(1) La
presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
31 agosto 1981, n. 49.
ARTICOLO
1
[La Regione assegna contributi
alle Province ed ai Comuni in proporzione agli oneri sopportati da ciascun Ente
per assicurare viaggi gratuiti o agevolati sui mezzi di trasporto extraurbani ai
lavoratori ed agli studenti.
ARTICOLO
2
Il contributo regionale verrà
erogato in proporzione agli oneri sopportati dagli Enti Locali con carico al
bilancio dell' esercizio 1974, per i trasporti dei lavoratori, con carico ai
bilanci degli esercizi 1974 e 1975 per i trasporti degli studenti frequentanti
gli anni scolastici 1973- 74 e 1974- 75.
ARTICOLO
3
La Giunta Regionale sentito il
parere della 5 Commissione, fisserà i criteri di ammissibilità e le proporzioni
di riparto del fondo disponibile fra le Province ed i Comuni che avanzeranno
documentata richiesta di rimborso per le agevolazioni concesse nel rispettivo
ambito territoriale, con priorità per gli oneri relativi al rimborso integrale
degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli Enti Locali
necessitati all' organizzazione del trasporto agevolato.
ARTICOLO
4
Gli Enti Locali possono
destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese
private o pubbliche o di Enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con
questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuità o la riduzione delle
spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti.
ARTICOLO
5
All' onere derivante dalla
attuazione della presente legge, fissato per l' anno 1974 in L. 1.500.000.000 si
farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/ 2 “ Fondo globale per il
finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione “ dello
stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.
La competenza della spesa
medesima e' a carico dello esercizio in cui la presente legge sarà
perfezionata.
Per gli esercizi successivi al
1974 gli oneri saranno determinati con legge di approvazione dei relativi
bilanci, nei limiti dello stanziamento previsti al 1° comma del presente
articolo.
ARTICOLO
6
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Data a Bari addì, 5 febbraio 1975]
La presente legge è stata abrogata dal primo comma
dell'art. 2, L.R.
31 agosto 1981, n. 49.