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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
25
Data
18/07/1974
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Interventi per la tutela del Patrimonio boschivo.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 22 luglio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, comma 3, L.R. 30 novembre 2000, n. 18. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi".

 

 

Art. 1

[La Regione, nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente, opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 2

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualità di cultura diversa da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile, se necessario, fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato ai fini della difesa e della conservazione del suolo una sufficiente copertura arborea.

Art. 3

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità e per la attuazione degli scopi di cui all'art. 1 la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo di intesa con le autorità scolastiche competenti;

b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;

c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;

d) ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.

L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti pubblici o privati, Compagnie aeree, Autorità militari ed Aereo Club.

Art. 4

L'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziative concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attività dimostrative per la difesa dei beni silvo-pastorali degli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti Universitari di ricerca e di sperimentazione forestale, nonché con gli Enti locali, Enti e Associazioni ecologiche interessate, provvederà all'attività di ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni predetti.

Art. 5

Per le attività di cui alla lettera c) del precedente art. 3, la Regione impiega il Corpo forestale che per tale opera si avvale dei propri comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

I comandi di stazione forestale possono inoltre avvalersi dell'opera delle guardie comunali, venatorie o di altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'I.N.A.I.L.

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco.

Se necessario il Corpo forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di finanza e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi, l'esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione.

Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo forestale, o dei Vigili del fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di polizia.

Art. 7

Ai fini della presente legge il Corpo forestale cura la realizzazione di quanto segue:

a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;

b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali;

c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di ricetrasmissione;

d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;

e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;

f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;

g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati;

h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

Il Corpo forestale può organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Art. 8

Nell'applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati l'opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l'impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc. per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi da attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo-pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcuna indennità e dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione della Regione e utilizzando le provvidenze dello Stato.

Art. 9

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) della presente legge è prevista la spesa di L. 170.000.000 già imputata al capitolo 192 del bilancio per l'esercizio 1974 - spesa per l'assistenza, consulenza e propaganda per gli interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 3, viene istituito per l'esercizio 1974 il cap. 192-bis con lo stanziamento di lire 100.000.000 «Spese e contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi» mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo 324 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

Per le finalità di cui alla presente legge sarà istituito negli stati di previsione della spesa dei futuri esercizi apposito capitolo con lo stanziamento di L. 270.000.000.

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 3, L.R. 30 novembre 2000, n. 18.