(1) La presente
legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 7, l.r.
11 gennaio 1994, n. 3.
ARTICOLO 1
[L' art. 1 della legge
regionale 5 settembre 1972 è integrato dal seguente comma:
“ La disponibilità di locale idoneo e della attrezzatura
necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli Uffici costituiti,
ai sensi del IV comma dell' art. 8
del Regolamento, dai Consiglieri partecipanti al Gruppo misto e rappresentanti
di un partito politico in Consiglio “.
ARTICOLO 2
La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.]
Data a Bari, addì 17 agosto 1974.