La
legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43,
dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c.
24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.La
legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43,
dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c.
24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.
ARTICOLO
1*
*Articolo già sostituito dall’art. 1 della
l.r. 4/2001,dall’art. 1 della l.r. 11/2004e così sostituito dall’art. 43 della
l.r. 1/2005
1 Allo scopo di favorire l'attività di
rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli
113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382), annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate,
riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della
Puglia delle sottoelencate associazioni
riconosciute:
a)
Unione italiana ciechi 23 %
b)
Ente nazionale protezione assistenza sordomuti 9 %
c)
Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori 12
%
d)
Associazione nazionale vittime civili di guerra 3
%
e)
Unione nazionale mutilati per servizio 12 %
f)
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 15
%
g)
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 13
%
h)
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra 3
%
i)
Associazione italiana stomizzati 4 %
j)
Federazione associazione nazionale disabili 2 %
k) Associazione italiana ciechi di guerra 4
%.
ARTICOLO
2
(Documentazione)
1. I contributi sono concessi
con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al
precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della
seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi
Sociali:
a) domanda da presentare entro
il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno ,(1) a firma del legale
rappresentante regionale;
b) bilancio consuntivo dell'
anno precedente approvato dagli organi statutari;
c) relazione sull' attività
svolta.
2. Entro il 31 marzo di ciascun
anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la
relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria -
che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme
amministrativo - contabili.
3. La mancata o irregolare
rendicontazione delle spese sostenute comporta l' automatica esclusione dell'
associazione inadempiente dalla assegnazione del contributi ed il recupero, a
termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione
corrispondente dall' erogando contributo.
(1) Il termine è stato differito
dall’art. 9,
L.R.
2 dicembre 2005, n. 17, per gli anni 2004 e 2005, a
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge.
ARTICOLO
3
1. Per l' anno in corso la
documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO
4
1. E' abrogata la l.r 30 dicembre 1974, n. 46 << Concessione di
contributi alle sezioni provinciali dell' Unione Italiana Ciechi della Puglia
>>,
ARTICOLO
5
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'
applicazione della presente legge, quantificati per l' anno 1993 in L.
660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al
Cap. 0784020 << Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza
degli invalidi >> del bilancio per l' esercizio finanziario 1993 della
Regione Puglia.
2. Per gli anni successivi si
provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di
previsione.