(1) Il Governo ha osservato, in relazione
all'art. 17, che la collaborazione prestata da parte di cittadini singoli o
associati per l'opera di spegnimento degli incendi non può non essere intesa
come circoscritta all'obbligo di avvertire le Autorità competenti che un
incendio si sta sviluppando e non già come intervento operativo sull'incendio
stesso. Ha altresì osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in
capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti
locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di
sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) della L. n.
59/1997.
(2) Vedi, anche, il D.P.G.R. 3 marzo
2003, n. 122, la Delib.G.R. 3 marzo 2004, n. 143, il D.P.G.R. 16 aprile 2004, n.
241, la Delib.G.R. 7 marzo 2005, n. 255, il D.P.G.R. 29 marzo 2005, n. 319, la
Delib.G.R. 18 marzo 2008, n. 365, il D.P.G.R. 18 marzo 2009, n. 249, il D.P.G.R.
3 marzo 2010, n. 215 e la Delib.G.R. 15 marzo 2011, n. 473 e il D.P.G.R. 13
aprile 2011, n. 424. Con Delib.G.R. 10 febbraio 2010, n.
340 è stato approvato, ai sensi della presente legge, l'aggiornamento
operativo al 2009, estendendone la validità anche all'anno 2010. Vedi, al
riguardo, la Delib.G.R. 27 ottobre 2011, n. 2369 e il
D.P.G.R. 2 maggio 2012, n. 335. (Allegate)
Disposizioni generali
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. I, sent.
n. 4086 del 31-07-2006 (ud. del 24-05-2006), C. S.r.l. c. Capitaneria di Porto
di Taranto e altri
Art. 1
Oggetto e finalità.
1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste,
protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative
riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a
province, comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in
attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre alla
legge 1° marzo 1975, n. 47, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al
decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220.
TITOLO I
Boschi e foreste
Art. 2
Ambito di applicazione.
1. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta"
sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da
vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale,
in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione
forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).
2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni
temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o
arbustiva per intervento dell'uomo o per cause naturali, accidentali o per
incendio.
3. In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite
alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da
atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e
promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle
espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento
delegato.
4. Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:
a) le funzioni già attribuite al Ministero dell'agricoltura e
foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del
regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla
Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla
competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla
cura di interessi pubblici collegati;
b) le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre
1991, n. 493, in modo diretto o attraverso l'avvalimento del Corpo forestale
dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza di
tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2
del D.Lgs. n. 143/1997;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale
dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni tuttora
riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), D.Lgs. n. 112/1998).
Art. 3
Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni
regionali.
1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei
compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia
di boschi e foreste secondo i princìpi di sussidiarietà, di cooperazione con i
comuni, le province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di
partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l'incremento, la tutela e
la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.
2. I comuni, le province e le Comunità montane organizzano ed
esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo
e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della
semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere
risultati di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Art. 4
Funzioni amministrative riservate alla Regione.
1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1,
della L. n. 142/1990 e 4, comma 1, del D.Lgs. n. 59/1997, restano attribuite
alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in
materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede
regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche
nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e
controllo;
b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali,
nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di
programmazione;
c) pianificazione e programmazione in campo forestale e montano
e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
d) redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica
di cui al R.D.L. n. 3267/1923;
e) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale
regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;
f) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni
di massima e di polizia forestale (regio-decreto 16 maggio 1926, n. 1126);
g) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
h) ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e
assistenza tecnica in campo forestale (3) ;
i) tenuta del libro dei boschi da seme di cui all'articolo 14
della legge 22 maggio 1973, n. 269;
l) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
m) gestione del Sistema informativo della montagna (S.I.M.).
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3
della L. n. 142/1990, la Regione procede altresì all'accertamento della
conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e
territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica e
idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di
coordinamento.
(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 858 allegata .
Art. 5
Gestione delle foreste regionali.
1 Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile,
sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle
prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e
aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 4.
2. Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi
pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale sviluppo
agricolo di Puglia (E.R.S.A.P.) e attualmente gestiti secondo le modalità
indicate nella legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18.
