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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
46
Data
30/12/1974
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Concessione di contributi alle Sezioni Provinciali della Unione Italiana Ciechi della Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 39 del 31 dicembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 4, L.R. 11 gennaio 1994, n. 2.

 ARTICOLO 1

[La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell' Unione Italiana Ciechi operanti in Puglia un contributo annuo di L. 150 milioni per il raggiungimento delle seguenti finalità anche con mezzi e apparecchiature proprie:

a) contribuire alla profilassi della cecità, promuovendo ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e divulgativa idonea allo scopo;

b) promuovere l' istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;

c) promuovere l' organizzazione del lavoro individuale e collettivo;

d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi di vista;

e) tutelare in ogni campo interessi morali ed economici dei privi di vista.

ARTICOLO 2

Le domande per la concessione del contributo previsto dal successivo art. 3 devono pervenire alla Regione Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico - amministrativa del programma che si intende realizzare durante l' anno, approvato dall' Organo statutario provinciale dell' Unione Italiana Ciechi;

b) elenco delle apparecchiature che si intendono acquistare per il raggiungimento delle finalità di cui all' art. 1;

c)  resoconto dell' attività svolta nell' anno precedente, approvata dal medesimo Organo;

d) elenco delle apparecchiature acquistate durante l' esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

ARTICOLO 3

Il contributo annuale previsto dall' art. 1 viene così ripartito fra le cinque sezioni provinciali  dell’Unione:

a) L. 50.000.000 in parti uguali;

b) L. 50.000.000 in rapporto al numero dei ciechi assistiti rilevato dai dati forniti dalle competenti Prefetture;

c) L. 50.000.000 in parti uguali.

La destinazione del fondo indicato alla lettera c) è vincolata a formali specifiche scelte operate dal Consiglio regionale dell' Unione.

ARTICOLO 4

Per ottenere il contributo relativo all' anno 1974 le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione prevista dallo art. 2.

ARTICOLO 5

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si farà fronte, per l' esercizio finanziario 1974, mediante istituzione nel corrispondente bilancio di previsione, del cap.139 bis avente ad oggetto: “ Contributo alle Sezioni Provinciali dell' Unione Italiana Ciechi”.

A detto stato di previsione delle spese di bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 139/ bis (nuova istituzione) “ Contributo alle Sezioni Provinciali dell' Unione Italiana Ciechi” in aumento L. 150.000.000

cap. 324/ 2 “ Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” in diminuzione L. 150.000.000

ARTICOLO 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

            Data a Bari, addì 30 dicembre 1974.

 

 

La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 4, L.R. 11 gennaio 1994, n. 2.