Art. 12
Zone di ripopolamento e cattura.
[1. Le zone di ripopolamento e cattura sono
destinate a favorire l'insediamento e la riproduzione naturale della selvaggina,
il suo irradiamento nelle zone circostanti, la sua cattura per il ripopolamento.
2. Dette zone devono essere costituite su
territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della selvaggina.
3. Esse sono lo strumento di base della
programmazione regionale in materia di produzione, d'irradiamento e di
ripopolamento della fauna selvatica.
4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è
vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave
turbamento alla fauna selvatica.
5. Le zone di ripopolamento e cattura devono
avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e sono segnalate con tabelle
recanti la scritta «Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia».
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura
possono essere autorizzate catture ai fini di ripopolamento secondo le
indicazioni contenute nei piani e programmi regionali.
7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno
durata illimitata, salvo revoca.
8. La loro costituzione è deliberata dalla
Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata all'Ente
Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.
9. La Provincia nella gestione delle zone di
ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione dei comuni
territorialmente interessati e delle associazioni venatorie, protezionistiche e
naturalistiche presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 13
Zone per la gestione sociale della caccia.
[1. Le zone a gestione sociale sono costituite
per conseguire, con la diretta partecipazione dei cittadini residenti, con
particolare riguardo per i cacciatori e gli operatori agricoli, finalità di
tutela della fauna selvatica e dell'ambiente attraverso particolari forme di
gestione sociale della caccia in regime controllato.
2. La superficie complessiva delle zone a
gestione sociale non può essere superiore al 30% del territorio agro-forestale
totale provinciale utile all'attività venatoria.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, delibera entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge un regolamento-tipo relativo alle modalità di costituzione e
gestione delle zone. Nel regolamento-tipo deve essere previsto, fra l'altro, per
tali zone:
a) l'osservanza delle norme del calendario
venatorio regionale;
b) il versamento da parte dei cacciatori che
hanno titolo ad accedere alle zone di un contributo individuale di
partecipazione, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento ed il
funzionamento delle strutture, con fissazione della misura massima dello stesso;
c) una vigilanza assicurata da almeno un agente
ogni 1.000 ettari;
d) una superficie vincolata non inferiore ai
2.000 ettari e, all'interno di essa l'istituzione di almeno una zona protetta,
di cui agli artt. 11 e 12, in terreni particolarmente idonei;
e) l'accesso, alle medesime condizioni dei
residenti, anche ad altri cacciatori richiedenti, secondo rapporti di
reciprocità concordati con altre regioni;
f) un accesso regolamentato in materia tale che
il rapporto ottimale tra cacciatore e territorio non sia superiore ad un'unità
ogni 10 ettari per ogni giornata di caccia, ivi compresi i permessi di cui
all'ottavo comma del presente articolo;
g) il vincolo ad esercitare la caccia alla
selvaggina stanziale soltanto nel territorio a gestione sociale prescelto;
h) quanto stabilito nell'ultimo comma del
presente articolo.
4. Le zone sono segnalate da tabelle recanti la
scritta «Zona per la gestione sociale della caccia in regime controllato», poste
a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.
5. La loro durata è pari a sei anni, salvo
revoca o tacito rinnovo.
6. La costituzione delle zone è deliberata
dalla Giunta regionale.
7. La gestione delle zone è affidata all'Ente
Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza, che si avvale
di appositi Comitati di gestione eletti dagli iscritti alle zone e dai
possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari di fondi
rustici interessati.
8. I Comitati di gestione - concederanno -
permessi giornalieri di accesso ai cittadini richiedenti in numero non superiore
al 40% dei soci.
9. I soci effettivi, per l'intera annata
venatoria, potranno usufruire di non più di venticinque giornate di caccia da
utilizzare esclusivamente nella zona a gestione sociale prescelta.
10. I danni provocati dalla fauna cacciabile e
dall'esercizio venatorio alle produzioni agricole comprese nelle zone a gestione
sociale sono a carico delle rispettive gestioni.
11. Agli operatori agricoli che s'impegnano
nelle zone a conservare, ripristinare o mantenere habitat idonei al rifugio ed
all'alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture
cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da
lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, sono
corrisposti dalle province incentivi che tengano conto delle spese sostenute,
dei mancati redditi percepiti e dei danni causati dalla selvaggina, nonché di
una quota parte del ricavato riveniente dai contributi individuali di
partecipazione corrisposti dai richiedenti residenti in altre regioni.
12. Le modalità relative alla composizione,
elezione, nomina da parte delle province e funzionamento dei Comitati di
gestione, nonché quelle relative alla concessione degli incentivi di cui al
precedente comma, sono disciplinate nel regolamento previsto dal terzo comma del
presente articolo] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 14
Centri pubblici per la produzione della
selvaggina.
[1. Centri pubblici per la produzione della
selvaggina sono destinati alla produzione, protezione ed incremento, in
cattività o allo stato naturale, della selvaggina stanziale al fine di
soddisfare le esigenze faunistiche di ripopolamento secondo le indicazioni
contenute nei piani e programmi di cui al precedente art. 9.
2. Nei Centri pubblici è vietata ogni forma di
esercizio venatorio.
3. I Centri pubblici sono segnalati con tabelle
recanti la scritta «Centro pubblico per la produzione della selvaggina - Divieto
di caccia».
4. La loro costituzione è deliberata dalla
Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione affidata all'Ente
Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.
5. Nei Centri pubblici possono essere
autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali prodotte.
6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei
Centri può essere autorizzato dal Presidente dell'Ente Provincia il prelievo
della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento; in
questi casi la selvaggina è alienata per fini alimentari a prezzo di costo.
7. Eventuali danni alle colture agrarie,
causati dalla selvaggina all'interno dei Centri pubblici e nelle zone
circostanti sono indennizzati dagli enti gestori.
8. I Centri pubblici allo stato naturale non
possono avere un estensione inferiore ai 100 ettari e devono utilizzare
prioritariamente i terreni demaniali.
9. I Centri pubblici hanno durata di sei anni,
salvo revoca o tacito rinnovo.
10. Agli enti gestori dei Centri pubblici
possono essere concessi dalla Giunta regionale contributi in conto capitale fino
ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile riferita all'acquisto di
riproduttori e di attrezzature mobili ed immobili] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 15
Centri privati per la produzione della
selvaggina.
[1. I centri privati per la produzione della
selvaggina stanziale sono destinati alla produzione, in cattività o allo stato
naturale, della selvaggina per fini di ripopolamento e/o per fini alimentari.
2. Nei Centri privati è vietata ogni forma di
esercizio venatorio.
3. I Centri privati sono segnalati con tabelle
recanti la scritta «Centro privato per la produzione della selvaggina - Divieto
di caccia», poste a cura e spese dei titolari dei Centri.
4. I Centri privati hanno durata di sei anni,
salvo rinnovo.
5. La loro costituzione è deliberata dall'Ente
Provincia territorialmente competente, sulla base degli indirizzi regionali in
materia.
Le modalità di gestione saranno determinate da
un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
6. Le domande sono presentate alla Provincia
dai possessori o conduttori, singoli o associati ovvero, in mancanza di essi,
dai proprietari dei fondi rustici su cui s'intende realizzare il Centro.
7. Le domande di cui al precedente comma devono
essere corredate dalla planimetria del territorio interessato, dall'atto
comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, da una relazione
illustrante il programma produttivo che s'intende realizzare.
8. La selvaggina prodotta nei Centri privati
per fini di ripopolamento può essere venduta soltanto previa autorizzazione
dell'Ente Provincia. Per tutta la selvaggina prodotta dai Centri privati deve
essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della U.S.L.
territorialmente competente.
9. Le Amministrazioni pubbliche, a questo
scopo, comunicano, entro la metà dell'anno, ai Centri privati i propri
fabbisogni per l'anno successivo.
10. Ai titolari dei Centri privati possono
essere concessi dalla Giunta regionale contributi in conto capitale fino ad un
massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile riferita esclusivamente
all'acquisto di riproduttori.
11. I danni causati dalla selvaggina prodotta
alle colture agricole all'interno dei Centri privati e nelle zone immediatamente
circostanti sono a carico dei titolari senza diritto al rimborso o indennizzo.
12. Il Provvedimento di costituzione dei Centri
privati è revocato con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le
norme di cui alla presente legge] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 16
Allevamenti e detenzione della fauna a scopo
ornamentale e amatoriale. Tassidermia e imbalsamazione.
[1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, regolamenta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) gli allevamenti di ungulati, conigli
selvatici, lepri, galliformi e anatridi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale;
c) l'attività di tassidermia e imbalsamazione,
che deve essere limitata alle specie cacciabili ai sensi della presente legge;
d) la detenzione di animali appartenenti alla
fauna selvatica.
2. I permessi e le autorizzazioni per gli
allevamenti e l'attività di cui al comma precedente devono essere rilasciati
dalle province territorialmente competenti, nell'osservanza delle norme emanate
dalla Regione, a persone nominativamente indicate.
3. L'eventuale possesso di qualunque specie di
uccelli o mammiferi deve essere denunciato alla Provincia territorialmente
competente, al fine della detenzione e allevamento in cattività o della
creazione d'ibridi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Fuori dall'ipotesi di cui al precedente
comma, le attività amatoriali relative alla nidificazione e allevamento in
cattività, nonché alla creazione d'ibridi di volatili, possono essere svolte
soltanto con i soggetti appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della
presente legge e con i volatili appartenenti alle specie esotiche.
5. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui
ai precedenti commi devono essere muniti di anellini inamovibili di diametro
adeguato alla specie.
6. Sugli anellini devono essere riportati
l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola
dell'allevatore.
7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle
mostre ornitologiche, nei giardini zoologici e negli esercizi commerciali
specializzati possono essere presentati e venduti esclusivamente i soggetti
muniti di regolari anellini forniti dalla Provincia territorialmente competente.
8. Il titolare dell'attività di cui al
precedente comma è tenuto a denunciare entro il 31 dicembre di ogni anno alla
Provincia territorialmente competente i soggetti nati nel corso dell'anno, che
sono registrati su appositi registri.
9. L'eventuale possesso di esemplari
imbalsamati di specie protette ai sensi della presente legge deve essere
denunciato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla Provincia territorialmente competente che provvederà a rilasciare ai
detentori apposita certificazione e ad apporre su ogni esemplare un idoneo
contrassegno] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 17
Zone agro-turistico-venatorie.