3. Su istanza di una Comunità montana e previo parere della
Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale può delegare a una
Comunità montana, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste
integralmente ricadenti nell'ambito del territorio dell'ente, che saranno
gestite secondo i piani predisposti dalla Regione.
Art. 6
Funzioni amministrative delle province e delle Comunità
montane.
1. Sono conferite alle Comunità montane e alle province,
limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni
e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al
R.D.L. n. 3267/1923 e al R.D. n. 1126/1926.
2. Tali funzioni, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e
delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui
all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, ricomprendono:
[a) i provvedimenti impositivi e di gestione
del vincolo idrogeologico;] (4)
[b) le autorizzazioni a interventi nelle aree
vincolate;] (5)
c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere
della Regione e dell'Autorità di bacino;
d) i «nulla osta» previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47
al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;
e) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica
previsti da leggi di settore;
f) i pareri per la realizzazione di interventi in aree
sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
g) i pareri previsti dalla legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi
e radure;
[h) l'alta sorveglianza sui lavori
forestali;] (6)
[i) le autorizzazioni al taglio;] (7)
[l) le autorizzazioni al pascolo.]
(8)
3. Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al
comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la
lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi
regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla
Regione.
4. A norma dell'articolo 6 della legge
regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane,
nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:
a) forestazione protettiva;
b) promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni
agro-silvopastorali;
c) promozione, anche in associazione con altre Comunità
montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9
della L. n. 97/1994.
5. Le Comunità montane affidatarie dell'amministrazione di
foreste regionali nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, esercitano le
funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali
beni.
(4) lettera abrogata dall'art. 1,c.
1 della Legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12
(5) lettera abrogata dall'art. 1,c.
1 della Legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12
(6) lettera abrogata dall'art. 1,c.
1 della Legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12
(7) lettera abrogata dall'art. 1,c.
1 della Legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12
(8) lettera abrogata dall'art. 1,c.
1 della Legge regionale 25 maggio 2012, n. 12
Art. 7
Funzioni dei comuni.
1. Ai comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in
ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o
conferite a Comunità montane e province ai sensi della presente legge.
2. Sull'iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli
enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.
TITOLO II
Protezione civile e lotta agli incendi boschivi
Capo I - Protezione civile
Art. 8
Tipologia dei rischi.
1. Le funzioni di protezione civile della Regione attengono, in
particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:
a) idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni,
gravi smottamenti et similia;
b) sismica;
c) ambientale;
d) da attività civili, industriali o commerciali da chiunque
svolte;
e) da avversità atmosferiche;
f) da incendi boschivi, salve le previsioni di cui all'articolo
107, comma 1, lettera f), n. 3), del D.Lgs. n. 112/1998;
g) da altre calamità che si verifichino nel territorio della
Regione.
Art. 9
Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative.
1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione dei
compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi
rilevanti in sede regionale si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per
loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, richiedono l'impiego di mezzi e poteri straordinari.
Art. 10
Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni
regionali.
1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei
compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore
della protezione civile secondo i princìpi di sussidiarietà, di partecipazione e
di cooperazione con i comuni, le province, le Comunità montane, gli altri enti
locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la
tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente
dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi o da altri eventi eccezionali.
2. L'esercizio delle funzioni operative riservate alla
competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a
livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale,
all'Assessore competente e alla struttura regionale di protezione civile.
3. Alla struttura regionale di protezione civile possono essere
delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle
strutture regionali ordinariamente competenti all'esercizio di determinate
funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile
richieda l'esercizio di competenze specifiche.
4. Per l'espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo
della protezione civile la Regione si avvale dei comuni singoli o associati,
delle province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali
previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con
modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli
9 e 109 del D.Lgs. n. 112/1998.
5. Per l'esercizio delle altre funzioni di competenza statale
la Regione collabora altresì con le Prefetture per l'utilizzazione delle Forze
dell'ordine.
6. I soggetti dell'autonomia locale organizzano ed esercitano
le funzioni a essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e
coordinamento regionale e attraverso interventi di programmazione e operativi
svolti in modo coordinato, rapido ed efficace.
Art. 11
Funzioni amministrative riservate alla Regione.
