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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
1974
Numero
4
Data
17/12/1974
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Attuazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

 1

1

Le domande relative alla concessione dei contributi alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10, vanno presentate non oltre    il 30 aprile e indirizzate al Presidente della Giunta.

2

A corredo della domanda di cui al precedente articolo, in carta semplice e a firma del rappresentante dell'Ente culturale dell'associazione, vanno allegati i seguenti documenti:

a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o della Associazione;

b) una relazione documentata sulle attività (congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie) di interesse regionale svolte nell'anno precedente;

c) il programma delle attività previste.

3

L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura.

4

L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura trasmette alla, Giunta, per l'adozione dei provvedimenti relativi, le proposte e i pareri in ordine alle istanze presentate.

5

Le proposte e i pareri di cui all'articolo precedente sono formulati in aderenza al criteri di massima concordati dalla Giunta con la commissione Consiliare Permanente competente per materia in sede di approvazione del presente regolamento, e cioè tenendo conto delle attività rivolte:

a) al rilevamento dei “beni culturali" della Regione;

b) alla illustrazione e conoscenza delle bellezze naturali e del patrimonio culturale della Regione;

c) all’aggiornamento culturale del giovani e del lavoratori;

d) alla lotta contro l'analfabetismo;

e) all'impiego del tempo libero con precipue finalità culturali;

f) all'associazionismo giovanile a scopo culturale e sociale;

g) allo sviluppo e conoscenza del progresso scientifico e tecnico;

h) alla conoscenza della produzione artistica corrente, con particolare riguardo ad autori nati o operanti nella Regione;

i) alla conoscenza ed esaltazione del patrimonio e delle tradizioni popolari della Regione;

l)  alla promozione dei rapporti culturali con altre Regioni e Paesi.

6

Gli Enti culturali e le Associazioni che abbiano fruito dei contributi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10 sono             tenuti    a trasmettere all'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, entro e non oltre il 31 marzo una relazione circa     l'impiego del contributi regionali ricevuti. In mancanza la Giunta procederà al recupero del contributo erogato.

7

Nei casi in cui i contributi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10 fossero impiegati anche per la stampa di atti o rendiconti di congressi e convegni o di "cataloghi" o "guide" di mostre ed esposizioni, gli Enti culturali e le Associazioni beneficiari sono tenuti a destinare un esemplare della pubblicazione a ciascuna delle seguenti biblioteche: del Consiglio regionale; Provinciale di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce; Civica di Taranto.

            Dato a Bari, addì 17 dicembre 1974