(1) La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 84), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
(2) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R.
28 agosto 1986, n. 17.
TITOLO I
Norme generali
Art. 1
Le Unità sanitarie locali.
[Le UU.SS.LL. sono le strutture operative attraverso cui i
comuni, singoli o associati, ovvero le Comunità montane, esercitano le funzioni
amministrative loro attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle
leggi regionali, negli ambiti territoriali definiti dalla Regione.
Esse hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici
necessari per il raggiungimento dei loro fini e di stare in giudizio per le
azioni inerenti la propria attività.
Le UU.SS.LL. svolgono le funzioni ad esse demandate, attraverso
servizi, presidi ed uffici, che operano in maniera coordinata con i servizi
locali esistenti nel territorio] .
Art. 2
I compiti delle Unità sanitarie locali.
[Le UU.SS.LL. realizzano i compiti loro assegnati in forma
programmata e unitaria, secondo gli indirizzi del piano sanitario regionale e
provvedono, in particolare nell'ambito delle proprie competenze:
a) all'educazione sanitaria della popolazione;
b) alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie
fisiche e psichiche;
d) all'igiene dell'ambiente;
e) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza
pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
f) all'igiene ed alla medicina scolastica negli istituti di
istituzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
g) all'igiene ed alla medicina del lavoro, nonché alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
h) alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria
dell'attività sportiva;
i) all'assistenza medico-generica ed infermieristica,
domiciliare e ambulatoriale;
l) all'assistenza medico-specialistica ed infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e
psichiche;
n) alla riabilitazione;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria, alla ispezione
ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana
sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine
animale e sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli
animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci
di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra
prestazione medico-legale con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui
alla lettera dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
r) all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie
la cui sede insiste nel proprio territorio] .
TITOLO II
Organi dell'Unità sanitaria locale
Art. 3
Gli Organi delle Unità sanitarie locali.
[Gli Organi dell'Unità sanitaria locale sono:
1) l'Assemblea generale
2) il Comitato di gestione
3) il Presidente del Comitato di gestione] .
TITOLO II
Organi dell'Unità sanitaria locale
Capo 1 - L'assemblea generale
Art. 4
Composizione dell'Assemblea generale.
[L'Assemblea generale è composta:
a) da tutti i consiglieri comunali per le UU.SS.LL. il cui
ambito territoriale coincide con quello del Consiglio con parte di esso;
b) dall'Assemblea generale dei comuni associati per le
UU.SS.LL. il cui ambito comprenda più comuni;
c) dal Consiglio della Comunità montana per gli ambiti
territoriali coincidenti con la Comunità stessa. Qualora il territorio comprenda
anche comuni non facenti parte della Comunità montana, la Assemblea sarà
integrata da tre rappresentanti per ciascuno di tali comuni.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) se l'ambito
territoriale dell'U.S.L. coincide in parte con il territorio di una Comunità
montana, all'Assemblea partecipa, con voto consultivo, un consigliere della
Comunità montana eletto dalla Assemblea della stessa.
Hanno altresì diritto alla partecipazione con voto consultivo i
sindaci dei comuni associati (3) .
I comuni compresi in un medesimo ambito territoriale si
intendono associati di diritto con l'entrata in vigore della legge regionale di
definizione delle zone sanitarie] .
(3) Comma aggiunto dal primo comma
dell'art. 2, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 5
Assemblea generale dei comuni associati.
[Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente articolo
l'Assemblea generale dei comuni associati composta da rappresentanti eletti dai
rispettivi consigli comunali nel proprio seno, in numero pari a:
- un rappresentante per i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti;
- tre rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti;
- sei rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra
5.001 e 10.000 abitanti;
- dodici rappresentanti per i comuni con popolazione compresa
tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- sei rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra
20.001 e 30.000 abitanti;
- diciotto rappresentanti per i comuni con popolazione compresa
tra 30.001 e 100.000 abitanti;
- ventiquattro rappresentanti per i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti.
La popolazione dei comuni è calcolata in base ai dati
anagrafici ufficiali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della
costituzione dell'Assemblea] .
Art. 6
Costituzione dell'assemblea.
[I Consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle
minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i criteri seguenti:
- nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve
essere riservato alla minoranza;
- nel caso di elezione di più di tre rappresentanti, gli stessi
sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle
ultime elezioni comunali.
L'assegnazione viene effettuata soddisfacendo in via
preliminare i quozienti interi. La rappresentanza eventualmente residua viene
conferita alla lista o alle liste che vantano frazioni di quozienti più elevate;
nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, la
rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che non abbiano
ottenuto nessun rappresentante; nel caso che due o più liste abbiano uguali
frazioni di quozienti, e tutte sono rappresentate, la rappresentanza residua
viene conferita alla lista o alle liste che hanno conseguito il più alto numero
di resti elettorali.
Il Consiglio comunale elegge, nel rispetto dei criteri di cui
al precedente primo comma, i propri rappresentanti su designazione del singoli
gruppi politici, espressione delle liste presentate nelle elezioni comunali, la
cui costituzione sia avvenuta mediante verbale acquisito agli atti del Consiglio
comunale. Ove questi non siano costituiti, la designazione va effettuata dal
rappresentante di ciascuna lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
elettorali.