1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1,
della L. n. 142/1990 e 4, comma 1, del D.Lgs. n. 59/1997, restano attribuite
alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in
materia di protezione civile che richiedano l'unitario esercizio in sede
regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione
civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti
nel settore;
b) predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere
coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano
regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di
regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui
all'articolo 72 del D.Lgs. n. 112/1998, previa identificazione dei rischi e
individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con
specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi
ambientale;
c) formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei
piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), della L. n. 225/1992;
d) coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della L. n. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera h),
della presente legge;
e) coordinamento e organizzazione - d'intesa con l'Agenzia
nazionale di protezione civile - delle attività successive agli interventi
tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di
vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
f) coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi
boschivi affidate ai soggetti dell'autonomia locale e ad enti e istituzioni
pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di
spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma
dell'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del D.Lgs. n. 112/1998;
g) coordinamento delle iniziative, delle forme di
collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
h) promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di
collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di
protezione civile;
i) promozione di attività informativo-formative della comunità
regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.
j) disciplina degli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.
Art. 12
Funzioni amministrative delle province.
1. Le province, sulla base delle specifiche competenze previste
dagli articoli 14 e 15 della L. n. 142/1990 e dall'articolo 108, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 112/1998, concorrono alla organizzazione e
all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli
eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c), della L. n. 225/1992 nonché
all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.
2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti
funzioni di programmazione e di intervento:
a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi
provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i
programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle
Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;
b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso
le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei comuni o
fornite dalle Comunità montane;
c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica,
da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b) della L. n. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della L. n. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b),
della presente legge;
e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici
di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e
ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.
Art. 13 (9)
Funzioni amministrative delle Comunità
montane.
[1. La partecipazione delle Comunità montane
alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica
attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) concorso nella raccolta di elementi
istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l'esercizio
dell'attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
b) attuazione, entro il proprio ambito
territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e
prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;
c) concorso nell'assistenza tecnica ai Comuni
montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla
presente legge.]
(9) Articolo abrogato dall'art.3,
c. 1, lettera b) della legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art. 14
Funzioni dei comuni.
1. Nell'ambito della organizzazione regionale del sistema di
protezione civile i comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei
operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in
occasione degli eventi di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c), della
presente legge.
2. In particolare spettano ai comuni, in via esclusiva, ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), della L. n. 225/1992 e dell'articolo 9,
lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai
rischi fronteggiabili nell'ambito delle ordinarie competenze comunali.
3. A norma dell'articolo 108, lettera c), del D.Lgs. n.
112/1998, sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi
e piani regionali;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli
relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) alla predisposizione dei piani comunali c/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. n.
142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della
loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi
affidati, i comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una
struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a
fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l'attivazione dei primi
soccorsi alle popolazioni.
5. Spetta al Sindaco, nell'ambito dei poteri di cui
all'articolo 38, comma 1, lettera d), della L. n. 142/1990, vigilare sulla
insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale,
informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di
emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e
adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata
incolumità.
6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda
interventi di protezione civile, il Sindaco:
a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede
comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente
utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei
militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;
c) informa immediatamente la Regione.
7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di
volontariato per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio di protezione
civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei princìpi
e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in
conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono
adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono
costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.
TITOLO II
Protezione civile e lotta agli incendi boschivi
Capo II - Lotta agli incendi boschivi
Art. 15
Funzioni regionali.
1. Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i
soggetti dell'autonomia locale nel settore della protezione civile previsto
dalle norme precedenti, la Regione, nell'ambito dell'attività preordinata al
perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio
coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del
patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e
approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni,
delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con
le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del
patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali
omogenee.
2. Il piano contiene:
a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi
boschivi nelle diverse zone del territorio;
b) la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la
prevenzione ed estinzione degli incendi;
c) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi
necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e
di intervento;
d) l'individuazione, in conformità alla normativa statale
vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di
prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli
operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;
f) la disciplina del sistema operativo di intervento nel
rispetto delle norme vigenti.
Art. 16
Funzioni delle Comunità montane, dei comuni e delle
province.
1. Le Comunità montane, i comuni, singoli o associati, le
province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi
previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano
altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve
le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del D.Lgs. n. 112/1998.
