(1) La presente legge è stata abrogata dell'art.2 ,
L.R.
13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 70 .
Art. 1
[La Giunta regionale è
autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei
servizi veterinari comunali e consorziali nonché per il funzionamento delle
condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge regionale
dei servizi veterinari.
Art. 2
In particolare i contributi possono essere corrisposti sulla
spesa:
a) per l'acquisto di attrezzature e di materiale
igienico-sanitario necessario ad assicurare l'idoneo svolgimento dei servizi di
profilassi zooiatrica e per la lotta contro le zoonosi;
b) per l'acquisto di impianti mobili destinati per la
disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonché per l'acquisto dei
materiali disinfettanti e disinfestanti;
c) per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature
dei canili comunali e consorziali;
d) per l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle
attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli
impianti per l'incenerimento e la distruzione di materiali patologici o di carni
e di altri prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;
e) per l'impianto e l'attrezzatura dei laboratori per le
ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi
di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;
f) per l'acquisto dello strumentario e del materiale necessario
per il prelevamento di campioni da inviare ai laboratori specializzati;
g) per l'esecuzione delle campagne profilattiche;
h) per l'assicurazione dei veterinari comunali e consorziali e
del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il
rischio di contrarre malattie trasmettibili dagli animali.
Art. 3
Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i
comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi
macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 3
agosto 1949, n. 589 e della legge 1° marzo 1968, n. 217, per quanto
riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico-sanitari
e l'impianto dei laboratori.
Sono altresì esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed
e) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti
con nuovi impianti, o, a motivo dell'inidoneità della loro ubicazione o perché
le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia
ritenuta conveniente dall'assessorato regionale alla sanità.
Art. 4
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art.
2 devono essere presentate con il piano annuale degli interventi dai comuni e
consorzi di comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.
La Giunta regionale predispone entro il successivo mese di
aprile un piano regionale di interventi, da sottoporre al parere della
competente commissione consiliare, prima della approvazione definitiva di parte
della Giunta medesima(.
Art. 5
L'attuazione del piano di interventi previsto dall'articolo
precedente è demandata all'assessorato regionale alla sanità che effettua
altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziari ai sensi della
precedente legge, tramite gli uffici del veterinario provinciale e altri organi
tecnici periferici della Regione.
Art. 6
Per l'anno 1973 i termini previsti dal primo e secondo comma
del precedente art. 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla
pubblicazione della presente legge nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.
Art. 7
la spesa prevista dalla presente legge per l'anno 1973
calcolata in L. 433.000.000 farà carico al cap. 134 «Sussidi ai comuni per i
servizi veterinari e contributi per le condotte veterinari e disagiate» del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per il 1973.
L'attuale dotazione del cap. n. 134 è aumentata di lire
400.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 230 del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge
regionale 5 maggio 1973, n. 10.
La somma di L. 413.000.000 resta impegnata per le finalità di
cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso dell'esercizio
finanziario per il 1974.
Art. 8
a presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto.
Art. 9
La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.]
L’intero testo della presente legge
è stata abrogata dell'art.2 , L.R.
13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 70 .