ARTICOLO 1
Art. 1
... (1)
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... (2)
.
(2) Sostituisce il
secondo comma dell'art. 6, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
... (3)
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... (4) .
... (5)
.
... (6)
.
... (7)
.
(4) Sostituisce il
primo comma dell'art. 9, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
(5) Sostituisce il
secondo comma dell'art. 9, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
(6) Sostituisce il
quarto comma dell'art. 9, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
(7) Aggiunge l'ultimo
comma all'art. 9, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
L'art. 10 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è abrogato.
Il Consiglio comunale delibera su un documento
programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a),
b), c) e f), dell'art. 5 e all'art. 7 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di modifica.
Per i comuni compresi nelle classi 1° e 2° della
tabella A allegata alla legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6, il documento programmatico
preliminare può essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi
termini stabiliti dal presente articolo possono essere raddoppiati.
Il documento programmatico preliminare è
depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione,
presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a
mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.
Durante il periodo di deposito chiunque può
prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte
specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli enti pubblici
interessati all'uso del territorio sono tenuti a comunicare al comune i loro
programmi su base pluriennale.
Nel medesimo periodo il comune promuove
specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì
trasmette il documento alla Giunta regionale, alla provincia ed alla eventuale
comunità montana.
Nei trenta giorni successivi alla data della
comunicazione del documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma
precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in
considerazione da parte del comune in sede di formazione del P.P.A..
Trascorso inutilmente tale termine il documento
si intende accettato.
Il predetto termine non potrà essere interrotto
o sospeso da alcuna causa.
Entro i novanta giorni successivi al termine di
cui al precedente settimo comma il comune formula il P.P.A. e lo approva.
La delibera di approvazione del P.P.A. è
soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.
Nei trenta giorni successivi all'approvazione,
il P.P.A. viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta regionale ed
altri enti interessati, ed è altresì depositato presso la segreteria comunale
per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.
Art. 4
... (8)
.
... (9)
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(9) Aggiunge il primo
comma all'art. 14, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
... (10)
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Art. 7
... (11)
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... (12)
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... (13)
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... (14)
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... (15)
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(15) Sostituisce il
penultimo comma dell'art. 24, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
... (16)
.
... (17)
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L'ultimo comma dell'art. 30 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6 viene abrogato.
Art. 14
... (18)
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... (19)
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... (20)
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... (21)
.
In calce alla tabella L allegata alla legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6 si aggiunge quanto segue:
«Per gli indici di fabbricabilità fondiaria e
territoriale inferiori o superiori a quelli tabellari, si applica la seguente
formula:
|
1 - R |
|
ift = iff |
______ |
|
|
1 + iff |
S |
|
|
K |
|
|
|
con ift = indice di fabbricabilità territoriale;
iff = indice di fabbricabilità fondiaria;
R = incidenza strade calcolata = 10%;
S = aree per servizi pari a 18 mq abitante o a
12 mq/ab;
K = cubatura per abitante insediate (K = 80
mc/ab o K = 100 mc/ab).
Art. 19
La validità della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 35 «Misure di protezione delle coste
in attesa dall'approvazione del piano urbanistico territoriale» è prorogata di
due anni.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.