[1. La Regione con apposita normativa di legge
individua sul territorio regionale zone agroturistiche. In esse per quel che
riguarda gli aspetti faunistico-venatori, si avrà particolare riguardo per:
a) la valorizzazione di ambienti naturali che
non presentino condizioni particolarmente favorevoli alla sosta e alla
riproduzione della selvaggina;
b) l'utilizzazione di strutture rurali inserite
nel territorio, che si prestino allo sviluppo agro-turistico connesso
all'attività venatoria;
c) la sistemazione d'impianti sportivi
collegati all'attività venatoria e cinofila] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 18
Zone per addestramento cani.
[1. Le zone per addestramento cani sono
destinate all'addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia, anche nei
periodi in cui l'esercizio venatorio è chiuso ai sensi del Calendario venatorio
regionale.
2. La loro costituzione è deliberata anche su
richiesta delle associazioni venatorie o cinofile.
3. Le zone per addestramento cani si
suddividono in:
a) zone destinate esclusivamente a competizioni
cinofile nazionali ed internazionali, in presenza di selvaggina allo stato
naturale, senza possibilità di abbattimento del selvatico.
Dette zone possono comprendere territori di
zone di ripopolamento e cattura al fine di rendere maggiormente esperta la
selvaggina presente.
In dette zone è vietata ogni attività di
addestramento nel periodo di riproduzione delle specie (mesi di aprile e
maggio).
b) zone dove lo sparo può essere consentito
esclusivamente a selvaggina proveniente da allevamenti, secondo le disposizioni
emanate dalla Regione.
4. Le zone di cui alla lettera b) possono
essere istituite soltanto nelle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio,
con esclusione di quelle caratterizzate dalla presenza di colture agricole
specializzate e/o intensive.
5. In ogni caso le zone devono essere istituite
a distanza tale dai centri abitati da non arrecare turbativa alle persone.
6. Tali zone complessivamente non devono
superare l'1% del territorio agro-forestale provinciale totale.
7. Nelle zone di cui alla lettera b) è
consentito esclusivamente l'abbattimento di specie cacciabili, provenienti da
allevamento, anche in periodo di caccia chiusa, soltanto per le prove di ferma e
riporto. Non è consentita la vendita dei capi abbattuti durante le predette gare
di caccia pratica.
8. Le zone hanno durata di sei anni, salvo
revoca o rinnovo.
9. La loro costituzione è deliberata dalla
Giunta regionale, che stabilisce anche le modalità di gestione sulla base di un
regolamento-tipo approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. La gestione delle zone è affidata in via
prioritaria alle Associazioni venatorie e cinofile presenti nella Consulta
regionale di cui all'art. 5 con preferenza per le forme di gestione in comune
fra le predette associazioni e quelle agricole.
11. La richiesta di costituzione di Zona per
addestramento cani deve essere corredata dalla planimetria del territorio
interessato e del consenso scritto dei possessori o conduttori ovvero, in
mancanza di essi, dei proprietari dei fondi rustici su cui s'intende istituire
la Zona.
12. Le zone possono essere revocate con effetto
immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge.
13. Eventuali danni alle colture agricole
provocati dalle attività di cui al primo comma sono a carico degli Organismi
gestori.
14. Tutti i cacciatori possono accedere alle
zone di addestramento cani a parità di diritti e di obblighi.
15. Le zone devono essere segnalate con tabelle
recanti la scritta «Zona per addestramento cani - Autorizzata ai sensi di legge
a cura e spese dell'Organismo gestore»] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 19
Aziende faunistico-venatorie.
[1. Le Aziende faunistico-venatorie sono
destinate al mantenimento, organizzazione e miglioramento degli ambienti
naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica, onde consentire
l'irradiamento, la produzione e la sosta.
2. Nelle Aziende faunistico-venatorie è vietata
ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentito al titolare, o a chi da
questi autorizzato, l'abbattimento e/o la cattura di selvaggina cacciabile ai
sensi della presente legge, secondo appositi piani annuali di assestamento
faunistico-venatorio, predisposti dai titolari, sulla base di un modello-tipo
approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. I piani annuali non possono essere in
contrasto con il Calendario venatorio regionale e devono in ogni caso fare
riferimento a:
1) superficie aziendale (ripartizione ed
ettaraggio delle colture agro-forestali);
2) caratteristiche ambientali generali del
territorio;
3) conservazione e ripristino degli habitat;
4) indirizzi faunistici dell'Azienda;
5) carico ottimale annuale di specie selvatiche
per unità di superficie e quantità di specie abbattibili;
6) durata della concessione;
7) aliquote di specie allo stato naturale da
catturare ai fini del ripopolamento, con indicazione dei tipi di selvaggina e
delle qualità da conferire alle Pubbliche amministrazioni;
8) strutture produttive esistenti o da
realizzare per specie di animali per le quali viene richiesta l'istituzione
dell'Azienda.
4. Le Aziende faunistico-venatorie sono
segnalate con tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta
«Azienda faunistico-venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati», da porre
a cura e a spese dei titolari delle Aziende.
5. Le Aziende faunistico-venatorie non possono
avere ciascuna una superficie inferiore ai 300 ettari e non possono estendersi,
complessivamente, su una superficie superiore al 3% del territorio
agro-forestale provinciale totale.
6. Le Aziende faunistico-venatorie hanno durata
di sei anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo.
7. La loro costituzione è deliberata dalla
Giunta regionale su domanda presentata dai possessori o conduttori ovvero, in
mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui s'intende costituire
l'Azienda. Se la superficie interessata non risulta tutta in proprietà,
posseduta o condotta da chi fa domanda, deve essere in via preliminare acquisito
il consenso scritto degli altri proprietari, possessori o conduttori
interessati. I predetti consensi devono essere nuovamente acquisiti ai fini del
rinnovo della concessione. I titolari di concessione all'entrata in vigore della
presente legge sono confermati se presentano un idoneo progetto aziendale
faunistico-ambientale di durata poliennale, diretto alla realizzazione dei fini
di cui al primo comma.
La concessione può essere concessa ai
proprietari qualora, a parità di condizione siano in possesso della necessaria
idoneità tecnico-economica per realizzare lo stesso progetto aziendale.
8. La domanda di costituzione dell'Azienda deve
essere in ogni caso corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale della zona interessata alla
costituzione dell'Azienda con l'indicazione particellare delle colture
agro-forestali prevalenti e dei nominativi dei proprietari o conduttori dei
terreni;
b) atti comprovanti i titoli di proprietà,
possesso o condizione dei terreni, ovvero atti notori equivalenti;
c) piano annuale di assestamento
faunistico-venatorio, con indicazione delle specie di selvaggina da incrementare
e/o abbattere; detto piano deve essere aggiornato a cura del concessionario
annualmente e trasmesso entro il 30 aprile all'Ente Provincia, che è tenuto a
deliberare sull'approvazione del piano entro il successivo 30 giugno;
d) atti comprovanti il consenso scritto nei
casi di cui al precedente comma;
e) atto di nomina del Direttore dell'Azienda,
in cui siano esplicitati i compiti ad esso assegnati e le norme per la sua
eventuale sostituzione;
f) elenco nominativo del personale dipendente
dall'Azienda incaricato della vigilanza venatoria.
9. Le Aziende faunistico-venatorie sono
revocate con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui
alla presente legge.
10. Nelle Aziende faunistico-venatorie la
vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente delle Aziende nonché al
personale di vigilanza previsto dalla presente legge.
11. I titolari delle Aziende sono tenuti a
trasmettere annualmente all'Ente Provincia l'elenco aggiornato del personale
dipendente addetto alla vigilanza venatoria.
12. Le Aziende faunistico-venatorie devono
essere distanti almeno 300 metri dai confini delle zone protette, fatte salve le
situazioni preesistenti per le Aziende derivanti dalla trasformazione delle ex
riserve di caccia.
13. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge regolamenta l'estensione massima che possono avere le Aziende nonché il
loro funzionamento e gestione, anche in forma sociale] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 20
Terreni del demanio.
[1. I terreni del demanio regionale, qualora
presentino favorevoli condizioni, possono essere costituiti, in ordine
prioritario, in Centri pubblici per la produzione della selvaggina; Oasi di
protezione; zone di ripopolamento e cattura; zone a gestione sociale.
2. A tale fine la gestione tecnica dei terreni
demaniali, per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali è delegata alle
province territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi
dei piani e programmi regionali.
3. La Regione e le province possono inoltrare
richieste allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di
terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 21
Tabellazione.
[1. Qualora nella presente legge si faccia
menzione di tabelle da apporre al fine dell'identificazione delle zone
sottoposte a particolare regime, esse devono essere predisposte e collocate,
senza richiedere alcuna autorizzazione, con le seguenti modalità:
a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 x
33;
b) devono avere scritta nera sul fondo bianco
per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta
rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
c) devono essere collocate lungo tutto il
perimetro della zona interessata su pali o alberi ad una altezza non inferiore a
2,5 metri ed ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo
che siano visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni tabella siano
visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di
distanza;
d) devono essere collocate anche nei confini
perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovino terreni che non
siano in esso comprese o le medesime siano attraversate da strade pubbliche di
larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a
tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;
e) quando segnalano divieti temporanei di
caccia, devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e di termine
del divieto;
f) devono essere mantenute sempre in buono
stato di conservazione e leggibilità.
2. Sulle spese per l'impianto delle tabelle,
quanto detto obbligo compete a privati a norma della presente legge, le Province
territorialmente competenti dovranno corrispondere, a domanda, un contributo in
conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 22
Ripopolamento faunistico - Introduzione della
selvaggina dall'estero.
[1. L'attività di ripopolamento tende
all'accrescimento della fauna stanziale e alla distribuzione razionale di essa.
2. Il Consiglio regionale approva, su proposta
della Giunta regionale, piani specifici pluriennali ai fini del ripopolamento,
in coerenza con gli indirizzi contenuti nei piani di cui all'art. 9.
3. L'attuazione dei piani e le connesse
attività sono delegate alle province territorialmente competenti.
