Art. 01 (1)
(Natura giuridica dei Gruppi consiliari)
1. I Gruppi consiliari sono organi interni del
Consiglio regionale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’articolo 25 dello Statuto della Regione Puglia. Tale connotazione
si estrinseca unicamente nell’espletamento delle attività istituzionali in seno
al medesimo Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle
attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono
formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono
ovviamente svolte in regime privatistico ivi
incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni
di cui all’articolo 3. (2)
(1) Articolo inserito dall'art. n.
1 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 31.
(2) Comma così modificato dalla l.r.
n. 29/2015, art. 2, c. 1, lett. a).
Art. 1
Oggetto.
1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi
consiliari, costituiti ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento Interno del
Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro
funzionamento.
Art. 2
Sede e Servizi.
1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto
all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede
adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a
carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento,
arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità,
sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per
l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonché a quelle
per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art.
5.
3. Le macchine d'ufficio, i mobili e gli altri
oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito
verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari
responsabili.
4. In caso di nomina di altro Presidente del
Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti
inventariati che ha ricevuto in carico.
Art. 3
Personale e collaboratori dei Gruppi (3)
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle
proprie funzioni i Gruppi consiliari si avvalgono, in virtù di rapporti di
natura fiduciaria, di personale e di collaborazioni acquisite secondo le
modalità di seguito stabilite.
2. In attuazione di quanto stabilito nell’articolo
5, comma 3 bis, della l.r. 34/2012, l’Ufficio di Presidenza determina, a
valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai
singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un’unità di
personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.
3. Il costo dell’unità di personale di cui al comma 2 è determinato con
riferimento al trattamento economico, fondamentale e accessorio, massimo
previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile
alla Regione Puglia, con inclusione della retribuzione differita, del valore di
due buoni pasto per settimana, dei compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario corrispondenti al massimo legale di centottanta ore/anno e del
valore dei novanta buoni pasto conseguentemente spettanti, nonché di tutti gli
oneri previdenziali e assicurativi connessi. I suddetti valori sono aggiornati
alle variazioni introdotte dalla suddetta contrattazione collettiva.
4. L’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce entità,
tempi e modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo consiliare.
5. Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito:
a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il
Consiglio, la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;
b) mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per
l’acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il
privato datore di lavoro.
(3) articolo, precedentemente modificato dalle ll.rr.
n. 12/1994, n.
1/2001, n.
4/2003 e n.
34/2012, è stato sostituito dalla l.r.
n. 29/2015, art. 2, c. 1, lett. b). Il testo dell'articolo era così
formulato:"Art.
3 - Dotazione
organica.1.
[Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale
inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri: a) due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere;
b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma
degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, sino a
cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli
articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci
consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli
articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci
consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere] . 2. [Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare
a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di
governo] . 3. [A ogni Gruppo è altresì assegnata una
ulteriore unità, appartenente all'organico della Regione Puglia, che assolve
alle funzioni di segretario particolare del Presidente del
Gruppo]. 4. Il Presidente
del Gruppo conferisce l'incarico di responsabilità dell'ufficio a un'unità di
cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un
dipendente inquadrato nella categoria D o in possesso dei requisiti per
l'inquadramento nella medesima posizione previsti per l'accesso
dall'esterno. 5. Il personale distaccato dalla
struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.
6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio
alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la
presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia
di personale regionale. "
Art. 3-bis (4)
[1. Su richiesta del Presidente del gruppo
consiliare e nella misura in cui non utilizza personale di cui al comma 1
dell'articolo 3, l'Ufficio di Presidenza per esigenze di servizio, collegate
alle attività funzionali dei gruppi consiliari, stipula un contratto di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo determinato tra soggetti in possesso dei
requisiti per l'accesso all'impiego della pubblica amministrazione
.]
(4) Articolo dapprima aggiunto
dall'art. 46, comma 4, Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è
stato abrogato dalla l.r. n. 29/2015, art. 2, c. 1, lett. c).
Art. 4
Procedure per l'assegnazione del personale. (5)
1. Il personale regionale, su richiesta nominativa del Presidente del
Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del
Gruppo consiliare interessato, è distaccato presso il Gruppo consiliare con
provvedimento dei competenti servizi del Consiglio o della Giunta regionale. Il
personale distaccato rientra obbligatoriamente presso la struttura
amministrativa di appartenenza alla cessazione, per qualsiasi motivo, del
distacco riprendendo, ove possibile, l’eventuale incarico ricoperto.