La perdita della qualità di Consigliere comunale comporta la
cessazione da ogni incarico nell'ambito dell'U.S.L connesso a tale qualità.
È consentita la permanenza nella carica fino alla sostituzione
ove non sia vietata da altre disposizioni di legge.
In caso di cessazione dalla funzione di un componente la
Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto a dare comunicazione entro
cinque giorni al Presidente della Regione ed al Comune che lo ha eletto.
Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le deliberazioni di elezione dei componenti l'Assemblea vengono
trasmesse al Presidente della Regione e all'Organo di controllo.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente quarto
comma, l'Organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere
sostitutivo previsto dall'art. 59, comma quarto, della legge 10 febbraio 1953,
n. 692.
Nel caso in cui il Comune sia retto da un Commissario
straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati dal Commissario con gli
stessi criteri di proporzionalità di cui al precedente primo comma, rispetto al
numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali.
La nomina dovrà ricadere sui consiglieri comunali che risultano
maggiormente suffragati nelle precedenti elezioni comunali, fatti salvi i casi
di incompatibilità. Lo stesso criterio sarà seguito nel caso che la designazione
dei rappresentanti venga effettuata dal Commissario ad acta.
I rappresentanti nominati dal Commissario durano in carica fino
alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata dal Consiglio comunale nuovo
eletto, subito dopo il suo insediamento. In caso di ritardo o rifiuto a
provvedere, si applica la disposizione di cui al precedente comma sesto.
La costituzione dell'Assemblea viene effettuata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione da
parte dei consigli comunali. Con il medesimo decreto è convocata la prima
riunione.
La sostituzione dei componenti l'Assemblea è operante con la
adozione di deliberazione da parte del Consiglio comunale esecutiva ai sensi di
legge. Il provvedimento verrà trasmesso per comunicazione, al Presidente della
Giunta regionale] (4) .
(4) Articolo così sostituito dal
primo comma dell'art. 3, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 7
Durata dell'Assemblea.
[La durata dell'Assemblea è fissata in cinque anni.
L'Assemblea si ricostituisce in coincidenza del rinnovo
simultaneo dei consigli comunali di tutti i comuni ovvero dei comuni che
esprimano più della metà del componenti l'Assemblea medesima.
In caso di rinnovo del Consiglio comunale in uno o più comuni
non costituenti la maggioranza dell'Assemblea, si procederà da parte dello
stesso Consiglio comunale alla elezione della propria rappresentanza.
In attesa del rinnovo restano in carica i componenti
precedentemente nominati] (5) .
(5) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 4, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 8
Attribuzioni dell'Assemblea generale.
[L'Assemblea generale:
a) elegge l'ufficio di Presidenza;
b) determina, nell'ambito della programmazione regionale le
scelte dell'Unità sanitaria locale;
c) elegge il Comitato di gestione;
d) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i
piani, annuali e pluriennali ed i programmi che impegnino più esercizi, la
pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni, ad eccezione di
quelle inerenti al personale sanitario in applicazione di contratti nazionali
regionali;
e) articola i distretti di base;
f) discute ogni trimestre una relazione del Comitato di
gestione sull'andamento dei servizi e della gestione (6)
.
Esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dalle
leggi di attuazione del servizio sanitario nazionale.
Si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno e
straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del
Comitato di gestione (7) .
Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine
del giorno sono comunicati, a cura del Presidente, ai componenti dell'Assemblea
generale almeno 5 giorni prima.
La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta con
preavvisi di almeno 18 ore dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta
scritta di almeno un quinto dei componenti della Assemblea generale, i quali
devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all'esame
dell'Assemblea.
L'approvazione dei piani e dei programmi annuali o pluriennali
che impegnino più esercizi, dei regolamenti, della pianta organica del
personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve essere preceduta,
nei casi di Comunità Montane e di comuni associati, dal parere obbligatorio dei
singoli consigli comunali.
I comuni devono pronunciarsi entro il termine di trenta giorni
dalla recezione della richiesta.
Trascorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato
all'Assemblea generale, esso si intende espresso ad ogni effetto favorevolmente]
.
(6) Comma così sostituito dal primo comma
dell'art. 5, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
(7) Comma così sostituito dal secondo
comma dell'art. 5, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 9
Modalità della convocazione dell'Assemblea generale.
[Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli
atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere
depositati presso lo segreteria dell'Assemblea generale dalla data di
convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio
dei componenti dell'Assemblea entro i termini indicati nell'articolo
precedente (8) .
Il Presidente dell'Assemblea generale dovrà munirsi di prova
dell'avvenuta convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione
rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia lo
stesso presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli
argomenti iscritti all'ordine del giorno] .
(8) Comma così sostituito dal primo comma
dell'art. 6, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 10
Presidenza dell'Assemblea generale.
[È costituito un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea generale,
composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere segretario.
Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente
legge, il Presidente dell'Assemblea generale è il Sindaco.
Nel caso in cui alla lettera c) del citato art. 4 il Presidente
dell'Assemblea generale è il Presidente della Comunità montana.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, il
Presidente viene eletto, con la presenza di almeno i due terzi, a maggioranza
assoluta dei componenti nella prima convocazione, con la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti e a maggioranza relativa dei voti, in seconda
convocazione; nel caso di parità di voti tra due candidati, risulta eletto il
più anziano di età.
