(1) La validità della presente legge è prorogata di due
anni, come disposto dal primo comma dell'art. 19, L.R.
31 ottobre 1979, n. 66. L'intero testo
della presente legge è stato successivamente abrogato dall'allegato A, n. 117),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Fino all'approvazione del
piano urbanistico territoriale della Regione Puglia di cui all'art. 4 dello
statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei comuni
non provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione
approvati, all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri
dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.
Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le
opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art. 31 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché alle altre opere per
le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni.
Art. 2
Sono ammesse deroghe limitatamente all'esecuzione di opere
pubbliche di accesso al mare.
Art. 3
L'autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è
accordata dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo
nulla-osta del presidente della Giunta regionale, e su proposta dell'assessore
all'urbanistica.
Art. 4
Nel caso di comuni provvisti di piano regolatore generale
approvato o di programma di fabbricazione approvato, fatta eccezione per le
opere pubbliche, ogni licenza per edificare all'interno del demanio marittimo ed
entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo e dal ciglio più elevato sul
mare, è subordinata, sino all'approvazione del piano urbanistico territoriale
della Regione all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani
particolareggiati da parte della Regione medesima.
Art. 5
Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le
licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto,
decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori
prima dell'entrata in vigore della presente legge e che le opere vengano
ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 6
Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme
previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni
irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]
L'intero testo della presente legge
è stato successivamente abrogato dall'allegato A, n. 117), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.