2. I competenti uffici della Giunta regionale provvedono, altresì, a
seguito di richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale,
formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare
interessato, all’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa
per il comando del personale proveniente da altra pubblica amministrazione da
incardinare presso il Consiglio regionale per la successiva assegnazione
funzionale al Gruppo consiliare interessato. Il comando ha una durata
corrispondente alla durata dell’assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo
massimo corrispondente alla legislatura.
3. Per l’assegnazione ai Gruppi consiliari di personale distaccato o
comandato deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente,
l’assenso del dipendente.
4. L’Ufficio di Presidenza con la deliberazione di cui all’articolo 3,
comma 4, stabilisce modalità e tempi con i quali i Gruppi consiliari provvedono
a rimborsare alla Regione le somme erogate al personale distaccato o comandato
ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 01, comma 2
della presente legge, il Gruppo consiliare, in aggiunta alle modalità di cui ai
commi 1 e 2, può avvalersi di personale e collaboratori sulla base di contratti
di diritto privato intuitu personae. A tal fine Il Presidente, in rappresentanza
e nell’interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base
fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e concretamente
disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale di cui ai
commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche part-time, o di lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di
consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie
contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente. Data la
finalità delle prestazioni lavorative a supporto delle attività dei Gruppi
consiliari, la cui costituzione è temporanea e non eccede quella del mandato dei
Consiglieri che li costituiscono ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto della
Regione Puglia, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si
applica la disciplina di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e la
loro durata non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono
sottoscritti. I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla
cessazione, anche anticipata, della legislatura (6)
e possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione
del Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con
conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria.
6. Per le acquisizioni del personale di cui al precedente comma 5 e nel
rispetto dei vincoli di budget e dei limiti temporali ivi stabiliti, il
Presidente del Gruppo consiliare può utilizzare il contratto di somministrazione
di lavoro.
7. Ferma rimanendo la natura di diritto privato, i contratti di cui ai
commi precedenti devono essere stipulati con soggetti che siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge e nel rispetto delle incompatibilità legali per
l’accesso ai corrispondenti contratti con l’amministrazione regionale.
8. La regolamentazione normativa e il trattamento economico dei contratti
di lavoro, anche per il personale in somministrazione, sono stabiliti
utilizzando, in via meramente parametrale, la disciplina normativa e
contrattuale collettiva vigente per il personale regionale, in quanto
applicabile data la natura privatistica del datore di lavoro. Resta ferma, nella
fissazione del trattamento economico del singolo contratto di lavoro come anche
del trattamento economico attribuito ai dipendenti distaccati o comandati di cui
ai commi 1 e 2, la possibilità di introdurre elementi retributivi e/o indennità
sostitutivi del trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi ovvero legati alla specificità dei contenuti e/o delle modalità di
svolgimento della prestazione di lavoro oppure connessi all’elevata
professionalità richiesta.
9. I contratti sottoscritti e gli incarichi affidati sono pubblicati su
apposita sezione del portale del Consiglio regionale.
10. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del
presente articolo sono assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei
Gruppi consiliari e non possono in alcun caso essere destinate ad altre
finalità. Le risorse eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per
il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi
finanziari successivi fino al termine della legislatura, alla cui scadenza
eventuali avanzi vengono restituiti al bilancio regionale per essere destinati
al finanziamento aggiuntivo del trasporto e dell’assistenza specialistica per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori.
(7)
(5) Articolo dapprima modificato
dalla l.r.
n. 4/2003, art. 52, successivamente sostituito dalla l.r.
n. 29/2015, art. 2. Il testo originario era così formulato:" Art. 4 - Procedure per l’acquisizione del personale
- 1. Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente
dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in
servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale. 2. Se la
richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta
regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessore al
Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere
formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.
4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari è distaccato
dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa
alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico
ricoperto. 5. Al personale ed al responsabile sono
riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle
leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale. 5-bis. Qualora i responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già
in servizio presso la Regione, a essi compete un'indennità pari a quella
spettante per la direzione delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore,
quella posseduta per la direzione dell'Ufficio da cui è
distaccato. 5-ter. La Presidenza del Consiglio
regionale stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla
consistenza numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo."