Gli stessi criteri valgono per l'elezione del Vice Presidente e
del Consigliere Segretario.
Per la prima seduta e sino alla nomina dell'Ufficio di
Presidenza, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano di età. Le
funzioni di segretario vengono svolte dal componente più giovane di età.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale ed
esercita le attribuzioni a lui demandate.
L'Ufficio di Presidenza si avvale, per lo svolgimento delle
attribuzioni dell'Assemblea generale, dell'Ufficio di Segreteria del Comitato di
gestione] (9) .
(9) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 7, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 11
Funzionamento dell'Assemblea generale.
[L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea generale
sono disciplinate dal regolamento adottato dalla medesima Assemblea con
l'approvazione dei 2/3 dei suoi componenti (10) .
Il regolamento dovrà individuare, tra l'altro, la sede della
unità sanitaria locale.
Per il funzionamento delle Assemblee delle Comunità Montane si
applicano le norme dei rispettivi Statuti.
Per il funzionamento dell'Assemblea generale, in attesa
dell'approvazione del regolamento in cui al precedente primo comma, si osservano
le norme vigenti per il Consiglio comunale, in quanto applicabili] .
(10) Comma così modificato dal primo
comma dell'art. 8, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 12
Incompatibilità.
[La carica di Presidente dell'Assemblea generale è
incompatibile con quella di componente del Comitato di gestione.
Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Presidente o di
componente del Comitato di gestione le cariche di:
- Sindaco o Assessore comunale;
- Presidente o Assessore provinciale;
- Presidente o componente di Giunta di Comunità montana;
- Presidente o componente dell'Organo deliberante di Enti,
Amministrazioni o Aziende cui partecipi uno o più comuni dell'ambito
territoriale o l'Amministrazione della Provincia nel cui territorio ricada
l'ambito dell'U.S.L.
Sono fatte salve, altresì, le incompatibilità previste dalla
legge 23 aprile 1981, n. 154.
I componenti di un Comitato di gestione non possono far parte
di altri Comitati di gestione] (11) .
(11) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 9, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
TITOLO II
Organi dell'Unità sanitaria locale
Capo II - Il Comitato di gestione
Art. 13
Composizione del Comitato di gestione.
[Il Comitato di gestione è costituito di undici componenti.
Nelle UU.SS.LL. che gestiscono servizi o presidi multizonali esso si compone di
quindici componenti. Alle liste che costituiscono la maggioranza sono attribuiti
otto componenti, alle minoranze tre componenti.
Nelle UU.SS.LL. il cui Comitato di gestione è costituito di
quindici componenti, dieci sono attribuiti alla maggioranza e cinque alle
minoranze.
Le rappresentanze assegnate alle minoranze sono commisurate in
rapporto al numero dei propri componenti di ciascuna lista nell'Assemblea
generale.
Ove la minoranza o le minoranze abbiano rappresentanze
inferiori ad un terzo rispetto ai membri dell'Assemblea generale, saranno
rappresentate nel Comitato di gestione secondo il loro rapporto proporzionale
rispetto all'Assemblea.
Nel caso di cui al comma precedente, alle minoranze va
garantita una rappresentanza non inferiore a due componenti nel Comitato di
gestione composti da undici ed a tre componenti nei Comitati di gestione
composti da quindici membri.
Il Comitato viene eletto dall'Assemblea generale con la
presenza di almeno la meta più uno dei suoi componenti, a maggioranza semplice,
e con voto limitato ad uno.
La votazione, per la nomina del Comitato di gestione è limitata
ai candidati inclusi nella lista di maggioranza o nell'unica o più liste di
minoranza.
I componenti di Comitato di gestione possono essere eletti al
di fuori dell'Assemblea in numero non superiore cinque se il Comitato conta
undici membri non superiore a sette se è costituito da quindici componenti.
Le attribuzioni del Comitato di gestione, nel caso previsto
dalla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, sono svolte dalla Giunta
Esecutiva della Comunità montana.
Il Comitato di gestione nomina il proprio Segretario
individuandolo tra il personale inquadrato o, in attesa della formazione del
ruolo nominativo regionale, inquadrabile nella tabella A del ruolo
amministrativo di cui all'art. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e in
servizio presso l'U.S.L. con i criteri di cui all'art. 8 dello stesso D.P.R. n.
761 del 1979.
I componenti dell'Ufficio di direzione di cui al successivo
art. 42 non possono ricoprire l'incarico di Segretario del Comitato di gestione.
I componenti del Comitato di gestione hanno diritto di ottenere
copie di tutti gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, salvo i
limiti di legge] (12) .
(12) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 10,L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 14
Attribuzioni del Comitato di gestione.
[Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di
amministrazione dell'unità sanitaria locale, ad eccezione di quelli di
competenza della Assemblea generale.
Spetta, in particolare, al Comitato di gestione:
a) predisporre gli schemi di provvedimenti di cui alla lettera
c) del precedente art. 8 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
b) sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento degli
uffici, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale, vigilando sul loro
funzionamento e riferendo in via ordinaria all'Assemblea generale alla fine di
ogni anno] .
Art. 15
Riunioni del Comitato di gestione.
[Le riunioni del Comitato di gestione sono ordinarie o
straordinarie. Sono ordinarie quelle concordate e programmate dal Comitato di
gestione all'inizio di ogni anno; straordinarie le altre.
Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine
del giorno sono comunicati, a cura del Presidente, ai membri del Comitato almeno
tre giorni prima.
La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta, con
preavviso di almeno 24 ore, dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta
scritta di almeno tre componenti il Comitato, i quali devono obbligatoriamente
indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato.
Nel caso di persistente inattività del Comitato di gestione
ovvero quando benché ne sia stata fatta richiesta nel caso di cui al precedente
comma, il Presidente non provveda alla convocazione dello stesso, il Presidente
della Assemblea generale dispone la convocazione di detto Comitato.
Qualora, nonostante la convocazione imposta dal Presidente
dell'Assemblea generale il Comitato di gestione non si riunisca, l'Assemblea
generale, previa diffida, provvede allo scioglimento ed alla contestuale
ricostituzione dello stesso] .
Art. 16
Modalità della convocazione del Comitato di gestione.
[Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli
atti relativi agli affari posti all'ordine del giorno devono essere depositati
presso la segreteria del Comitato di gestione dalla data di convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio
dei componenti entro i termini indicati nell'articolo precedente.
Il Presidente dovrà munirsi di prova della avvenuta
comunicazione di convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione
rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora il componente, nei
confronti del quale sono state violate le norme di convocazione, sia presente e
dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno.
Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno
eventuali argomenti su richiesta scritta di tre componenti. presentata almeno
cinque giorni prima della data di convocazione.
In caso di urgenza, il Comitato di gestione, con la presenza ed
il consenso di tutti i componenti, può deliberare validamente anche su argomenti
non compresi nell'ordine del giorno] .
Art. 17
Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato di
gestione.
[Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei
componenti.
Il Comitato di gestione delibera validamente a maggioranza. Dei
presenti, tranne che per l'elezione del suo Presidente per la quale e richiesta
la maggioranza dei componenti il comitato stesso] .
Art. 18
Modalità di votazione.
[Le votazioni si svolgono per appello nominale e in ordine
alfabetico.
Quando si tratti di questioni concernenti persone e che
comportino valutazioni ed apprezzamenti personali, la votazione si effettua a
scrutinio segreto.
Nelle votazioni per appello nominale, in caso di parità di
voti, prevale quello del Presidente in quelle a scrutinio segreto, a parità di
voti la deliberazione si intende respinta] .
Art. 19
Obbligo di astensione.
[I componenti il Comitato di gestione non possono prendere
parte a deliberazioni, atti o provvedimenti che riflettono loro interessi
personali o quelli del coniuge ovvero di parenti e affini sino al IV grado,
ovvero interessi di società delle quali siano amministratori o dipendenti, o di
enti di cui abbiano la rappresentanza o vigilanza, ovvero interessi di persone
con le quali abbiano vincoli di società.
Inoltre non possono concorrere a stipulare direttamente o
indirettamente contratti con la unità sanitaria locale.
I componenti del Comitato di gestione non possono assumere
incarichi professionali per conto dell'Unità sanitaria locale] .
Art. 20
Dimissioni per componenti del Comitato di gestione.
[Il Comitato di gestione prende atto delle dimissioni
presentate dai sui componenti. Il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al
Presidente dell'Assemblea generale, che deve, essere immediatamente convocata
per la surroga dei dimissionari.
Le dimissioni non possono essere ritirate, dopo che ne sia
stato preso atto.
Quando risulti dimissionaria almeno la metà dei componenti,
l'Assemblea generale provvede, nel termine massimo di quindici giorni, alla
rielezione dell'intero Comitato di gestione] .
TITOLO II
Organi dell'Unità sanitaria locale
Capo III - Il Presidente del Comitato di gestione
Art. 21
Elezione e funzione del Presidente del Comitato di gestione.
[Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente
a maggioranza assoluta dei componenti; con le stesse modalità viene eletto un
Vice Presidente.
Fino alla elezione del Presidente le relative funzioni vengono
svolte dal componente più anziano di età.
Il Presidente assicura l'esecuzione degli atti del Comitato di
gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza
dell'U.S.L. ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate, nel rispetto del
principio della collegialità, da leggi o regolamenti.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vice Presidente.
Il Comitato di gestione delega ai propri componenti
l'assolvimento di particolari funzioni dell'U.S.L. inerenti ad attività
esecutive, istruttorie o a rilevanza interna, fatti salvi i casi espressamente
previsti dalla legge] (13) .
(13) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 11,L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 22
Provvedimenti di urgenza.
[Il Presidente del Comitato di gestione assume, in caso di
estrema urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato di gestione,
strettamente necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell'U.S.L.
(14) .
Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del
Comitato nella prima seduta successiva, da tenersi entro dieci giorni
dall'adozione dei provvedimenti (15) .
I provvedimenti non sottoposti a ratifica o non ratificati dal
Comitato decadono dal giorno stesso della mancata proposta o ratifica.
Sono fatti salvi gli effetti già verificatisi in esecuzione
degli atti presidenziali adottati per motivi di urgenza, ferma restando
l'eventuale responsabilità diretta e personale del Presidente nonché del
responsabile del settore che abbia effettuato la proposta] .
(14) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 12, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
(15) Comma così sostituito dal secondo
comma dell'art. 12, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
TITOLO II
Organi dell'Unità sanitaria locale
Capo IV - Indennità di funzione
Art. 23
Indennità di funzione ai componenti l'Assemblea generale.
