Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1994
Numero
3
Data
11/01/1994
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 9 del 14 gennaio 1994
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 01  (1)

(Natura giuridica dei Gruppi consiliari)


1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio regionale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’articolo 25 dello Statuto della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente nell’espletamento delle attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all’articolo 3. (2)

(1) Articolo inserito dall'art. n. 1 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 31.

(2) Comma così modificato dalla l.r. n. 29/2015, art. 2, c. 1, lett. a).

 

 

Art. 1

Oggetto.

1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.
 

Art. 2

Sede e Servizi.

1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonché a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5.

3. Le macchine d'ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

 

 

Art. 3

Personale e collaboratori dei Gruppi (3) 

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i Gruppi consiliari si avvalgono, in virtù di rapporti di natura fiduciaria, di personale e di collaborazioni acquisite secondo le modalità di seguito stabilite.

2. In attuazione di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3 bis, della l.r. 34/2012, l’Ufficio di Presidenza determina, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.

3. Il costo dell’unità di personale di cui al comma 2 è determinato con riferimento al trattamento economico, fondamentale e accessorio, massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile alla Regione Puglia, con inclusione della retribuzione differita, del valore di due buoni pasto per settimana, dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario corrispondenti al massimo legale di centottanta ore/anno e del valore dei novanta buoni pasto conseguentemente spettanti, nonché di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi connessi. I suddetti valori sono aggiornati alle variazioni introdotte dalla suddetta contrattazione collettiva.

4. L’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce entità, tempi e modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo consiliare.

5. Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito:

a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio, la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;

b) mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;

c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l’acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il privato datore di lavoro.

(3) articolo, precedentemente modificato dalle ll.rr. n. 12/1994, n. 1/2001, n. 4/2003 e n. 34/2012, è stato sostituito  dalla l.r. n. 29/2015, art. 2, c. 1, lett. b). Il testo dell'articolo era così formulato:"Art. 3 - Dotazione organica.1. [Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri: a) due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere; b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere] . 2. [Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo] . 3. [A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all'organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del Gruppo].  4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabilità dell'ufficio a un'unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria D o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione previsti per l'accesso dall'esterno. 5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente. 6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale. "

 

 

Art. 3-bis (4)

[1. Su richiesta del Presidente del gruppo consiliare e nella misura in cui non utilizza personale di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Ufficio di Presidenza per esigenze di servizio, collegate alle attività funzionali dei gruppi consiliari, stipula un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato tra soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego della pubblica amministrazione .]

(4) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 46, comma 4, Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è stato abrogato dalla l.r. n. 29/2015, art. 2, c. 1, lett. c).

 

Art. 4

Procedure per l'assegnazione del personale. (5)

 

1. Il personale regionale, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare interessato, è distaccato presso il Gruppo consiliare con provvedimento dei competenti servizi del Consiglio o della Giunta regionale. Il personale distaccato rientra obbligatoriamente presso la struttura amministrativa di appartenenza alla cessazione, per qualsiasi motivo, del distacco riprendendo, ove possibile, l’eventuale incarico ricoperto.

2. I competenti uffici della Giunta regionale provvedono, altresì, a seguito di richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare interessato, all’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale proveniente da altra pubblica amministrazione da incardinare presso il Consiglio regionale per la successiva assegnazione funzionale al Gruppo consiliare interessato. Il comando ha una durata corrispondente alla durata dell’assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

3. Per l’assegnazione ai Gruppi consiliari di personale distaccato o comandato deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l’assenso del dipendente.

4. L’Ufficio di Presidenza con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, stabilisce modalità e tempi con i quali i Gruppi consiliari provvedono a rimborsare alla Regione le somme erogate al personale distaccato o comandato ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 01, comma 2 della presente legge, il Gruppo consiliare, in aggiunta alle modalità di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di personale e collaboratori sulla base di contratti di diritto privato intuitu personae. A tal fine Il Presidente, in rappresentanza e nell’interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e concretamente disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale di cui ai commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, o di lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente. Data la finalità delle prestazioni lavorative a supporto delle attività dei Gruppi consiliari, la cui costituzione è temporanea e non eccede quella del mandato dei Consiglieri che li costituiscono ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto della Regione Puglia, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la disciplina di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e la loro durata non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti. I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura (6)  e possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria.

6. Per le acquisizioni del personale di cui al precedente comma 5 e nel rispetto dei vincoli di budget e dei limiti temporali ivi stabiliti, il Presidente del Gruppo consiliare può utilizzare il contratto di somministrazione di lavoro.