(6) La l.r.
35/2020, art. 44,
comma 1; I contratti di lavoro e gli
incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della
legislatura” si interpretano nel modo seguente: “I contratti di lavoro e gli
incarichi cessano automaticamente con la proclamazione dei nuovi eletti al
Consiglio regionale.
(7) Comma sostituito dalla l.r.
67/2018, art. 114,
comma 1.
Art. 5 (8)
Contributi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i
rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l’importo
dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il
personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun
Consigliere iscritto al Gruppo.
2. I contributi sono destinati
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio
regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come
specificate dall’articolo 6.
3. E’ esclusa in ogni caso la contribuzione
in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo
consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle
elezioni.
4. L’Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la
composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal
giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
5. I Gruppi possono utilizzare nell’esercizio finanziario successivo le
somme non spese nell’anno di riferimento.
6. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare
approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di
gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci,
le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del
titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la
tracciabilità dei pagamenti effettuati.
7. A
decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è
trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il
quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio,
lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
8.
Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del
Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.
(8) Articolo già sostituito
dall'art. 2, della Legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1,
successivamente modificato dall'art.22, della Legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 e così sostituito dall'art. 5, c.2 della Legge regionale del 30 novembre 2012, n. 34. Il Testo dell'articolo era così formulato:" Art. 5 - Contributi. 1. Per l'assolvimento delle funzioni
dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con
deliberazione della Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili
a carico del bilancio del Consiglio regionale: a) una quota di:1. lire 1 milione
800 mila ai Gruppi comprendente un consigliere;2. lire 3 milioni 500 mila ai
Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;3. lire 5 milioni ai Gruppi
comprendenti fino a dieci consiglieri;4. lire 5 milioni 500 mila ai Gruppi
comprendenti oltre dieci consiglieri;b) una quota fissa di lire 500 mila per
ogni consigliere componente il Gruppo;c) per le spese relative all'aggiornamento
culturale e scientifico:1. lire 500 mila ai Gruppi comprendenti un
consigliere;2. lire 2 milioni ai Gruppi comprendenti fino a cinque
consiglieri;3. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a dieci
consiglieri;4. lire 4 milioni ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;d)
per le spese telefoniche:1. una quota annua fissa di lire 3 milioni 500 mila per
ciascun Gruppo;2. una quota annua di lire 3 milioni 500 mila per ogni
consigliere comprendente il Gruppo.2. Per la determinazione delle assegnazioni
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non si considerano i consiglieri che
ricoprono incarichi di governo.3. All'inizio di ogni legislatura, accertata la
costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i
contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.3-bis. L'Ufficio di Presidenza,
con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può
aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti."
Art. 6
Utilizzazione dei contributi.
1. I contributi di cui al precedente articolo sono
utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative
dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche
e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione,
iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto
libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti
necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del
Consiglio.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti
dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un
rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante
la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la
realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.
Art. 7
Abrogazioni.
1. Sono abrogate:
- la L.R. 5 settembre 1972, n. 11;
- la L.R. 17 agosto 1974, n. 26;
- la L.R. 28 maggio 1975, n. 45 - art. 1, art. 2, 2° e 3° comma;
- la L.R. 30 agosto 1979, n. 60 - art. 5;
- la L.R. 14 aprile 1985, n. 18;
- la L.R. 30 dicembre 1987, n. 35;
- la L.R. 15 marzo 1990, n. 7;
- la L.R. 17 gennaio 1988, n. 5 (9) .
(9) Alinea aggiunto dal
primo comma dell'art.1, Legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.
Art. 8
Norma Finanziaria.
1. Al maggior onere finanziario derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre
1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del
corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e
cassa:
Maggiore Spesa
Cap. 0001100 «Spese per il funzionamento dei
Gruppi consiliari - L.R. 5 settembre 1972, n. 11; L.R.17agosto 1974, n. 26; L.R. 28 maggio 1975, n. 45 e successive
modificazioni ed integrazioni»
L. 35.000.000
Minore Spesa
Cap. 0001060 «Spese varie d'Ufficio. Legge 6
dicembre 1973, n. 853»
L. 35.000.000
2. Per gli esercizi futuri si provvederà con le
apposite leggi di bilancio.
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