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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
35
Data
03/09/1974
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Misure di protezione delle coste in attesa dell' approvazione del piano urbanistico territoriale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 28, Ediz. Straord. del 5 settembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La validità della presente legge è prorogata di due anni, come disposto dal primo comma dell'art. 19, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66. L'intero testo della presente legge è stato successivamente abrogato dall'allegato A, n. 117), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Fino all'approvazione del piano urbanistico territoriale della Regione Puglia di cui all'art. 4 dello statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei comuni non provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché alle altre opere per le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni.

 

Art. 2

Sono ammesse deroghe limitatamente all'esecuzione di opere pubbliche di accesso al mare.

 

Art. 3

L'autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è accordata dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo nulla-osta del presidente della Giunta regionale, e su proposta dell'assessore all'urbanistica.

 

Art. 4

Nel caso di comuni provvisti di piano regolatore generale approvato o di programma di fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo e dal ciglio più elevato sul mare, è subordinata, sino all'approvazione del piano urbanistico territoriale della Regione all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima.

Art. 5

Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 6

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite.

 

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]

L'intero testo della presente legge è stato successivamente abrogato dall'allegato A, n. 117), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.