[Ai componenti l'Assemblea generale compete unicamente per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute assembleari o di commissioni
consiliari regolarmente previste nei regolamenti delle UU.SS.LL. ed in un numero
massimo di dodici riunioni all'anno, una indennità di presenza pari a quella
stabilita dalle vigenti norme per i consiglieri comunali di popolazione
corrispondente a quelle del' U.S.L.
Al Presidente dell'Assemblea generale compete una indennità di
funzione pari al 50% rispetto a quella stabilita per i componenti il Comitato di
gestione.
Al Vice Presidente e al Consigliere Segretario compete una
indennità pari al 50% di quella stabilita per il Presidente.
Tali indennità non sono cumulabili con quella di Sindaco o
Assessore comunale.
Al Presidente ed ai componenti l'Assemblea generale si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26 aprile
1974, n. 169 e successive modificazioni] (16) .
(16) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 13, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 24
Indennità di funzione ai componenti il comitato di gestione.
[Al Presidente del Comitato di gestione è corrisposta una
indennità mensile di carica nella misura pari a quella massima prevista dalla
legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni, per i sindaci dei
comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale
dell'Unità sanitaria locale.
Ai componenti del Comitato di gestione è corrisposta una
indennità di carica pari al 50% di quella spettante al Presidente del Comitato
stesso.
Al Presidente ed ai componenti il Comitato di gestione si
applicano inoltre le disposizioni di cui all'art, 7 della legge 26 aprile 1974,
n. 169 e successive modificazioni] .
TITOLO III
Attribuzioni delegate e poteri del Sindaco
Art. 25
Attribuzioni delegate.
[Le attribuzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi
dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono delegate ai comuni,
singoli o associati, ed alle Comunità Montane, che la esercitano, mediante le
UU.SS.LL.
Nell'esercizio di tali funzioni le UU.SS.LL. si atterranno alle
direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dagli Organi
dello Stato.
Al fine di verificare la rispondenza agli indirizzi fissati
dalla Regione, il Presidente del Comitato di gestione è tenuto a trasmettere
alla Giunta regionale trimestralmente l'elenco dei provvedimenti adottati
nell'esercizio delle funzioni delegate.
La Giunta regionale può chiedere copia di tali atti] .
Art. 26
Poteri del Sindaco.
[Nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità
sanitaria locale, rimette al legale rappresentante di questa l'affare in
trattazione, per gli adempimenti istruttori del caso.
Il Sindaco trasmetterà mensilmente all'unità sanitaria locale
l'elenco dei provvedimenti adottati. Il Presidente del Comitato di gestione
dell'unità sanitaria locale potrà richiedere copia di singoli atti.
Per l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e
urgente, il Sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili del settore
dell'unità sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite,
informandone contemporaneamente per iscritto il Presidente del Comitato di
gestione.
Il Sindaco trasmetterà immediatamente al legale rappresentante
dell'unità sanitaria locale copia delle ordinanze emanate] .
TITOLO IV
Strutture multizonali
Art. 27
Presidi e servizi multizonali.
[I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di
riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale. Fino all'entrata in
vigore del piano sanitario regionale, ai soli fini di quanto previsto dall'art.
10 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 23 sono considerati multizonali i
presidi ospedalieri, ubicati nei comuni capoluogo di provincia, già classificati
ospedali regionali a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (17) .
La gestione delle strutture multizonali compete alle UU.SS.LL.
nel cui territorio sono ubicate] .
(17) Comma così sostituito dal primo
comma dell'articolo unico, L.R.
22 agosto 1984, n. 37.
Art. 28
Coordinamento dei presidi multizonali con le Unità sanitarie
locali.
[Allorché l'unità sanitaria locale gestisce presidi o servizi
multizonali gli schemi dei piani e programmi che riguardano l'organizzazione
generale di detti presidi o servizi sono adottati previa consultazione delle
altre UU.SS.LL. interessate.
Queste ultime devono essere obbligatoriamente sentite per tutti
i problemi riguardanti l'accesso ai servizi del presidio o servizio multizonale.
A tale fine gli atti relativi sono inviati alle UU.SS.LL.
interessate, le quali esprimono il proprio parere, formulando eventuali
osservazioni entro il termine di dieci giorni.
Trascorso il predetto termine, il parere si intende espresso
favorevolmente.
In attesa che la legge regionale individui, ai sensi degli
artt. 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i presidi e i servizi
multizonali e le relative aree di riferimento, la competenza a dirimere
eventuali divergenze circa l'obbligo di consultazione previsto dal primo comma
del presente articolo è demandata a specifici provvedimenti del Consiglio
regionale] .
TITOLO V
Distretti sanitari di base
Art. 29
Compiti dei distretti sanitari di base.
[Il distretto sanitario è il riferimento territoriale dove
viene erogata l'assistenza sanitaria di primo livello e di pronto intervento.
Fanno capo ai distretti tutte quelle prestazioni che
interessano i cittadini in modo più comune e frequente, ed in particolare:
- il controllo ed il miglioramento dell' ambiente;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di
profilassi e di disinfezione nonché le altre misure di lotta contro le malattie
trasmissibili
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva,
compresi quelli di igiene mentale;
- le attività diagnostiche e terapeutiche domiciliari e
ambulatoriali;
- la distribuzione dei farmaci;
- la informazione, la promozione sociale e l'educazione dei
cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.
