Art. 1
Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore
sanitario si osservano le norme della presente legge.
Art. 2
Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio
provinciale di sanità sono esercitate dal Comitato consultivo provinciale di
sanità e dal Comitato consultivo regionale di sanità secondo la rispettiva
competenza.
TITOLO I (1)
(1)
Titolo implicitamente abrogato dal comma 4 dell’art. 43 della l.r.
26 maggio 1980, n. 51.
Comitati consultivi provinciali di sanità (2).
Art. 3
[Il Comitato consultivo
provinciale di sanità è istituito nel capoluogo di ogni provincia della Regione
ed ha sede presso lo ufficio del medico provinciale]
(3).
(2) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R.
26 maggio 1980, n. 51.
(3) Articolo abrogato dall'art. 2,allegato C. n. 18,
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 4
Il Comitato consultivo provinciale di sanità è presieduto
dall'assessore regionale alla sanità o da un membro del comitato suo delegato ed
è composto:
a) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o suo
delegato;
b) da tre sindaci di comuni della Provincia, o loro delegati,
designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente;
c) dal medico provinciale;
d) dal veterinario provinciale;
e) dall'ingegnere capo del genio civile;
f) da un esperto in materie amministrative designato dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sicurezza sociale,
assistenza sanitaria e ospedaliera;
g) dal presidente di un ospedale designato dalla Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sicurezza sociale,
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
h) dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di provincia;
i) dal direttore sanitario di un ente ospedaliero designato
dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sicurezza
sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera;
l) dal presidente dell'ordine dei medici;
m) dal presidente dell'ordine dei veterinari;
n) dal presidente dell'ordine dei farmacisti;
o) dal direttore della sezione chimica del laboratorio
provinciale di igiene e profilassi (4);
p) dal direttore della sezione medico-micrografica del
laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
q) dal rappresentante provinciale designato dall'ordine dei
biologi (5).
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
della carriera direttiva amministrativa della Regione.
Ogni componente può farsi rappresentare per non più di due
sedute consecutive a mezzo delega scritta (6).
(4) Comma aggiunto dal primo comma dell'articolo unico,
L.R.
29 gennaio 1976, n. 9.
(5) Comma aggiunto dal primo comma dell'articolo unico,
L.R.
29 gennaio 1976, n. 9.
(6) Comma aggiunto dal primo comma dell'articolo unico,
L.R.
29 gennaio 1976, n. 9.
Art. 5
Il Comitato consultivo provinciale di sanità:
1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la
pubblica salute della provincia;
2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che
ritiene opportuni;
3) propone i piani di profilassi delle malattie infettive;
4) propone la regolamentazione relativa alla medicina
scolastica, all'educazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere
scolastiche nel quadro delle attività provinciali;
5) propone la regolamentazione circa la tutela sanitaria nei
luoghi di lavoro;
6) designa il componente della commissione provinciale per la
licenza ad esercizi pubblici;
7) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei
sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
8) propone il regolamento per la difesa degli inquinamenti
atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;
9) propone l'organizzazione ed il regolamento dei servizi
trasfusionali;
10) propone il piano regolatore delle opere di risanamento
igienico connesse con quelle di provvista di acqua;
11) propone il piano regolatore delle opere di provvista di
acqua alle abitazioni rurali;
12) propone la composizione della commissione per la scelta del
suolo edificatorio dei pubblici macelli e ne designa i membri;
13) propone la composizione della commissione per la scelta di
suoli edificatori, di ogni altra opera igienica non contemplata da apposita
legge o regolamento e ne designa i membri (7).
(7) Comma aggiunto dal primo comma dell'articolo unico,
L.R.
29 gennaio 1976, n. 9.
Art. 6
Il voto del Comitato consultivo provinciale di sanità è
obbligatorio:
1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;
2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata,
urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere
del suolo e degli abitanti;
3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante
tessili;
4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;
5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei comuni;
6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di
igiene e profilassi;
7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei consorzi per la
provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale
natura;
8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli
alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori
agricoli stagionali;
9) sulle piante organiche delle farmacie;
10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza
urbana;
11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;
12) sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
13) sull'istituzione, organizzazione e soppressione delle
condotte sanitarie, nonché sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei
relativi consorzi sanitari;
14) sull'istituzione in pianta organica dei posti di ufficiale
sanitario e veterinario comunale nonché sulla soppressione degli stessi;
15) sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei
consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
16) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per
disposizione di legge o di regolamento generale.
E' in facoltà del presidente del Comitato consultivo
provinciale di sanità di richiedere il parere del suddetto consesso in tutti i
casi nei quali lo ritenga opportuno (8).
(8) Comma aggiunto dal primo comma dell'articolo unico,
L.R.
29 gennaio 1976, n. 9.
TITOLO II
Comitato consultivo regionale di sanità
Art. 7
Il Comitato consultivo regionale di Sanità è istituito presso
l'Ente Regione Puglia ed ha sede presso l'Assessorato regionale alla sicurezza
sociale, assistenza sanitaria e ospedaliera.
Art. 8
Il Comitato consultivo regionale di sanità è presieduto
dall'Assessore al ramo ed è così composto:
a) dal Presidente e dai vice-presidenti della competente
Commissione del Consiglio regionale;
b) dal Direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di
Bari;
c) da un funzionario medico dei ruoli della Regione;
d) da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;
e) dal Provveditore alle opere pubbliche della Regione;
f) da un esperto in materie amministrative designato
dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
g) da un esperto in ecologia designato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore competente.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della
carriera direttiva amministrativa della Regione.
Il Comitato consultivo regionale di sanità prende in esame le
questioni sanitarie di più alta rilevanza che l'Assessore regionale alla
sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera ritiene di dover
sottoporre all'esame di detto organo per gli indirizzi univoci da conferire agli
organi operanti sull'intero territorio regionale.
È chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non è
stato possibile sottoporre alla trattazione del singoli organi consultivi
provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le
relative sedute.
TITOLO II
Comitato consultivo regionale di sanità
Disposizioni finali
Art. 9
È in facoltà del Presidente del Comitato consultivo regionale e
provinciale di sanità far intervenire alle sedute uno o più esperti.
Per il funzionamento del Comitato consultivo regionale
provinciale si applicano le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n.
257.
La convocazione del Comitato di cui ai precedenti commi deve
contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere
notificata almeno tre giorni prima della riunione.
Art. 10
Il Comitato consultivo regionale di sanità e i Comitati
consultivi provinciali di sanità sono costituiti con decreto del Presidente
della Regione su proposta dell'Assessore regionale alla sicurezza sociale,
assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Tali Organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro
membri possono essere riconfermati.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello Statuto
della Regione Puglia.