2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli
incendi boschivi:
a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di
vigilanza del territorio;
b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e
compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame
bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e
di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi
e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di
attraversamento delle zone boscate;
d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti
mediante l'impiego di prodotti chimici;
e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le
condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento
d'acqua di qualsiasi tipo;
f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative
attrezzature;
g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e
mobili;
h) i mezzi di trasporto necessari;
i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati
nei piani, di squadre volontarie di
pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco,
le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i
criteri di cui all'articolo 14 della presente legge;
m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
3. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul
territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei
compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:
a) delle proprie strutture;
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa
stipula di convenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 14;
d) dei lavoratori socialmente utili;
e) dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa
convenzione con le Amministrazioni statali competenti;
e-bis) delle associazioni di assistenza, anche di supporto alla
Protezione civile, purché enti morali federati al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) (10).
(10) Lettera aggiunta dall'art. 68,
L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 17
Funzioni di volontariato (11)
1. Allo scopo di evitare che l'incendio di un bosco possa
comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione
prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di
lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o
giornaliero, per l'opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e
dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli
articoli 33 del R.D. n. 3267/1923 e 652 del cod. pen., all'adempimento di un
obbligo giuridico.
2. I compensi previsti dall'articolo 7 della L. n. 47/1975 sono
erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti
dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni
attività di verifica e controllo.
(11) II Governo ha osservato, in
relazione al presente articolo, che la collaborazione prestata da parte di
cittadini singoli o associati per l'opera di spegnimento degli incendi non può
non essere intesa come circoscritta all'obbligo di avvertire le Autorità
competenti che un incendio si sta sviluppando e non già come intervento
operativo sull'incendio stesso.
Art. 18
Regime di utilizzazione delle aree già boscate.
1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse
equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi
o accidentali è vietato l'insediamento di costruzioni e ogni intervento di
trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali,
commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una
destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.
2. Nelle medesime aree è altresì vietato l'esercizio del
pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a
quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo
preesistente.
Art. 19
Interventi di rimboschimento.
1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di
ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali
di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario
nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da
essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell'autonomia locale secondo i
criteri di riparto della competenza normativamente fissati.
Art. 20
Abrogazione di norme.
1. È abrogata la legge regionale 2
aprile 1998, n. 11 «Conferimento delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della L.
n. 59/1997 e del D.Lgs. n. 143/1997» nelle parti concernenti la disciplina delle
competenze in materia di boschi e foreste.
2. È abrogata la legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14 «Organizzazione della funzione regionale di
protezione civile», come modificata dalla legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 «Modifiche e integrazioni alla L.R.
n. 14/1988, concernente l'organizzazione della funzione regionale di
protezione civile» nelle parti incompatibili con la presente legge.
3. È abrogata altresì la legge
regionale 18 luglio 1974, n. 25 «Interventi per la tutela del patrimonio
boschivo».
Titolo III (12)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E
FORESTE
Art. 20 bis (13)
Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo
1. La Regione Puglia, nel recepire l’articolo 4
(Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), riconosce al bosco una
molteplicità di funzioni e annovera, tra le attività forestali, anche la
trasformazione del bosco da attuare mediante interventi di natura compensativa
consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di
miglioramento dei boschi esistenti.
2. Sono
consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati
dagli enti preposti attraverso un procedimento unico teso alla
semplificazione della procedura, coordinato dal competente Servizio foreste,
compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei
terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta
dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento. (14)
3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco devono
prevedere, a carico dei richiedenti, pubblici e privati, gli interventi
compensativi di rimboschimento o di imboschimento con specie autoctone,
preferibilmente di provenienza locale, su aree e terreni non boscati,
all’interno del medesimo bacino idrografico, al fine anche di ricongiungere
cenosi forestali frammentate.