4. L'immissione di selvaggina nel territorio
regionale, a scopo di ripopolamento, da parte di enti, Associazioni e/o privati
può essere effettuata soltanto previa autorizzazione rilasciata dalle province
territorialmente competenti.
5. La selvaggina da immettere nel territorio
regionale dovrà essere munita di certificato sanitario rilasciato a cura degli
Organismi fornitori e dovrà interessare esemplari appartenenti alle specie che
vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio interessato, salvo
quanto dispongono i successivi commi.
6. L'introduzione nel territorio regionale di
specie che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio nazionale
è consentita unicamente per gli animali destinati ai giardini zoologici o ai
circhi equestri e spettacoli viaggianti o per fini ornamentali e amatoriali.
7. L'introduzione dall'estero di selvaggina
viva, purché corrispondente alle specie che già vivono naturalmente nel
territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di
rigenerazione della specie e previo parere dell'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina.
8. Le autorizzazioni per le attività di cui al
comma precedente o per eventuali deroghe al sesto comma del presente articolo
sono rilasciate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste su parere
dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 23
Osservatorio faunistico regionale.
[1. La Giunta regionale istituisce nella
Regione l'Osservatorio faunistico regionale con le seguenti finalità
prioritarie:
a) osservare il comportamento e censire le
popolazioni migratorie e quelle nidificanti e svernanti, nonché effettuare studi
sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui
nidiacei;
b) effettuare ricerche e studi sui rapporti tra
fauna e ambiente, con particolare riferimento alle conseguenze nocive sulla
fauna, dirette o indirette, derivanti dall'uso di tecniche colturali e agricole
particolari, ivi compreso l'uso di fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi e
sostanze chimiche in genere;
c) effettuare studi e ricerche sulle malattie
della selvaggina vivente allo stato naturale e di quella prodotta dagli
allevamenti autorizzati;
d) avanzare proposte e svolgere iniziative per
la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico-ambientale;
e) collaborare all'aggiornamento della Carta
faunistica regionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui
al comma precedente, l'Osservatorio faunistico può avvalersi della
collaborazione degli Istituti di ricerca universitari.
3. Le modalità d'istituzione e di funzionamento
dell'Osservatorio sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
TITOLO IV
Esercizio della caccia in regime controllato
Art. 24
Documenti venatori.
[1. L'esercizio venatorio è consentito, a
parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di
età e sia munito dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia,
rilasciata dall'autorità di P.S.;
b) tesserino regionale attestante
l'abilitazione all'esercizio venatorio;
c) polizza di assicurazione per responsabilità
civile verso terzi, in conformità alla vigente normativa statale;
d) attestato di versamento della tassa di
concessione governativa;
e) attestato di versamento della tassa di
concessione regionale] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 25
Licenza di porto d'armi per uso di caccia.
[1. La licenza di porto d'armi per uso di
caccia è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.
2. Detta licenza può essere ottenuta dopo il
rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.
3. La licenza del porto d'armi per uso di
caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare,
corredata di un nuovo certificato medico d'idoneità di data non anteriore a 60
giorni rispetto alla data della domanda.
4. Nei dodici mesi successivi al rilascio della
prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se
accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni
prima] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
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Art. 26
Tesserino regionale per l'abilitazione
all'esercizio venatorio.
[1. Il tesserino per l'abilitazione
all'esercizio venatorio viene concesso dopo il conseguimento del certificato di
abilitazione all'esercizio venatorio e della licenza di porto d'armi per uso di
caccia.
2. Il tesserino, valido su tutto il territorio
nazionale, è rilasciato a titolo gratuito esclusivamente dal Comune in cui
risiede il richiedente, dietro presentazione dei seguenti documenti in originale
o in fotocopia autenticata nei modi di legge:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) certificato di residenza;
c) attestazione del versamento delle vigenti
tasse di concessione statale e regionale;
d) attestazione da cui risulti l'avvenuta
stipula della polizza di assicurazione.
3. Il tesserino regionale ha validità per una
stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della
licenza di porto d'armi per uso di caccia.
4. Il tesserino è stampato a cura della Regione
in conformità di un modello predisposto dalla Giunta regionale.
5. Il tesserino deve essere restituito al
Comune al termine della stagione venatoria.
6. In caso di deterioramento o smarrimento il
titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Amministrazione
comunale che ha rilasciato il tesserino, dimostrando di aver provveduto alla
denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di P.S.
7. Il titolare deve annotare in modo indelebile
negli appositi spazi i giorni di caccia ed i capi di selvaggina abbattuti.
8. I comuni sono tenuti ad inviare mensilmente
alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con
le relative matrici, nonché i tesserini ritirati al termine della stagione
venatoria] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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Art. 27
Abilitazione venatoria.
[1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è
necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi e del tesserino
regionale e per il rinnovo degli stessi in caso di revoca.
2. A coloro che, avendone i requisiti,
sostengono con esito positivo un apposito esame, è rilasciato un certificato
attestante il conseguimento dell'abilitazione venatoria dal Presidente della
Provincia territorialmente competente.
3. L'aspirante cacciatore, per conseguire il
certificato di abilitazione venatoria, deve sostenere un apposito esame dopo
aver presentato domanda al Presidente della Provincia territorialmente
competente, con allegati i seguenti documenti:
a) certificato di residenza;
b) certificato d'idoneità all'esercizio
venatorio rilasciato dalla U.S.L. territorialmente competente in data non
anteriore a 60 giorni rispetto alla data della domanda] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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Art. 28
Esame di abilitazione venatoria.
[1. L'esame di cui al precedente articolo deve
riguardare il sottoindicato programma:
a) Legislazione venatoria:
- nozioni fondamentali sulla normativa CEE,
nazionale e regionale relativa all'esercizio venatorio;
- nozioni sulla selvaggina cacciabile e sui
relativi periodi di caccia;
- limitazioni all'esercizio venatorio;
- mezzi consentiti e mezzi vietati per la
caccia;
- appostamenti di caccia;
- nozioni sulla licenza di caccia (rilascio e
rinnovo licenza, validità ed assicurazione per responsabilità civile);
- nozioni sulle zone faunistico-ambientali di
cui alla presente legge e sul loro funzionamento e gestione;
- fondi chiusi e terreni in attualità di
coltivazione;
- personale di vigilanza (suoi compiti e
poteri);
- custodia e addestramento dei cani;
- sanzioni amministrative;
- organismi preposti all'amministrazione
dell'esercizio venatorio.
b) Zoologia applicata alla caccia:
- definizione del concetto di selvaggina e
conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria;
- conoscenza elementare della dinamica delle
popolazioni selvatiche;
- elementi di biologia della fauna selvatica;
- elencazione e riconoscimenti dei mammiferi e
degli uccelli cacciabili, protetti e particolarmente protetti.
c) Armi e munizioni da caccia e loro uso:
- nozioni generali e particolari sulle armi e
munizioni usate per la caccia;
- custodia, manutenzione, controllo e trasporto
delle armi da caccia;
- uso delle armi durante l'esercizio venatorio;
- nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle
misure e precauzioni da osservare nel maneggio delle stesse;
- prevenzione degli incidenti contro la propria
persona, nonché nei confronti di terzi e nozioni di pronto soccorso.
d) Tutela della natura e principi di
salvaguardia delle colture agricole:
- nozioni elementari di ecologia (concetto di
ecosistema, concetto di risorsa rinnovabile e non rinnovabile, etc.):
- nozioni sulle zone umide;
- nozioni sui principali ambienti naturali;
- nozioni sui parchi e riserve naturali e
sommaria conoscenza di quelli esistenti nella Regione;
- concetto di catena alimentare;
- nozioni sui principali fattori, ivi comprese
le pratiche agronomiche;
- tecniche di protezione e ripopolamento della
selvaggina] .
Legge abrogata
dall’art. 63
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Art. 29
Prove d'esame e ripetizione dell'esame.
[1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso
all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel
rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz,
predisposto dal competente Assessorato della Regione.
2. L'aspirante cacciatore deve indicare le
risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre sei errori,
l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano
trascorsi due mesi.
4. Superata la prova preliminare positivamente,
l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la
commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma di cui al precedente
articolo e deve superare una prova pratica di riconoscimento della selvaggina
stanziale e migratoria, protetta e cacciabile, nonché una prova pratica sulle
armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e uso del fucile da caccia.
5. La Commissione esprime la propria
valutazione collegialmente con il giudizio di «idoneo» oppure «non idoneo».
6. La valutazione della Commissione è
definitiva.
7. Il candidato non idoneo può ripresentare
domanda per l'ammissione al nuovo esame non prima di due mesi dalla data in cui
ha sostenuto l'esame non superato] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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Art. 30
Commissioni per l'abilitazione all'esercizio
venatorio.
[1. Le Commissioni per l'abilitazione
all'esercizio venatorio sono istituite con decreto del Presidente della Giunta
regionale una per ciascuna Provincia ed hanno sede presso gli Uffici
dell'Amministrazione provinciale.
2. Ciascuna Commissione è composta da:
a) un funzionario del massimo livello direttivo
della Regione, esperto in legislazione venatoria che la presiede, designato
dall'Assessore regionale competente in materia di caccia;
b) tre esperti designati dalle Associazioni
venatorie;
c) due esperti, di cui uno in zoologia ed uno
in balistica, designati dal Presidente della Provincia competente;
d) tre esperti designati dalle Organizzazioni
professionali degli imprenditori agricoli;
e) tre esperti designati dalle Associazioni
naturalistiche e protezionistiche.
3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna
Commissione un funzionario dell'Amministrazione provinciale in servizio presso
gli Uffici caccia.
4. I componenti delle Commissioni rimangono in
carica cinque anni.
5. In caso di dimissioni o di vacanza di posto,
il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del
periodo di nomina del membro che ha sostituito.
6. Ai componenti le Commissioni sono dovuti, a
carico della rispettiva Provincia, emolumenti parificati a quelli di cui allaL.R.
12 agosto 1981, n. 45.
7. Le Commissioni sono validamente insediate
dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti.
8. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età, da uno dei
componenti di cui alla lettera c).
9. Ciascuna Commissione può articolarsi in
sottocommissioni. La composizione delle sottocommissioni deve comunque
assicurare la presenza degli esperti delle varie materie in cui si articola
l'esame di abilitazione venatoria.