L'organizzazione e l'integrazione dei servizi di base sono
fissati dal piano sanitario regionale] .
Art. 30
Criteri per l'articolazione dei distretti.
[L'Assemblea generale, sentiti i comuni interessati, suddivide
il territorio dell'Unità sanitaria locale in distretti sanitari di base
individuati, di norma per gruppo di popolazione di diecimila abitanti.
Nella individuazione dei distretti sanitari di base l'Assemblea
generale deve tenere conto anche delle caratteristiche demografiche,
geomorfologiche e sociali del territorio e deve operare in modo da assicurare,
in via normale, la corrispondenza tra il territorio del distretto con quello del
Comune e con quello della circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile
1976, n. 278] .
TITOLO VI
Partecipazione e informazione
Art. 31
Partecipazione degli utenti.
[Al fine di assicurare la partecipazione di cui all'art. 13,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Assemblea generale con apposito
regolamento, stabilirà norme per la consultazione delle formazioni sociali,
delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio, degli utenti e dei
rappresentanti degli originari interessi individuati dall'art. 13 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in ordine alla programmazione e alla gestione dei
servizi.
Con lo stesso regolamento dovranno essere ugualmente
disciplinate le attività di consultazione da parte del Comitato di gestione.
A livello di distretto o anche di presidio o servizio in merito
a specifici fondamentali aspetti dell'attuazione dei servizi saranno consultati
gli utenti interessati.
In attesa della regolamentazione, l'Assemblea determinerà con
proprio atto deliberativo le forme e modalità di partecipazione atte ad
assicurare l'adempimento di quanto previsto dai commi precedenti] (18) .
(18) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 14, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 32
Diritto all'informazione dei componenti l'assemblea
generale.
[I componenti dell'Assemblea generale dell'unità sanitaria
locale hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli
organi dell'unità sanitaria locale, nonché di ottenere tutte le informazioni
necessarie per l'esercizio del loro mandato] .
Art. 33
Diritto dei cittadini all'informazione.
[I cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'unità
sanitaria locale hanno diritto, previo rimborso delle spese di riproduzione, di
ottenere copia dei provvedimenti che li riguardano direttamente.
Hanno diritto, altresì, di ottenere copia delle deliberazioni
di interesse generale adottate dal Comitato di gestione e dall'Assemblea
generale] .
TITOLO VII
I controlli dell'Unità sanitaria locale
Art. 34
Controllo sugli atti.
[Il controllo sugli atti delle UU.SS.LL. è esercitato secondo
le norme di cui alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 e successive
modificazioni, in forma decentrata nei capoluoghi di provincia, dalle Sezioni
provinciali di controllo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della precitata
legge regionale, integrata da un esperto in materia sanitaria nominato dal
Consiglio regionale che designerà, altresì, un esperto supplente.
L'organo di controllo di cui al precedente comma, esercita il
controllo anche sugli atti degli enti ospedalieri, fino all'estinzione della
personalità giuridica degli stessi, con le modalità previste dalla legge
regionale 21 gennaio 1972, n. 2 e successive modificazioni] .
Art. 35
Poteri sostitutivi.
[Ove occorra procedere alla rinnovazione del Comitato di
gestione e l'Assemblea generale non provveda entro trenta giorni, il Presidente
della Regione invita l'Assemblea stessa a provvedere entro i successivi trenta
giorni. In mancanza, si procederà ai sensi di legge] .
Art. 36
Poteri sostitutivi nelle materie delegate.
[In caso di inadempienza da parte degli organi dell'unità
sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate il Presidente della
Regione fissa un termine adeguato per il compimento degli atti.
Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale
provvede alla nomina di un commissario ad acta] .
Art. 37
Scioglimento e revoca del Comitato di gestione.
[Qualora il Comitato di Gestione violi ripetutamente norme di
legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del Piano
Sanitario Regionale, il Presidente della Regione invita il Presidente del
Comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.
Ove il Comitato persista nel precedente atteggiamento, la
Giunta regionale invita il Presidente dell'Assemblea generale ad adottare gli
atti per lo scioglimento del Comitato e a provvedere alla sua contestuale
ricostituzione.
Nel caso che l'Assemblea Generale non vi provveda entro venti
giorni, si provvederà ai sensi di legge.
Il Comitato di gestione nel caso in cui non si attenga agli
indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea generale può essere revocato,
su proposta sottoscritta da almeno 2/5 dei suoi componenti, con deliberazione
motivata adottata dall'assemblea generale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La validità della revoca è subordinata alla contestuale
elezione del nuovo Comitato] (19) .
(19) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 15, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 38
Servizio di coordinamento.
[Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale verifica correntemente la
corrispondenza dell'azione della U.S.L. agli indirizzi e criteri della
programmazione sanitaria tramite l'Assessore alla Sanità che riferisce alla
Giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell'Assessorato, anche di Uffici
costituiti in ciascun capoluogo di provincia (20) .
A questi ultimi Uffici - con delibera del Consiglio su proposta
della Giunta - saranno attribuiti compiti informativi, istruttori rispetto agli
interventi della Regione nel riguardi delle UU.SS.LL., e di collaborazione a
sostegno dell'opera, degli Organi e Servizi delle stesse.