[4. E’ comunque vietata la trasformazione nelle aree
boscate naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree percorse da
incendio.] (15)
5. L’autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le
possibili alternative, inclusa l’opzione “zero”, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilità e/o di pubblico servizio e/o di pubblico
interesse;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti
tecnologici e viari agli edifici esistenti;
[d) manutenzione,
ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti,
conformi alle destinazioni urbanistiche, purché non comportino incremento di
volumetria e siano censiti dall’agenzia del territorio;] (16)
e) nuove realizzazioni limitatamente a superfici
residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in strumenti
urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone “C”
ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del
20 maggio 2012, almeno all’80 per cento.
6. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il
reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente. Gli
interventi compensativi possono essere realizzati anche dalla Regione sul
proprio demanio forestale regionale.
7. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi è
dovuto dal richiedente il versamento di adeguate cauzioni ovvero la prestazione
di polizza fidejussoria di garanzia. Gli importi da garantire sono costituiti
dalla somma di tutti i costi da sopportare sino all’attecchimento delle piante:
acquisto delle aree di intervento, progettazione, direzione lavori,
realizzazione, messa a dimora delle piante, attecchimento degli interventi
compensativi.
8. Il Piano regionale forestale di cui all’articolo 4 (Funzioni
amministrative riservate alla Regione), comma 1, lettera c), della presente
legge, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di
pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile prevedere
la trasformazione del bosco. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale
forestale, l’Autorità di bacino individua il bacino idrografico idoneo
.
9. Nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, con apposito
regolamento, sono definiti:
a) l’estensione minima dell’area boscata
soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l’obbligo della
compensazione;
b) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione del
rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato;
c) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione
del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
d) i
criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le
procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l’esecuzione degli
interventi medesimi;
e) i criteri per la redazione di piani colturali e
di manutenzione degli interventi compensativi;
f) il monitoraggio e il
controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento
boschivo.
(12) Il presente titolo, unitamente
agli articoli che lo compongono (articoli dal 20-bis a 20-quater), è stato
aggiunto dall'art. 2,
Legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
(13) In attuazione del presente
articolo vedasi il Regolamento regionale 12/novembre 2013, n. 21
(14) Comma modificato dalla l.r.n. 15/2015, art. 2, lett.a).
(15) Comma abrogato dalla l.r.n. 15/2015, art. 2, lett.b).
(16) Lettera abrogata dalla l.r.n. 15/2015, art. 3.
Art. 20 ter (17)
Trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo
idrogeologico (18)
1. Nei terreni boscati sottoposti a vincolo idrogeologico è
possibile la trasformazione d’uso del suolo a condizione che gli interventi non
siano causa, con danno pubblico, di denudazioni, perdita della stabilità o
turbamento del regime delle acque.
2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d’uso del
suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni
idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali,
nel Piano regionale forestale, nel Piano di assetto idrogeologico, nei Piani
territoriali di coordinamento provinciale e nel Piano paesaggistico territoriale
regionale.
3. L’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo boscato
gravato da vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Regione, per il tramite del
Servizio foreste, previo parere favorevole dei comuni interessati, in caso di:
a) posa in opera di recinzioni perimetrali e cartelli comportante scavi
e movimenti di terra;
b) posa in opera di fognature e condotte idriche
totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 kw,
strutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, linee di
comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, posa in opera di serbatoi
interrati, realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento comportante
scavi e movimenti di terra;
c) nuove realizzazioni limitatamente a
superfici residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in
strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di
zone “C” ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla
data del 20 maggio 2012, almeno all’80 per cento.
4. E’ dovuto il versamento di adeguate cauzioni a garanzia
dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, limitatamente
ai casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
(17) Il titolo III,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli dal 20-bis a 20-quater, ivi
compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 2,
Legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
(18) In attuazione del
presente articolo vedasi il Regolamento regionale 12/novembre 2013, n. 21
Art. 20 quater (19)
Oneri istruttori
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti
autorizzativi e pareri in materia di trasformazione del bosco con compensazione
sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, nella misura
di euro duecento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale.
2. Le spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di
vincolo idrogeologico forestale e di atti autorizzativi in materia di taglio
boschivo, per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei
soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella
misura di euro cento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. Per
interventi inferiori a dieci ettari, le spese istruttorie sono ricondotte a euro
cinquanta a pratica.”.
(19) Il titolo III, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli dal 20-bis a 20-quater, ivi compreso quindi
il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 2,
Legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
delloStatuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.