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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
44
Data
30/12/1974
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente << Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 39 del 31 dicembre 1974.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 111), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente «Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo, della ricettività alberghiera e turistica», è autorizzato, nell'anno finanziario 1974, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.

 

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800.000.000 iscritto al cap. 297 «Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1974, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

 

Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

 

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.]

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 111), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.