10. Gli esperti previsti dalla lettera b) sono
designati, per le cinque province, congiuntamente dalle istanze regionali delle
Associazioni venatorie presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.
11. Gli esperti previsti dalla lettera d) sono
designati, per le cinque province, congiuntamente dalle istanze regionali delle
Organizzazioni professionali agricole presenti nella Consulta regionale di cui
all'art. 5.
12. Gli esperti previsti dalla lettera e) sono
designati, per le cinque province, congiuntamente dalle istanze regionali delle
Associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti nella Consulta regionale
di cui all'art. 5.
13. Le designazioni devono pervenire entro 45
giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine
il Presidente della Giunta regionale individua con proprio decreto, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, le Associazioni e Organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale e chiede i relativi nominativi]
.
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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Art. 31
Registro dei cacciatori.
[1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un
registro dei titolari delle licenze di caccia.
2. Su apposite schede, compilate sulla base dei
dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo
delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati
relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali
sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione
delle stesse in caso di recidiva.
3. Le province sono tenute a trasmettere
mensilmente alla Regione copia delle schede nominative di cui al comma
precedente. Le province sono tenute a trasmettere alla Regione, altresì, tutti i
dati inerenti le suddette schede per la tenuta e aggiornamento di un registro
unico regionale, che è istituito a cura dell'Assessore regionale competente in
materia di caccia] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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Art. 32
Specie cacciabili e periodi di caccia.
[1. È vietato, ai fini della presente legge,
abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di
mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
2. È fatta eccezione per le seguenti specie,
che possono essere oggetto di caccia nei limiti dei periodi sottoindicati, salvo
che la normativa nazionale non disponga diversamente:
1) specie cacciabili dal 18 agosto al 31
dicembre:
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopelia turtur);
- merlo (Turdus merula);
2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine
del mese di febbraio:
- germano reale (Anas platyrhynchos);
- folaga (Fulica atra);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- passera mattugia (Passer montanus);
- alzavola (Anas crecca);
- canapiglia (Anas strepera);
- mestolone (Anas clypeata);
- moriglione (Aytya ferina);
- chiurlo (Numenius arquata);
- pittima reale (Limosa limosa);
- pettegola (Tringa totanus);
- combattente (Philomahus pugnax);
3) specie cacciabili dal 18 agosto al 10 marzo:
- storno (Sturnus vulgaris);
- porciglione (Rallus aquaticus);
- fischione (Anas penelope);
- codone (Anas acuta);
- moretta (Aythya fuligula);
- colombaccio (Columba palumbus);
- frullino (Lymocryptes minimus);
- marzaiola (Anas querquedula);
- donnola (Mustela nivalis);
- volpe (Vulpes vulpes);
- piviere dorato (Charadrius apricarius);
- passero (Passer Italiae);
- passera oltremontana (Passer domesticus);
4) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre:
- daino (Dama dama);
- coturnice (Alectoris graeca);
- pernice rossa (Alectoris rufa);
- starna (Perdix perdix);
- fagiano (Phasianus colchicus);
- colino della Virginia (Ortix virginianus);
- capriolo (Capreolus);
- camoscio (Rupicapra rupicapra);
- muflone (Ovis musimon);
- cervo (Cervus elephus ippalaphus);
- coniglio selvatico (Oryetiolacus cuniculus);
- lepre comune (Lepus europaeus);
5) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre a fine del mese di febbraio:
- cesena (Turdus pilaris);
- beccaccia (Scolopax rusticola);
6) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 10 marzo:
- allodola (Alauda arvensis);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- taccola (Coloeus monedula);
- cornacchia grigia (Corvus coronae cornix);
- ghiandaia (Garrulus glandaius);
- gazza (Pica pica);
7) specie cacciabili dal primo novembre al 31
gennaio:
- cinghiale (Sus scrofa).
3. Eventuali modificazioni a quanto disposto
nel presente articolo, conseguenti a nuove normative nazionali, sono recepite
nel calendario venatorio regionale.
4. Nel periodo dal 18 agosto alla terza
domenica di settembre l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente lungo i
corsi d'acqua e gli invasi, nelle paludi, nelle valli sommerse, negli stagni,
nei laghi naturali e artificiali, nei boschi, nelle stoppie, con l'esclusione in
ogni caso del cane da seguito. Le zone predette devono essere raggiunte ed
abbandonate con il fucile scarico. Nel periodo dal primo dicembre al 10 marzo
dell'anno successivo è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante negli
oliveti] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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venatoria”
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, sent. n. 6931 del
24-07-1997, Ventura c. Regione Puglia (rv 506236).
Art. 33
Modi e mezzi di caccia.
[1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto
diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di
cui al presente articolo e degli animali a ciò destinati.
2. È vietata la cattura di selvaggina con mezzi
e per fini diversi da quelli previsti dal presente articolo.
3. È considerato, altresì, esercizio di caccia
il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati a tale scopo in attitudine di
ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
4. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura
è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.
5. La fauna selvatica, abbattuta nel rispetto
delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. Il cacciatore che per primo abbia scovato la
selvaggina ha diritto d'inseguirla senza interferenze da parte di altri
cacciatori.
7. L'esercizio della caccia è consentito con
l'uso di fucile a canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, fino a
due colpi, ovvero ad una canna a ripetizione con funzionamento manuale o
semiautomatico, nonché con l'uso di carabina a canna rigata di calibro non
inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
8. Le armi a ripetizione, con funzionamento
manuale o semiautomatico, devono avere il caricatore, con apposito accorgimento
tecnico, limitato a contenere fino a due cartucce.
9. È consentito l'uso del fucile combinato, a
due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12
e una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo
a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
10. Sono vietate le armi ad aria o altri gas
compressi.
11. Il titolare della licenza di caccia è
autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo,
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie e ad avvalersi
dell'ausilio del cane.
12. È altresì vietato detenere registratori o
strumenti elettromagnetici similari atti a riprodurre suoni o altri mezzi atti a
stordire la selvaggina.
13. La caccia con l'arco è consentita soltanto
per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con arco di libraggio
non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione; per
i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri
22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.
14. Chi esercita la caccia con l'arco deve
essere munito del porto d'armi] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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venatoria”
Art. 34
Calendario venatorio regionale.
[1. La Regione pubblica entro il 15 giugno di
ogni anno il calendario venatorio regionale ed eventuali regolamenti relativi
all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previsti dall'art. 32.
2. Il calendario venatorio regionale è
deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente
competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il calendario venatorio regionale può
contenere, ai sensi dell'art. 35 della presente legge, norme che prevedano il
divieto o la riduzione per i periodi prestabiliti dell'esercizio venatorio nei
confronti di determinate specie cacciabili ai sensi della presente legge; ovvero
in singole aree faunistico-venatorie, di cui all'art. 10, interessate da azioni
di ripopolamento.
4. Il calendario venatorio regionale contiene
norme che prevedono il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in
zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico o in zone umide non ancora
interessate dall'istituzione del regime di gestione sociale della caccia, nonché
norme che prevedono il divieto temporaneo di praticare particolari attività
escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie
particolarmente protette.
5. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non può essere superiore a tre.
6. Le giornate sono prestabilite nel calendario
venatorio regionale, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali
l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.
7. In ciascuna giornata di caccia è consentito
l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di
capi:
a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una
sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un
capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per
giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle province;
b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui
massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre
beccacce; nessuna limitazione è fatta per passeri e storni.
8. Il numero e l'identificazione delle giornate
settimanali di caccia, nonché il numero dei capi abbattibili, sono stabiliti
annualmente nel calendario venatorio regionale, entro i limiti massimi di cui
alla presente legge.
9. Le limitazioni relative alla selvaggina si
applicano anche nelle Aziende faunistico-venatorie.
10. Il calendario venatorio regionale
stabilisce l'orario d'inizio e chiusura dell'esercizio venatorio nelle giornate
di caccia consentite.
11. Nel calendario venatorio regionale sono
indicati i giorni e le aree in cui è consentito l'addestramento dei cani e le
modalità d'impiego degli stessi durante la stagione venatoria] .
Legge abrogata
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venatoria”
Art. 35
Controllo della fauna - Divieti temporanei di
caccia.
[1. Il Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto immediatamente eseguibile, emanato su conforme deliberazione
della Giunta regionale salvo i casi di urgenza, può vietare o limitare, anche su
proposta di province e comuni, l'esercizio venatorio in zone determinate e per
periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina cacciabile ai sensi
della presente legge, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica e al ripopolamento del territorio, alla salvaguardia
dell'ambiente, alla difesa delle colture agricole o alla tutela dell'incolumità
delle persone o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali
e/o climatiche, o per malattie ed altre calamità.
2. Il Presidente della Giunta regionale può
inoltre vietare temporaneamente la caccia nelle località caratterizzate da
intenso flusso turistico.
3. Il Presidente della Giunta regionale,
sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare il
controllo di quelle specie cacciabili ai sensi della presente legge, nonché i
cani e i gatti inselvatichiti, che moltiplicandosi eccessivamente, arrecano
danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività di
piscicoltura, ai beni artistici e culturali, alterando l'equilibrio naturale. Le
operazioni di controllo avvengono esclusivamente tramite personale dipendente
della pubblica amministrazione; in caso di mancanza o insufficienza del
personale predetto, le operazioni avvengono tramite personale particolarmente
esperto incluso in elenchi preventivamente approvati dalla Giunta regionale,
alla presenza degli Agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla pubblica
amministrazione.
4. La Giunta regionale, su richiesta dei
Sindaci, può vietare o limitare anche temporaneamente, l'esercizio venatorio in
zone determinate del territorio comunale per motivate ragioni connesse alla
salvaguardia dell'ambiente, alla difesa delle colture agricole, alla tutela
dell'incolumità delle persone, a sopravvenute particolari condizioni climatiche,
alla difesa da malattie o altre calamità.
5. Nel provvedimento la Giunta regionale dovrà
menzionare:
- le specie e/o le aree che formano oggetto del
divieto o limitazione;
- i periodi di divieto o limitazione;
- i controlli che saranno effettuati;
- le motivazioni alla base dei divieti o
limitazioni] .
Legge abrogata
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venatoria”
Art. 36
Uccellagione - Catture a scopi scientifici.