Gli uffici provinciali di cui sopra costituiscono articolazione
periferica dell'Assessorato alla Sanità e sono coordinati secondo la materia
degli Uffici centrali dello stesso.
Per il riscontro, di cui al primo comma l'Assemblea della U.S.L
ogni anno invierà all'Assessorato alla Sanità una relazione redatta secondo le
indicazioni deliberate dal Consiglio regionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assessore regionale alla
Sanità relazionerà al Consiglio regionale sull'andamento della gestione
economica, finanziaria e patrimoniale nonché sullo stato di attuazione della
programmazione sanitaria (21) ] .
(20) L'art. 50,
comma 4, L.R.
31 maggio 2001, n. 14 ha disposto che le funzioni residuali degli uffici
provinciali dell'Assessorato alla sanità qui previsti siano svolte
dall'Assessorato regionale alla sanità.
(21) Articolo prima modificato dal primo
comma dell'articolo unico, L.R.
7 gennaio 1981, n. 1 e, successivamente, così sostituito dal primo comma
dell'art. 16, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
TITOLO VIII
Organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali
Art. 39
Servizi.
[L'unità sanitaria locale eroga le prestazioni tramite presidi
e uffici raggruppati in servizi corrispondenti a settori di responsabilità
sanitaria e a settori di responsabilità amministrativa] .
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V, sent.
n. 433 del 30-04-1997, U.S.L. BA 5 c. Larocca.
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 816 del 08-10-1995, Calabrese c. Co.re.co. di Bari
ed altri.
Art. 40
Servizi dell'Unità sanitaria locale.
[In ogni Unità sanitaria locale sono istituiti di norma i
seguenti servizi:
1) Servizi sanitari:
a) igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione
sanitaria, medicina legale. igiene e sicurezza del lavoro (22) ;
b) assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e
gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi (23) ;
c) organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei presidi
ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici (24) ;
d) igiene e assistenza veterinaria;
e) servizio farmaceutico.
2) Servizi amministrativi (25) :
a) affari generali (26) ;
b) amministrazione del personale - organizzazione e metodi (27) ;
c) amministrazione economico-finanziaria;
d) amministrazione del provveditorato, dell'economato e
gestione tecnica;
e) gestione delle convenzioni (28) .
In aggiunta ai predetti potranno essere riconosciuti laddove
già esistenti, o autorizzati se resi necessari in relazione alle caratteristiche
peculiari, delle singole UU.SS.LL., servizi autonomi di igiene e sicurezza del
lavoro, di gestione tecnica o altro servizio. Nelle UU.SS.LL. già dotate di
Ufficio legale, può essere istituito un settore legale autonomo, che risponda
direttamente al Comitato di gestione, cui sono demandati il patrocinio e la
consulenza legale della stessa U.S.L. In riferimento al comma precedente,
competente a decidere è la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, su proposta dell'Assemblea dell'U.S.L.
Ferma restando l'applicazione del primo comma dell'art. 66 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, a ciascun Servizio è preposto un dirigente, in
possesso di titolo di studio specifico, che risponde dell'andamento del proprio
Servizio, nel rispetto delle attribuzioni di coordinamento dei Coordinatori,
direttamente al Comitato di gestione.
Ove i Servizi di igiene e sicurezza del lavoro siano
organizzati in forma autonoma, agli stessi potranno essere preposti funzionari
del ruolo professionale o amministrativo, oltre che sanitario, sempre che in
possesso dei prescritti requisiti.
Nei presidi ospedalieri classificati multizonali, per quanto
concerne la funzionalità interna, la responsabilità sanitaria è affidata a un
dirigente sanitario, la responsabilità amministrativa a un dirigente
amministrativo.
Anche i dirigenti sanitario e amministrativo di cui al comma
precedente sono nominati, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761 e scelti tra i dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali di cui alla
tabella A, quadro 1° dell'allegato n. 2 del succitato D.P.R. n. 761/1979.
Essi fanno parte dell'Ufficio di direzione e del Consiglio
tecnico degli operatori e sono parificati per requisiti, funzioni e trattamento
ai capi servizio.
I Coordinatori amministrativo e sanitario partecipano alle
sedute del Comitato di gestione senza diritto al voto.
I dirigenti dei servizi possono essere chiamati ad intervenire
alle sedute del Comitato di gestione per esprimere il proprio parere in ordine
alla trattazione di argomenti rientranti nelle competenze dei rispettivi
servizi] (29) .
(22) Vedi, anche, quanto disposto
dall'art. 1,L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
(23) Vedi, anche, quanto disposto
dall'art. 1, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
(24) Vedi, anche, quanto disposto
dall'art. 1,L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
(25) Ad integrazione del presente punto,
vedi quanto disposto dall'art. 3, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
(26) Vedi, anche quanto disposto dagli
artt. 1 e 3 della L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
(27) Vedi, anche, quanto disposto
dall'art. 1, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
(28) Vedi, anche, quanto disposto
dall'art. 1, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
(29) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 17, L.R.
27 maggio 1982, n. 23.
Art. 41
Raggruppamento di funzioni omogenee.
