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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
2
Data
11/01/1994
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 9 del 14 gennaio 1994
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

La legge già  modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001,  e dalla l.r. 11/2004art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24,  a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.La legge già  modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001,  e dalla l.r. 11/2004art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24,  a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.

 

ARTICOLO 1*

*Articolo già sostituito dall’art. 1 della l.r. 4/2001,dall’art. 1 della l.r. 11/2004e così sostituito dall’art. 43 della l.r. 1/2005


1 Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della Puglia delle sottoelencate associazioni riconosciute:


a) Unione italiana ciechi 23 %


b) Ente nazionale protezione assistenza sordomuti 9 %


c) Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori 12 %


d) Associazione nazionale vittime civili di guerra 3 %


e) Unione nazionale mutilati per servizio 12 %


f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 15 %

g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 13 %


h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra 3 %


i) Associazione italiana stomizzati 4 %


j) Federazione associazione nazionale disabili 2 %


k) Associazione italiana ciechi di guerra 4 %.

ARTICOLO 2

(Documentazione)

1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:

a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno ,(1) a firma del legale rappresentante regionale;

b) bilancio consuntivo dell' anno precedente approvato dagli organi statutari;

c) relazione sull' attività svolta.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo - contabili.

3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l' automatica esclusione dell' associazione inadempiente dalla assegnazione del contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale  rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dall' erogando contributo.

(1) Il termine è stato differito dall’art. 9, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17, per gli anni 2004 e 2005, a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

ARTICOLO 3

1. Per l' anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

1. E' abrogata la l.r 30 dicembre 1974, n. 46 << Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell' Unione Italiana Ciechi della Puglia >>,

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, quantificati per l' anno 1993 in  L. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 << Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi >> del bilancio per l' esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.