[1. In tutto il territorio regionale è vietata
ogni forma di uccellagione, salvo quanto previsto nei successivi commi del
presente articolo.
2. La Regione, sentito l'Istituto nazionale di
biologia della selvaggina, può accordare il permesso di catturare selvaggina
unicamente a scopo di studio e di riproduzione, anche in aree e periodi vietati.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, regolamenta in maniera uniforme sull'intero territorio regionale:
a) la cattura e utilizzazione della selvaggina
e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio e di riproduzione
a fine di ripopolamento;
b) l'istituzione d'impianti adibiti alla
cattura con reti per consentire, a fini di ricerca scientifica, le attività di
inanellamento.
4. È in ogni caso vietata l'istituzione
d'impianti adibiti alla cattura con reti per fini diversi da quelli previsti nel
secondo comma del presente articolo.
5. Le attività di cui alle lettere a) e b)
possono essere svolte soltanto da personale qualificato, appositamente
incaricato da Istituti scientifici pubblici o riconosciuti in base alla
normativa vigente per le attività d'inanellamento.
6. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o
rinviene uccelli inanellati, di darne notizia al Comune nel cui territorio è
avvenuto il fatto, che provvederà ad informare l'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina e la Provincia territorialmente competente.
7. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide per
motivi accidentali esemplari di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna
protetta o particolarmente protetta, di consegnarli al Comune territorialmente
competente entro dieci ore dal rinvenimento. Il Comune provvederà alla
destinazione ritenuta più idonea, con particolare riguardo per l'imbalsamazione
a scopi didattici in caso di esemplari morti.
8. In caso di esemplari di fauna protetta o
particolarmente protetta rinvenuti feriti, il Comune provvede alle cure e alla
successiva liberazione in località idonea, anche servendosi di Organismi
deputati allo scopo] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 37
Appostamenti fissi e temporanei.
[1. È vietato costituire su tutto il territorio
regionale appostamenti fissi di caccia fatti salvi gli appostamenti per la
selvaggina acquatica limitatamente alle Aziende faunistico-venatorie e alle zone
a gestione sociale istituite nelle zone umide ai sensi della presente legge.
2. Sono consentiti gli appostamenti temporanei
di caccia.
3. Si considerano appostamenti temporanei
quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non
abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
4. Durante l'esercizio della caccia da
appostamento, è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun
cacciatore.
5. Gli appostamenti fissi e temporanei, qualora
interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitano di
preparazione di sito, sono soggetti al consenso del possessore o del conduttore
del fondo, lago o stagno, ovvero in mancanza del proprietario.
6. Il cacciatore è tenuto a rimuovere
l'appostamento temporaneo al termine della giornata venatoria.
7. È vietato costituire appostamenti temporanei
a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro delle zone protette.
8. A ciascun appostamento temporaneo compete
una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di
rispetto non può essere inferiore a 150 metri.
9. La distanza tra gli appostamenti fissi non
può essere inferiore a 300 metri] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 38
Fondi chiusi.
[1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è
vietato comunque.
2. Sono fondi chiusi quelli recintati con muro
o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,80
metri, o chiusi da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la
larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.
3. I fondi chiusi sono segnalati con tabelle
recanti la scritta «Fondo chiuso - Divieto di caccia», apposte a cura dei
proprietari dei fondi, senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. La
loro costituzione va notificata, da parte del proprietario, alla Provincia
competente per territorio.
4. Gli addetti alla vigilanza, di cui alla
presente legge, possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi ai fini della
vigilanza venatoria, previa autorizzazione del conduttore] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 39
Terreni in attualità di coltivazione.
[1. Nei terreni in attualità di coltivazione è
vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al primo comma, sono da
ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:
a) i vivai, i terreni destinati a campi
sperimentali di qualsiasi genere, le coltivazioni floreali e orticole, dal
momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto, fino al
raccolto;
b) le colture erbacee dalla germinazione o
trapianto fino al raccolto;
c) i prati naturali e artificiali, dalla
ripresa della vegetazione al termine del taglio;
d) le foraggere mature per lo sfalcio;
e) i frutteti, i pioppeti, gli agrumeti, i
vigneti, i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al
raccolto;
f) i mandorleti e gli oliveti con piante
allevate con forme intensive (palmetta, cespuglio, vaso basso);
g) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti
di boschi distrutti, dalla piantazione fino al compimento del 15° anno di età, e
comunque fino a che le piante non abbiano raggiunto l'altezza dei tre metri;
h) i terreni coltivati a tabacco;
i) i boschi distrutti o danneggiati da incendio
o da altre cause, fino al compimento dei lavori di ricostruzione boschiva.
3. Su tali terreni i conduttori o, in mancanza
di essi, i proprietari dei fondi devono apporre a salvaguardia delle colture,
apposite tabelle recanti la scritta «fondo in attualità di coltivazione -
divieto di caccia ai sensi di legge dal ... al ... ». La richiesta di
apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla
Provincia competente per territorio] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 40
Accensione delle stoppie.
[1. E' vietato nelle campagne
dar fuoco alle stoppie delle colture graminacee, leguminose, di erbe infestanti
e di arbusti in genere.
2. Il predetto divieto non
sussiste nelle campagne dal 20
agosto fino all' ultimo giorno del mese di maggio.
3. Il divieto non sussiste,
altresì, nelle campagne per l' intero anno, nei casi in cui si provveda alla
distruzione di erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e
simili, purche' riuniti in cumulo.
4. In ogni caso, chi ha acceso
il fuoco deve assistere di persona fino a che il fuoco sia completamente spento
e deve aver praticato le idonee precauzioni.
5. Sono abrogate le norme della
legge regionale 18/ 7/ 1974 n. 24 e relative norme applicative contrastanti con
quanto previsto nel presente articolo.
6. Il calendario venatorio
regionale puo' prevedere deroghe a quanto disposto nel secondo comma del
presente articolo limitatamente alle zone a spiccata vocazione cerealicola.
]
(1) Articolo abrogato dal primo comma dell'art.
12, L.R. 12 maggio 1997, n. 15. Peraltro l'intera legge è stata
abrogata dal primo comma dell'art.
63 L.R. 13 agosto 1998, n. 27, a decorrere dall'entrata in vigore
della suddetta legge.
Art. 41
Impiego cani - cani vaganti - animali
reinselvatichiti.
[1. In particolari località le province possono
limitare o proibire l'uso dei cani da seguito, ove ricorra la necessità di
proteggere determinata selvaggina.
2. I cani di qualsiasi razza trovati a vagare,
in tempo di divieto di caccia, ovvero in zone in cui ne è permesso l'uso, la
cattura deve avere luogo solo quando non siano sotto la sorveglianza del
proprietario o del possessore.
3. I cani da caccia devono essere rigorosamente
custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al
guinzaglio. In difetto, sono considerati vaganti.
4. I cani da guardia non possono essere
lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal bestiame e dai
recinti in cui esso è ricoverato.
5. I cani catturati devono essere dati in
custodia ai servizi comunali territorialmente competenti.
6. Il proprietario o il possessore del cane
catturato, per ottenere la restituzione, deve rimborsare le spese di
mantenimento.
7. Trascorsi 30 giorni dalla cattura, se il
proprietario del cane non si è presentato o non ha assolto agli obblighi di
legge, il cane rimane di proprietà di chi ha provveduto alla sua custodia, che
ne dispone a norma dei propri speciali regolamenti.
8. Per quanto applicabili, le norme del
presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.
9. I cani impiegati nell'esercizio della caccia
durante la stagione venatoria devono essere vaccinati contro la rabbia da non
meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi ed essere accompagnati dal relativo
certificato di vaccinazione] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 42
Divieti.
[1. È vietato a chiunque:
1) esercitare la caccia nei giardini, nei
parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
2) esercitare la caccia nei parchi nazionali o
regionali, parchi e riserve naturali o biogenetiche, Oasi di protezione e zone
di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva
costituzione, foreste demaniali, statali o regionali, Centri pubblici e privati
di produzione di selvaggina;
3) esercitare la caccia ove vi siano opere di
difesa dello Stato ed ove il divieto sia istituito su richiesta dell'Autorità
militare o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano
chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;
4) esercitare la caccia nelle aie o nelle corti
o altre pertinenze di fabbricati rurali nelle zone comprese nel raggio di 100
metri da immobili fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di
lavoro, nelle zone comprese nel raggio di 50 metri da vie di comunicazione
ferroviaria o da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali;
5) sparare da distanza minore di 150 metri con
uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di
una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione
d'immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posti di lavoro; di
vie di comunicazione ferroviaria o di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi,
stazzi, recinti ed altre aree delimitate e destinate al ricovero e
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
6) portare armi da sparo per uso di caccia,
cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a
bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi nei
periodi e giorni non consentiti per la caccia, se non smontate e scariche;
7) esercitare la caccia a rastrello in più di
tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatori negli specchi o corsi di acqua;
8) esercitare la caccia sparando da veicoli a
motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
9) esercitare la caccia su superfici coperte in
tutto o nella maggior parte da neve ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua e
per le specie acquatiche consentite;
10) prendere o detenere uova, nidi o piccoli
nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i
fini scientifici di cui all'art. 36, o nelle zone di ripopolamento o cattura,
nei Centri di produzione della selvaggina e nelle oasi di protezione per
sottrarli a sicura distruzione o morte purché, in tali casi, se ne dia avviso
entro 24 ore al Comune territorialmente competente che adotterà le decisioni del
caso;
11) detenere o commerciare esemplari di
mammiferi o uccelli rinvenuti catturati o uccisi per fini o con mezzi non
consentiti dalla presente legge.
