(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
111), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per le finalità di cui
all'art. 1 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente «Adeguamento della
legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione
e lo sviluppo, della ricettività alberghiera e turistica», è autorizzato,
nell'anno finanziario 1974, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800.000.000 iscritto
al cap. 297 «Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature
ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.
Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio
finanziario 1974, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi,
possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.
Art. 3
Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità
previste dall'art. 2 della citata legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16.
Art. 4
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello
statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.]
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato A, n. 111), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.