7. Ferma rimanendo la natura di diritto privato, i contratti di cui ai commi precedenti devono essere stipulati con soggetti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e nel rispetto delle incompatibilità legali per l’accesso ai corrispondenti contratti con l’amministrazione regionale.

8. La regolamentazione normativa e il trattamento economico dei contratti di lavoro, anche per il personale in somministrazione, sono stabiliti utilizzando, in via meramente parametrale, la disciplina normativa e contrattuale collettiva vigente per il personale regionale, in quanto applicabile data la natura privatistica del datore di lavoro. Resta ferma, nella fissazione del trattamento economico del singolo contratto di lavoro come anche del trattamento economico attribuito ai dipendenti distaccati o comandati di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di introdurre elementi retributivi e/o indennità sostitutivi del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi ovvero legati alla specificità dei contenuti e/o delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro oppure connessi all’elevata professionalità richiesta.

9. I contratti sottoscritti e gli incarichi affidati sono pubblicati su apposita sezione del portale del Consiglio regionale.

10.  Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi vengono restituiti al bilancio regionale per essere destinati al finanziamento aggiuntivo del trasporto e dell’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori. (7)

 

(5) Articolo dapprima modificato dalla l.r. n. 4/2003, art. 52, successivamente sostituito dalla l.r. n. 29/2015, art. 2. Il testo originario era così formulato:" Art. 4 - Procedure per l’acquisizione del personale - 1. Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale. 2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessore al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l'assenso del dipendente. 4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari è distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto. 5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale. 5-bis. Qualora i responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la Regione, a essi compete un'indennità pari a quella spettante per la direzione delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la direzione dell'Ufficio da cui è distaccato. 5-ter. La Presidenza del Consiglio regionale stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo." 

(6) La l.r. 35/2020, art. 44, comma 1; I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura” si interpretano nel modo seguente: “I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente con la proclamazione dei nuovi eletti al Consiglio regionale.


(7) Comma sostituito dalla l.r. 67/2018, art. 114, comma 1.

 

Art. 5  (8)

Contributi


1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l’importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo.

2. I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come specificate dall’articolo 6.

3. E’ esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni.

4. L’Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

 

5. I Gruppi possono utilizzare nell’esercizio finanziario successivo le somme non spese nell’anno di riferimento.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

 

7. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.


8. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.

 

(8) Articolo già sostituito dall'art. 2, della  Legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1, successivamente modificato dall'art.22, della Legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20  e   così sostituito dall'art. 5, c.2 della Legge regionale del 30 novembre 2012, n. 34. Il Testo dell'articolo era così formulato:" Art. 5 - Contributi. 1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione della Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale: a) una quota di:1. lire 1 milione 800 mila ai Gruppi comprendente un consigliere;2. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;3. lire 5 milioni ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;4. lire 5 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;b) una quota fissa di lire 500 mila per ogni consigliere componente il Gruppo;c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:1. lire 500 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;2. lire 2 milioni ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;3. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;4. lire 4 milioni ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;d) per le spese telefoniche:1. una quota annua fissa di lire 3 milioni 500 mila per ciascun Gruppo;2. una quota annua di lire 3 milioni 500 mila per ogni consigliere comprendente il Gruppo.2. Per la determinazione delle assegnazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.3. All'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.3-bis. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti."

 

Art. 6

Utilizzazione dei contributi.

1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.

 

Art. 7

Abrogazioni.

1. Sono abrogate:

- la L.R. 5 settembre 1972, n. 11;

- la L.R. 17 agosto 1974, n. 26;

- la L.R. 28 maggio 1975, n. 45 - art. 1, art. 2, 2° e 3° comma;

- la L.R. 30 agosto 1979, n. 60 - art. 5;

- la L.R. 14 aprile 1985, n. 18;

- la L.R. 30 dicembre 1987, n. 35;

- la L.R. 15 marzo 1990, n. 7;

- la L.R. 17 gennaio 1988, n. 5 (9) .

(9)  Alinea aggiunto dal primo comma dell'art.1, Legge regionale  6 aprile 1994, n. 12.

 

Art. 8

Norma Finanziaria.

1. Al maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

Maggiore Spesa
 

 Cap. 0001100 «Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari - L.R. 5 settembre 1972, n. 11; L.R.17agosto 1974, n. 26; L.R. 28 maggio 1975, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni»
 

L. 35.000.000

Minore Spesa
  

Cap. 0001060 «Spese varie d'Ufficio. Legge 6 dicembre 1973, n. 853»
 

L. 35.000.000
 

2. Per gli esercizi futuri si provvederà con le apposite leggi di bilancio.