12) usare richiami vivi appartenenti alle
specie selvatiche, ivi compresa la civetta;
13) usare richiami vivi accecati o mutilati o
richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i
registratori;
14) esercitare la caccia in qualsiasi specchio
d'acqua dove si attuano attività di pesca e acquacoltura, nonché nei canali
delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle la cui
apposizione è esente da tasse;
15) esercitare la caccia, sparando in direzione
dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;
16) usare selvaggina morta non proveniente da
allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
17) usare munizioni spezzate nella caccia agli
ungulati; usare lacci, panie, trappole, esche o bocconi avvelenati o con
tranquillanti; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda;
18) commerciare beccacce comunque confezionate,
nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, se non proveniente da
allevamento, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo
in cui ne è consentita la caccia;
19) rimuovere, danneggiare o comunque rendere
inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente
legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del Codice Penale;
20) usare esplosivi ad esclusione delle
cartucce da caccia;
21) gassare o affumicare la preda;
22) usare dispositivi elettrici atti ad
uccidere o stordire, fonti luminose artificiali, specchi ed altri dispositivi
abbaglianti;
23) la posta alla beccaccia e l'esercizio
venatorio da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
2. È vietato altresì a chiunque:
1) cacciare nelle zone umide dichiarate
d'importanza internazionale, nazionale o regionale, nonché entro un raggio di
150 metri da esse. Si prescinde dal divieto nelle zone umide in cui sia stato
istituito il regime di gestione sociale della caccia di cui all'art. 13 della
presente legge e nelle zone umide incluse in Aziende faunistico-venatorie
costituite ai sensi dell'art. 19;
2) usare il vischio od ogni altra sostanza di
analogo effetto, nonché sostanze venefiche o comunque tossiche e quelle
inebrianti o esplodenti;
3) usare gabbie, ceste, pietre a scatto,
tagliole ed ogni altro genere di trappole e trabocchetti ed i lacci di qualsiasi
specie;
4) usare sorgenti luminose artificiali e altri
dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di
convertitore d'immagine o di amplificazione d'immagine;
5) usare trappole o pasture preparate con
qualsiasi specie di mangime;
6) cacciare entro un raggio di 150 metri dai
luoghi in cui è in atto il pascolo del bestiame;
7) cacciare negli specchi marini entro una
fascia di 150 metri dal battente dell'onda;
8) somministrare erbicidi, antiparassitari ed
altri pesticidi con mezzi aerei, senza la preventiva autorizzazione della
Provincia territorialmente competente che, per concederla, dovrà tenere presente
gli eventuali danni che tale somministrazione può arrecare alla fauna selvatica;
9) sparare entro un raggio di 50 metri da
parchi e riserve da chiunque istituiti a norma di legge, o da oasi di
protezione, zone di ripopolamento, centri pubblici e privati per la riproduzione
della selvaggina;
10) usare animali nelle esercitazioni, nelle
gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
11) disturbare deliberatamente le specie di
uccelli protetti e particolarmente protetti durante il periodo di riproduzione e
di allevamento] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
TITOLO V
Vigilanza
Art. 43
Soggetti abilitati alla vigilanza.
[1. La vigilanza è affidata:
a) ai dipendenti, preposti a tale funzione,
delle Amministrazioni provinciali.
Detti soggetti assumono la qualifica di agenti
faunistici e vigilano in tutto il territorio regionale;
b) ai soggetti di cui al successivo art. 44,
purché in possesso della qualifica di guardia giurata e autorizzati ai sensi
delle norme di Pubblica sicurezza. Detti soggetti assumono la qualifica di
«Guardie volontarie» e vigilano in tutto il territorio provinciale;
c) al personale preposto nelle Aziende
faunistico-venatorie e nelle zone a gestione sociale della caccia;
d) agli Ufficiali, sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato; alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali; agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; alle guardie giurate
comunali, forestali e campestri; alle guardie private riconosciute ai termini
delle norme di Pubblica Sicurezza.
2. Le guardie giurate comunali, forestali, e
campestri e le guardie private riconosciute ai sensi delle norme di Pubblica
sicurezza possono svolgere le loro funzioni, ai fini della presente legge,
limitatamente al territorio del Comune nel quale risiedono.
3. Agli agenti faunistici e guardie giurate
volontarie è vietato l'esercizio venatorio e ittico nei territori in cui
abitualmente esercitano le loro funzioni, salvo che per particolari motivi e
previa autorizzazione degli organi da cui dipendono. Al personale preposto nelle
Aziende faunistico-venatorie e nelle zone a gestione sociale è vietato
l'esercizio venatorio e ittico per tutto il tempo in cui svolgono le funzioni di
vigilanza] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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venatoria”
Art. 44
Servizio volontario di vigilanza.
[1. Il servizio volontario di vigilanza può
essere svolto in forma singola o associata:
a) dalle guardie volontarie delle Associazioni
venatorie e protezionistiche riconosciute;
b) dagli obiettori di coscienza di cui la
Regione chiede il distacco ai dicasteri interessati ai sensi della legge 15
dicembre 1972, n. 772 e del D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139.
2. Il servizio volontario, oltre alla vigilanza
sull'applicazione delle norme vigenti in materia venatoria ed ittica, concorre
alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza ecologica, offrendo altresì la
propria disponibilità alle autorità competenti nell'opera di soccorso in caso di
calamità pubbliche o disastri ecologici.
3. L'incarico di guardia volontaria per
vigilanza ittico-faunistico-ambientale ed ecologica per quel che riguarda i
cittadini di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, è
conferito tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, previo rilascio
agli stessi, su proposta della Regione, della qualifica di guardia giurata da
parte dei componenti organi di P.S. Per le guardie volontarie delle associazioni
venatorie e protezionistiche riconosciute, di cui alla lettera a) del presente
articolo, non è necessario il predetto decreto.
4. Il conferimento e lo svolgimento
dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di
qualificazione e al superamento del relativo esame finale, come previsto dal
successivo art. 45.
5. L'appartenenza al servizio volontario di
vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di
lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
6. La Regione istituisce presso i propri uffici
un registro con l'indicazione nominativa dei soggetti abilitati alla vigilanza
faunistico-ittico-ambientale, di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 43.
7. Le province possono concedere alle forme
associative che si costituiscono per esercitare la vigilanza volontaria, ai
sensi del presente articolo, contributi in conto capitale fino ad un massimo del
90% delle spese di gestione ritenute ammissibili, anche erogando anticipazioni.
Per poter beneficiare dei contributi e delle relative anticipazioni le predette
forme associative devono essere riconosciute attraverso le procedure di cui al
comma secondo dell'art. 7 della presente legge.
8. Il numero delle guardie volontarie, diviso
in eguale misura per ciascuna categoria di cui ai punti a) e b) del primo comma
del presente articolo, non può superare di 1/3 il numero complessivo degli
agenti faunistici-venatori di cui all'art. 43, 1° comma, punto a)] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
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venatoria”
Art. 45
Attività di vigilanza - corsi di formazione.
[1. L'attività di vigilanza riguarda in
particolare:
a) l'applicazione della normativa comunitaria,
nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia faunistico-venatoria;
b) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura
nei corpi idrici di cui all'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi
compresa la repressione della pesca di frodo;
c) la tutela dei prodotti del sottobosco e
della flora protetti;
d) l'impiego in agricoltura d'insetticidi,
anticrittogamici e diserbanti vietati dalla normativa vigente;
e) la tutela dei boschi dagli incendi;
f) gli inquinamenti dei terreni e dei corpi
idrici per versamenti non autorizzati o non conformi alla normativa vigente in
materia e di liquami di risulta da lavorazioni industriali o da altre attività.
2. L'attività di vigilanza su ciascun
territorio provinciale è organizzata e coordinata dal Presidente della Provincia
territorialmente competente, che opera d'intesa con i comuni e le Comunità
montane sulla base di direttive emanate dalla Regione. La Regione esercita i
poteri di coordinamento regionale e a questo fine istituisce presso il
competente Assessorato alla caccia un servizio ispettivo, anche per esercitare i
poteri sostitutivi, di controllo e di vigilanza.
3. La Giunta regionale, con apposito
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento
degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare
l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto
di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente Regolamento di
P.S.
4. Il riconoscimento e/o lo svolgimento
dell'incarico di agente faunistico o di guardia volontaria è subordinato al
possesso della licenza della scuola dell'obbligo, alla frequenza dei corsi di
qualificazione organizzati direttamente dalla Regione e/o dalle province in
forma delegata, nonché al conseguimento di un attestato d'idoneità previo esame
scritto ed orale da parte delle Commissioni di cui al precedente art. 30.
5. La Giunta regionale annualmente promuove
corsi di aggiornamento per i soggetti addetti alla vigilanza la cui attuazione è
affidata alle province.
6. I corsi di aggiornamento sono finanziati
dalla Regione] .
Legge abrogata
dall’art. 63
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Art. 46
Poteri degli addetti alla vigilanza.
[1. Per l'esercizio di vigilanza faunistica gli
agenti faunistici e le guardie volontarie possono chiedere l'esibizione del
porto d'armi, della licenza di caccia regionale, dei permessi di caccia, della
polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in
possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di
caccia.
2. In caso di contestazione delle infrazioni
amministrative previste dalla presente legge gli addetti alla vigilanza con
funzioni di polizia giudiziaria procedono al ritiro del tesserino di caccia
regionale e redigono verbale, rilasciandone copia immediatamente al
contravventore, ove sia possibile.
3. Gli addetti alla vigilanza con funzioni di
polizia giudiziaria provvedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia,
con esclusione del cane e del richiamo vivo, nei casi di contestazione delle
infrazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 51 della presente
legge e depositano gli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di
ciascuna Provincia. Le province, ove non dispongono di propri idonei locali per
la custodia, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate ai
sensi delle vigenti disposizioni di P.S.
4. Gli agenti in tutti i casi di contestazione
di una qualsiasi infrazione alla normativa vigente devono sequestrare la
selvaggina o parti di essa facilmente riconoscibili e richiami acustici.
5. La selvaggina viva o morta viene consegnata
alla Provincia territorialmente competente che provvede a liberare in località
adatta la selvaggina viva, e a cedere la selvaggina morta ad Istituti di
assistenza.
6. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in
campagna, gli addetti alla vigilanza la liberano sul posto.
7. I mezzi non consentiti sono sequestrati ai
sensi della legislazione vigente. Gli oggetti sequestrati devono essere ritirati
dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del
relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono
confiscati e venduti mediante pubblico incanto. In caso di mancata vendita gli
oggetti sono distrutti.
8. Gli agenti venatori che non esercitano
funzioni di polizia giudiziaria e che, a seguito anche di denuncia, accertino
violazioni alle leggi in vigore sulla caccia, hanno pieni poteri di
contestazione dell'infrazione commessa. Essi sono abilitati a redigere processi
verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le
eventuali osservazioni del trasgressore.
9. I processi verbali di cui al precedente
comma devono essere trasmessi all'Ente da cui le guardie dipendono ed
all'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni] .