[Il piano sanitario regionale indicherà le UU.SS.LL. nelle
quali, a causa della loro ridotta dimensione, i servizi di cui all'articolo
precedente sono unificati in raggruppamenti omogenei in modo da formare non meno
di tre servizi per la responsabilità sanitaria e non meno di tre servizi per la
responsabilità amministrativa.
In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale,
competente a decidere sul raggruppamento dei Servizi di cui al comma precedente,
è la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, anche su
proposta dell'Assemblea dell'U.S.L.] (30) .
(30) Comma aggiunto da primo comma
dell'art. 18, L.R.
27 maggio 1982, n. 23. Per le modalità del raggruppamento di funzioni
omogenee, vedi quanto disposto dall'art. 1, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
Art. 42
Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale.
[I dirigenti dei servizi di cui al precedente art. 40
compongono, collegialmente, l'Ufficio di Direzione dell'Unità sanitaria locale,
che è preposto all'organizzazione, al ed al funzionamento di tutti i servizi
nonché alla direzione del personale.
Il Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, tenuto
conto degli specifici requisiti di professionalità e di esperienza di cui al
terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 8 del
D.P.R 20 dicembre 1979, n. 761 individuerà tra i dirigenti del servizi
amministrativi e i dirigenti del servizi sanitari, un coordinatore
amministrativo e un coordinatore sanitario.
L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di cinque
anni] .
Art. 43
Consiglio tecnico degli operatori.
[In ciascuna unità sanitaria locale è istituito il Consiglio
tecnico degli operatori.
Il Consiglio tecnico degli operatori è organo di consultazione
tecnica del Comitato di gestione ed esprime parere su ogni questione che gli
venga sottoposta dal Comitato medesimo.
Esso deve essere obbligatoriamente sentito sull'acquisto di
attrezzature sanitarie di particolare importanza diagnostica e terapeutica,
nonché sull'istituzione, soppressione e modificazione di servizi sanitari
dell'unità sanitaria locale.
Con la costituzione del consiglio tecnico degli operatori
cessano di funzionare gli organi di consulenza sanitaria operanti all'entrata in
vigore della presente legge, nell'ambito delle competenze trasferite alle
UU.SS.LL.] .
Art. 44
Composizione del Consiglio tecnico degli operatori.
[Il Consiglio tecnico degli operatori è composto dai dirigenti
dei servizi e da due rappresentanti per ciascuno dei ruoli sanitario,
professionale tecnico del personale in servizio presso l'unità sanitaria locale,
eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli.
I componenti elettivi durano in carica tre anni.
Il Consiglio tecnico degli operatori è costituito con
deliberazione del Comitato di gestione.
Esso nomina nel proprio seno un Presidente da scegliersi tra i
membri elettivi e non elettivi] .
Art. 45
Conferenza dei servizi.
[Il Presidente del Comitato di gestione dell'unità sanitaria
locale promuove, una volta l'anno, la conferenza dei servizi, alla quale possono
partecipare tutti gli operatori, per la verifica dell'organizzazione in
relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti].
TITOLO IX
Norme finali e transitorie
Art. 46
Costituzione delle unità sanitarie locali.
[Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce le
UU.SS.LL. secondo gli ambiti territoriali già definiti con legge regionale.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta
regionale, sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale,
adotta, in relazione alle singole UU.SS.LL., le disposizioni previste dall'art.
61, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni
sono disciolti tutti gli enti e consorzi per la gestione dei servizi sanitari a
norma dell'art. 66 della predetta legge n. 833 del 1978] .
Art. 47
Prima convocazione dell'Assemblea generale.
[I comuni consociati provvedono alla nomina dei propri
rappresentanti in seno all'Assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro
trenta giorni dalla data di costituzione delle UU.SS.LL.. Le relative
deliberazioni sono trasmesse, oltre che agli organi di controllo, alla Giunta
regionale.
Il Presidente della Giunta. regionale insedia l'Assemblea
generale quando sia stata designata la maggioranza assoluta dei rappresentanti
dei comuni associati, nominando contemporaneamente commissari ad acta nei comuni
inadempienti al fine della indicazione dei rappresentanti di competenza secondo
le norme di cui al quarto comma dell'art. 6 della presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale fissa, altresì, nel
termine di venti giorni dalla costituzione delle UU.SS.LL., la data della prima
convocazione dell'Assemblea generale delle UU.SS.LL. coincidenti con i comuni
singoli o con le Comunità Montane] .
Art. 48
Prima convocazione del Comitato di gestione.
[Avvenuta l'elezione dei componenti il Comitato di gestione, il
Presidente della Assemblea generale provvede alla convocazione del Comitato
stesso, che deve insediarsi entro dieci giorni dalla su elezione.
In caso di omissione o ritardo, il Presidente della Regione
promuove azione sostitutiva da parte del competente organo di controllo, che la
esercita a norma dell'art. 59, comma 4, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ed
alle condizioni dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833] .
Art. 49
Sede provvisoria dell'Unità sanitaria locale.
[L'Assemblea generale, nella prima riunione che sarà tenuta
presso la sede del Comune più popoloso, fisserà la sede provvisoria dell'unità
sanitaria locale fino all'approvazione del regolamento di cui al precedente art.
11] .
Art. 50
Rinvio.
[Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano le norme di cui al testo unico dalla legge comunale e provinciale,
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive aggiunte e modificazioni] .