Legge abrogata
dall’art. 63
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venatoria”
TITOLO VI
Tasse venatorie e sanzioni amministrative
Art. 47
Natura e importo delle tasse venatorie
regionali.
[1. Per conseguire i mezzi finanziari atti a
realizzare i fini previsti dalla presente legge, sono istituite le tasse di
concessione regionale in materia di caccia di cui al presente articolo.
2. La tassa di concessione regionale per il
rilascio e il rinnovo della licenza di caccia regionale deve essere corrisposta
da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività
venatoria nell'annata in corso.
3. Sono altresì assoggettati al pagamento di
tasse di concessione regionale:
a) i centri privati di produzione della
selvaggina;
b) le aziende faunistico-venatorie;
c) gli appostamenti fissi.
4. Il versamento è effettuato, in modo
ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.
5. La disciplina delle tasse di concessione
regionale è regolata dalla L.R. 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. Il numero d'ordine 15 della tariffa allegata
alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 è abrogato.
7. I numeri d' ordine 16 e 17
della tariffa allegata alla legge regionale 9- 6- 1980, n. 65 sono così
sostituiti:
n. d' ordine 16, legge 121/
1961, DPR 641, 52:
Concessione di costituzione
di:
a) azienda faunistico -
venatoria (per ogni ettaro) tassa di rilascio 10.000, tassa annuale 10.000,
(1)
b) centro privato di produzione
della selvaggina tassa di rilascio 200.000, tassa annuale 200.000,
(1)
c) appostamento fisso 200.000,
tassa annuale 200.000, (3)
n. d' ordine 17, legge 121/
1961, DPR 641, 52:
Rilascio dell' abilitazione
all' esercizio venatorio:
a) con fucile ad un colpo o con
arco tassa di rilascio: (2), tassa annuale: (2), (3)
b) con fucile a due colpi tassa
di rilascio: (2), tassa annuale: (2), (3)
c) con un fucile a piu' di due
colpi tassa di rilascio: (2), tassa annuale: (2), (3)
NOTE:
(1) Gli importi devono essere
versati entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
(2) L' importo deve essere pari
al 100% dell' importo vigente della tassa di concessione governativa per la
licenza di porto d' armi per uso di caccia di cui all' art. 23 della legge 27
dicembre 1977 n. 968 e successive
modificazioni e integrazioni.
(3) L' importo versato ha
validita' per l' annata venatoria in corso alla data di effettivo versamento e
non e' dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l' annata venatoria.
]
Legge abrogata
dall’art.
63 della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme pe]r la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 48
Riparto dei proventi delle tasse regionali.
[1. La Giunta regionale ripartisce l'80%
dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse di
concessione regionale a favore degli enti delegati per l'esercizio da parte di
questi delle funzioni di cui alla presente legge sulla base dei seguenti
parametri:
- il 20% in rapporto al numero dei cacciatori
residenti nel territorio provinciale;
- il 60% in rapporto all'estensione del
territorio agro-forestale provinciale;
- il 20% in rapporto all'estensione di
territorio provinciale su cui sono state istituite Oasi di protezione e zone di
ripopolamento e cattura.
2. La Giunta regionale è autorizzata a
corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno, sulle somme da devolvere agli
enti delegati, un acconto nella misura del 50% dei proventi effettivamente
riscossi dalla Regione alla stessa data. Il saldo deve essere corrisposto entro
il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Le somme introitate dalle province ai sensi
della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le
proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli
previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalle
province nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
4. Un'aliquota non inferiore al 20% della somma
annualmente introitata dalle province ai sensi del presente articolo è destinata
da queste ultime per alimentare i fondi di tutela della produzione agricola e
degli allevamenti di cui al successivo articolo.
5. La Giunta regionale utilizza entro il 31
dicembre di ogni anno il rimanente 20% dell'ammontare dei proventi derivanti
dalla riscossione delle tasse regionali con particolare riguardo alla
corresponsione dei contributi previsti dagli artt. 7, 14 e 15 e per far fronte
alle spese proprie e delle province per quanto stabilito nell'art. 44.
6. Agli impegni di spesa e alle relative
liquidazioni provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta
regionale] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. U., sent. n. 559 del
10-08-2000, Caliandro c. Provincia di Bari (rv 539389).
Art. 49
Istituzione del fondo di tutela della produzione
agro-zootecnica.
[1. Per far fronte ai danni non altrimenti
risarcibili arrecati alle produzioni agricole e agli allevamenti zootecnici
dalla selvaggina e dalle attività venatorie, fatta eccezione in ogni caso per i
danni arrecati nei fondi chiusi o nei territori compresi nelle zone di cui alle
lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 10, ciascuna provincia istituisce un fondo
al fine d'indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano
richiesta documentata.
2. Il Consiglio regionale regolamenta entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'utilizzazione e il
funzionamento dei fondi di cui al presente articolo, prevedendo fra l'altro la
costituzione da parte delle province di appositi Comitati composti da
rappresentanti delle Organizzazioni agricole e delle Associazioni venatorie
presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.
3. Alle province sono delegate le funzioni
relative alla ricezione delle richieste di risarcimento dei danni,
all'accertamento degli stessi, alla concessione, liquidazione e pagamento degli
indennizzi] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 50
Procedimento sanzionatorio.
[1. Per il procedimento sanzionatorio si
osserva quanto dispone la legge 24 novembre 1981, n. 689. Le violazioni in
materia di caccia sono accertate, mediante processo verbale, dagli addetti alla
vigilanza dipendenti dagli enti delegati, che esplicano i loro compiti e poteri
nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.
2. Il processo verbale di accertamento deve
contenere:
a) l'indicazione del tempo e luogo di
accertamento;
b) le generalità e la qualifica del
verbalizzante, nonché l'Ufficio o il Comando di appartenenza;
c) le generalità del trasgressore;
d) l'individuazione degli eventuali obbligati
in solido;
e) la descrizione sommaria del fatto con
indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché dei mezzi e strumenti
impiegati dal trasgressore, con l'eventuale indicazione delle norme violate;
f) l'eventuale dichiarazione resa dal
trasgressore;
g) la dichiarazione di avvenuta consegna al
trasgressore della copia del processo verbale;
h) le generalità di eventuali testimoni sui
fatti oggetto della violazione.
3. Copia del processo verbale deve essere
inoltrata:
- all'Ufficio regionale del contenzioso
territorialmente competente;
- al Presidente dell'Amministrazione
provinciale territorialmente competente;
- al Comando o Ufficio da cui dipende il
verbalizzante (2).
4. La contestazione personale della violazione
è immediata, ove sia possibile. In caso diverso il Presidente
dell'Amministrazione provinciale provvede, entro novanta giorni
dall'accertamento, a notificare al trasgressore e/o obbligati, a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, il processo verbale, con l'indicazione
dell'importo da corrispondersi per la definizione ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Accertata la regolarità del versamento
effettuato e ove non si dia luogo alla proposta di revoca o esclusione
definitiva della concessione della licenza, e sempre che non ricorra l'ipotesi
di confisca o non si sia proceduto al pagamento forzoso, si provvede al
dissequestro o al dissigillo dei mezzi di caccia, qualora non si sia già
provveduto ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Entro il termine di trenta giorni dalla data
di contestazione o di notificazione, il trasgressore può fare pervenire al
Presidente della Provincia territorialmente competente e per conoscenza agli
organi da cui dipendono i verbalizzanti, scritti difensivi a mezzo lettera
raccomandata ovvero può chiedere di essere sentito (3).
7. Il Presidente della Provincia
territorialmente competente, sentito il parere della Commissione di cui al
successivo comma 15 del presente articolo, se ritiene fondato l'accertamento
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i
limiti edittali previsti dalla presente legge ed ingiunge il pagamento della
somma, maggiorata dalle spese, all'autore della violazione ed alle persone che
vi sono obbligate in solido; qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato, il
Presidente della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al comma
15 del presente articolo, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (4).
8. Il pagamento deve avvenire entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, secondo le modalità di
cui all'art. 51. Il trasgressore ha comunque l'obbligo di fornire la prova del
pagamento entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto all'Organo che ha
emesso l'ingiunzione.
9. In caso di mancato versamento nel termine
prescritto la Provincia procede alla riscossione della somma dovuta mediante
esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme di cui al T.U. approvato con
R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (5).
10. L'ingiunzione del pagamento costituisce
titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con
l'osservanza delle norme di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. L'atto con cui è proposta l'azione davanti
al Pretore deve essere anche notificato al Presidente della Provincia che ha
emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio (6).
12. In caso di ritardo nel pagamento la somma
dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è divenuta esigibile.
13. Il Presidente della Giunta regionale, su
segnalazione del Presidente della Provincia, competente per territorio, nei casi
in cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del successivo art. 51, dispone la
sospensione, revoca o esclusione definitiva del tesserino regionale. È
obbligatoria l'esclusione definitiva del tesserino regionale nei casi previsti
ai punti 4) e 6) dello stesso articolo (7).
Nei medesimi casi l'Ufficio regionale del
Contenzioso formula proposta di sospensione, revoca o esclusione definitiva
della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei casi previsti ai punti 4) e
6) del successivo art. 51.
Negli altri casi può essere concesso il rinnovo
decorsi dieci anni dalla notifica del provvedimento di revoca.
14. Presso ciascuna Provincia è istituito un
apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai
procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta
qualificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.
15. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 6)
i Presidenti delle province decidono, sentita la Commissione, istituita con
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, così composta:
funzionario regionale responsabile dell'Ufficio regionale del contenzioso
territorialmente interessato o da un suo delegato; funzionario provinciale
designato dal Presidente della Provincia territorialmente interessato (8).
16. Con esclusione dei procedimenti in corso e
non definiti, le province esercitano le funzioni del presente articolo dal
sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge] (9) .
(2) Comma così modificato
dal primo comma, lettera a), dell'art. 34,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
(3) Comma così sostituito
dal primo comma, lettera b), dell'art. 34,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
(4) Comma così sostituito
dal primo comma, lettera c), dell'art. 34,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
(5) Comma così modificato
dal primo comma, lettera d), dell'art. 34,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
(6) Comma così modificato
dal primo comma, lettera e), dell'art. 34,L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
(7) Periodo così
modificato dal primo comma, lettera f), dell'art. 34,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
(8) Comma così modificato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 34,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
(9) Comma aggiunto dal
primo comma, lettera h), dell'art. 34,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, sent. n. 6931 del
24-07-1997, Ventura c. Regione Puglia (rv 506236).
Art. 51
Sanzioni amministrative.
[1. Per la violazione delle disposizioni della
presente legge, fatta salva l'applicazione della legislazione vigente in materia
tributaria e penale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione
della concessione della licenza fino a 3 anni per chi esercita la caccia senza
aver conseguito la licenza medesima ovvero senza essere in regola con il
versamento annuale delle tasse governative e regionali; in caso di recidiva, da
L. 100.000 a lire un milione e l'esclusione definitiva della concessione della
licenza;
2) da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione
della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la
polizza di assicurazione ai sensi della vigente normativa; in caso di recidiva,
da L. 200.000 a lire un milione e la revoca della licenza;
3) da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione
della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi, giorni ed
ore non consentiti ovvero in zone in cui sussiste un divieto di caccia; in caso
di recidiva, da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino
a tre anni; in caso di ulteriore recidiva da L. 200.000 a lire due milioni e la
revoca della licenza;
4) da L. 500.000 a lire tre milioni e la revoca
della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi
particolarmente protetti ai sensi della presente legge;
5) da L. 10.000 a L. 500.000 per chi esercita
la caccia con modi e mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o
mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, da
L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino ad un anno; in
caso di ulteriore recidiva, da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della
licenza;
6) da L. 20.000 a lire due milioni e la revoca
della licenza o l'esclusione definitiva della stessa, eccezion fatta per il
minore di anni 18, quando non sia recidivo, per chi eserciti l'uccellagione o
comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma in violazione di quanto
dispone la presente legge;
7) da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita
la caccia senza essere munito del tesserino regionale;
8) da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede
ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
9) da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur
essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la
polizza ad assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel
minimo qualora il trasgressore esibisca i documenti entro 8 giorni;
10) da L. 5.000 a L. 50.000 per ciascun capo,
per chi viola le disposizioni relative alla cattura o abbattimento di uccelli
inanellati o di selvaggina protetta di cui al precedente art. 36;
11) da L. 50.000 a L. 500.000 per ciascun capo,
per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge la
selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero
selvaggina viva estranea alla fauna indigena nazionale senza le autorizzazioni
prescritte dalla presente legge ovvero per chi viola le disposizioni di cui al
precedente art. 16;
12) da L. 100.000 a L. 500.000 per chi esercita
la caccia con la licenza di porto d'armi scaduta o difforme da quella
prescritta;
13) da L. 30.000 a L. 100.000 per chi arreca
danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge, o ne
abbatte i pali di sostegno, oltre a L. 10.000 per ogni tabella o palo
danneggiato, rimosso o manomesso;
14) da L. 100.000 a L. 500.000 per chi colloca
tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge ovvero violando le
modalità prescritte, oltre a L. 10.000 per ogni tabella apposta abusivamente;
15) da L. 50.000 a L. 300.000 per chi effettua
accensione di fuochi senza osservare le norme di cui alla presente legge;
16) da L. 100.000 a L. 500.000 per chi esercita
la caccia senza essere in regola con il versamento delle tasse di concessione
regionale;
17) da L. 10.000 a L. 50.000 per chi raccoglie,
danneggia o distrugge uova o nidi della selvaggina;
18) di L. 50.000 per ciascun capo colpito
durante l'esercizio di tiro a volo violando quanto dispone la presente legge;
19) da L. 50.000 a L. 300.000 per chi viola le
disposizioni relative all'uso degli erbicidi, antiparassitari e pesticidi di cui
al punto 8) dell'art. 42, secondo comma;
20) da L. 50.000 a L. 500.000 per chi esercita
la caccia sprovvisto della relativa autorizzazione nelle zone a gestione
sociale, nelle zone agro-turistico-venatorie, nelle Aziende
faunistico-venatorie;
21) da L. 5.000 a L. 50.000 per tutti i casi
non richiamati esplicitamente nel presente articolo.
2. Il Presidente della Giunta regionale è
delegato ad adeguare, con apposito decreto, gli importi delle sanzioni
pecuniarie di cui al presente articolo agli importi fissati da norme statali nei
limiti dell'indicazione degli importi medesimi.
3. Nei bilanci delle province sono istituiti
appositi capitoli di entrata nei quali dovranno affluire i proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa
vigente.
4. I pagamenti devono essere effettuati
mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla
Tesoreria della Provincia territorialmente competente.
Le province sono in ogni caso tenute a
comunicare alla Regione i pagamenti entro il decimo giorno da quello in cui sono
stati effettuati.
5. Le somme riscosse ai sensi del precedente
comma sono utilizzate dalle province per finalità riguardanti la ricostituzione
del patrimonio faunistico-ambientale e sua vigilanza, nonché per il
finanziamento delle attività di qualificazione e aggiornamento previste dalla
presente legge.
6. Una quota pari al 5% delle somme introitate
ai sensi del presente articolo è di pertinenza del verbalizzante] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
(Art. 52)
Norme finanziarie.
[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge si fa fronte con stanziamenti iscritti in appositi capitoli
del bilancio regionale per il 1984.
2. Le somme da riscuotere a titolo di tasse di
concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito
capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate
all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli Enti delegati per le
spese connesse all'esercizio delle deleghe, di cui alla presente legge.
3. Nei bilanci di previsione della Regione, a
partire dall'anno 1984 è istituito il seguente capitolo:
Spesa
- Cap. 13413 - «Spese derivanti dall'attuazione
degli adempimenti ed interventi in materia faunistico-venatoria ed ambientale»,
secondo importi pari a quelli previsti nel capitolo di cui al secondo comma.
Entrata
- Cap. 30682 - «Tassa di concessione regionale
in materia di caccia».
4. Le somme iscritte al cap. 13414 possono
essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, in sede di approvazione del corrispondente bilancio regionale di
previsione] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
TITOLO VII
Norme transitorie e finali
Art. 53
Zone protette esistenti.
[1. Le oasi di protezione e rifugio, istituite
ai sensi dell'art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799, le zone vietate alla
caccia istituite ai sensi dell'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e
successive modificazioni, e, comunque, le aree di tutela, nonché le riserve
naturali di popolamento animale, regolamentate dalle norme del Titolo III dello
stesso regio decreto e dai decreti ministeriali emanati successivamente al
D.P.R. n. 616/1977, restano confermate fino alla loro sostituzione con le zone
previste dall'art. 10 della presente legge.
La gestione faunistica all'interno di tali zone
è affidata alla Regione.
2. I titolari dei Centri pubblici per la
produzione della selvaggina esistenti devono adeguarsi alle norme della presente
legge, ai fini della validità della concessione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari dei Centri privati per la
produzione della selvaggina esistenti devono adeguarsi alle norme della presente
legge, ai fini della validità della concessione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della regolamentazione di cui al quinto comma dell'art. 15
della presente legge] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 54
Disposizioni transitorie sulle riserve di
caccia. Trasformazione in azienda faunistico-venatoria.
[1. Sentito l'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina, la Regione può autorizzare la trasformazione in Aziende
faunistico-venatorie delle riserve di caccia che presentino rilevante interesse
faunistico-naturalistico con particolare riferimento alla grossa selvaggina
europea (Capriolo, Cervo, Daino, Muflone), alla tipica fauna regionale
(Coturnice, lepre, pernice rossa, starna, cinghiale) e alla fauna acquatica in
specie nelle zone umide e vallive, in numero e per superfici complessive
limitate, purché presentino strutture e ambienti adeguati.
2. Le domande di trasformazione devono
pervenire alla Regione entro 60 giorni dall'emanazione del relativo regolamento
attuativo.
3. Fino alla data relativa all'eventuale
istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, nei territori già costituiti in
riserva di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio, fermo restando
quanto previsto dalla L.R.
16 gennaio 1981, n. 6 in materia di tabellazione, vigilanza e gestione] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 55
Soppressione dei Comitati provinciali della
caccia.
[1. I Comitati provinciali della caccia, di cui
all'art. 82 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sono
soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il patrimonio di detti Comitati, ogni
situazione giuridica in corso, i relativi diritti e obblighi, nonché il relativo
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976, sono trasferiti alle
province territorialmente competenti] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 56
Azienda regionale per l'equilibrio
faunistico.
[1. La Regione istituisce l'Azienda regionale
per l'equilibrio faunistico della Puglia - A.R.E.P., articolandola in sezioni
provinciali.
2. Le finalità dell'Azienda riguardano:
a) la produzione della selvaggina stanziale al
fine di soddisfare le esigenze di ripopolamento nel territorio regionale;
b) la detenzione, la riproduzione in cattività
e la riabilitazione di esemplari di specie protette o particolarmente protette,
in particolare dei rapaci;
c) l'assistenza tecnica agli enti locali per
l'attuazione dei programmi di ripopolamento faunistico;
d) la ricerca scientifica e sperimentazione in
ordine alla situazione di razionali forme di allevamento e ambientamento delle
specie selvatiche;
e) la promozione di studi, scambi di esperienze
e la diffusione delle informazioni in materia di programmazione faunistica.
3. La Regione potrà rilevare, previo le
necessarie intese con l'Amministrazione provinciale di Bari, il Centro pubblico
di allevamento selvaggina di Bitetto e il personale in servizio.
4. Le norme per il funzionamento dell'Azienda
regionale, ivi compresa la determinazione dell'organico del personale
necessario, saranno adottate con apposita legge regionale] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
Art. 57
Abrogazione e/o rinvio a norme preesistenti.
[1. Alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere applicazione le norme del R.D. 5 giugno 1939, n.
1016 e successive modificazioni, nonché ogni altra normativa in contrasto con la
presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge si applicano le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968
e successive modificazioni o integrazioni.
3. In attesa dell'approvazione del Piano
regionale venatorio di cui all'art. 9 della presente legge restano in vigore le
disposizioni del piano venatorio annata 1983/1984 di cui alla L.R.
16 gennaio 1981, n. 7, purché compatibili con la presente legge] .
Legge abrogata
dall’art. 63
della l.r.
13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria”
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.