(*) Vedi
note
Vedi anche la L.R.
25 agosto 2003, n. 17 e l'art.
50, comma 2, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
ARTICOLO
1
(Finalita')
[La Regione Puglia, in attesa
della legge quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge
regionale di riordino della materia ai sensi dell' articolo 25 del DPR 616/
1977, promuove, inserendole nella visione globale dei servizi sociali sul
territorio, iniziative atte a garantire all' anziano le necessarie condizioni
che consentono il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo
diritto ad un' esistenza dignitosa.
ARTICOLO
2
(Obiettivi ed impegni della
Regione)
Nel quadro di una
programmazione organica dei servizi sociali di base per la intera comunità, al
fine di rendere operante tale diritto;
la Regione:
a) promuove e sostiene lo
sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere
territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei
cittadini che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti
fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le
abituali relazioni sociali e umane;
b) promuove, stimola e sostiene
le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di
emarginazione;
c) sollecita ed agevola la
trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti in favore degli anziani
ed il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
d) assicura agli utenti l'
effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore
e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.
La
Regione inoltre:
1) promuove indagini,
rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane,
riservando per tale fine non più dello 0,25% del fondo annuale di finanziamento
della presente legge;
2) promuove e sostiene
iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
- riqualificare la figura e la
funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
- facilitare la preparazione
psicologica sociale e culturale alla terza età;
- prevenire e circoscrivere le
alterazioni psicofisiche della senescenza;
3) promuove e realizza, nell'
ambito delle norme della LR
n. 54/ 78, la
formazione e l' aggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire
nei servizi in favore degli anziani, ivi compreso il personale proveniente dagli
Enti soppressi che gia' svolgevano attività assistenziale ai sensi del DPR 616/
1977.
ARTICOLO
3
(Tipologia dei
servizi)
I servizi sociali per gli
anziani a carattere socio - sanitario si dividono ed articolano in:
1) Servizi
aperti:
a) servizio di segretariato
sociale;
b) assistenza economica;
c) assistenza abitativa;
d) assistenza
domiciliare;
e) assistenza ambulatoriale;
f) centro aperto
polivalente;
2) Servizi
residenziali:
a) soggiorni di vacanze e di
cura;
b) comunità alloggio;
c) case albergo;
d) case di riposo;
e) case protette per non
autosufficienti.
ARTICOLO
4
(Segretariato
sociale)
Il servizio di segretariato
sociale polivalente e' volto ad assicurare al cittadino l' informazione, l'
orientamento e l' assistenza necessaria per la fruizione delle risorse
disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l' accesso alle
stesse.
Detto servizio deve funzionare
a livello di quartiere o di Comune a seconda l' ampiezza del territorio da
servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento
con le problematiche singole e collettive.
Il servizio di segretariato
sociale polivalente deve altresì promuovere interventi finalizzati all' assunzione di dati conoscitivi
sulla natura e l' insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività
dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la
partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei
servizi.
ARTICOLO
5
(Assistenza
economica)
L' assistenza economica ha il
fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al verificarsi
dell' età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità
e di evitare il ricovero in Istituto.
Essa si attua, di norma,
attraverso, la concessione di contributi che devono avere carattere di
tempestività e di temporaneità, ad integrazione del minimo vitale determinato da
apposita Commissione comunale.
Possono essere erogati
contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno e' tale da non
permettere un' autonoma vita all' interno della propria comunità, in alternativa
ad ospitalità istituzionali.
All' anziano autosufficiente,
al fine di evitarne l' isolamento sociale, si può assicurare l' avvio o la
continuazione di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico,
facendolo così, sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio -
culturale.
ARTICOLO
6
(Assistenza
abitativa)
Per favorire la permanenza
dell' anziano nell' ambiente originario, l' assistenza abitativa si esplica,
anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero
edilizio, mediante:
a) interventi di manutenzione e
di miglioramento delle strutture abitative;
b) riserva di una aliquota di
appartamenti dell' edilizia economica e popolare.
ARTICOLO
7
(Assistenza
domiciliare)
Il servizio di assistenza
domiciliare ha lo scopo di evitare l' allontanamento dell' anziano dal proprio
domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.
Il servizio domiciliare si
articola in:
- prestazioni di tipo igienico
sanitario ed infermieristico;
- prestazioni di tipo
domestico;
- prestazioni di carattere
socio - assistenziale.
ARTICOLO
8
(Assistenza ambulatoriale
geriatrica)
Il servizio ambulatoriale
geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura
prestazioni finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione nell' ambito
delle funzioni del Centro Aperto Polivalente, previsto dal successivo art.
9.
Tale servizio deve poter
disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano
in costanza di ospedalizzazione.
ARTICOLO
9
(Centro Aperto
Polivalente)
Il Centro Aperto Polivalente e'
una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone
anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.
Il Centro Aperto Polivalente si
caratterizza:
a) come luogo di incontro
sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
b) come centro di servizi di
ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);
c) come base operativa per la
realizzazione dei servizi domiciliari;
d) come centro propulsore di
iniziative di penetrazione nelle strutture chiuse per
anziani;
e) come centro di attività e di
terapia occupazionale, nel quadro generale di un servizio di assistenza
ambulatoriale. Il Centro Aperto Polivalente deve disporre di mezzi di
trasporto.
ARTICOLO
10
(Soggiorni di vacanze e
cure)
I soggiorni di vacanze e cure
costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate anche in forme
autogestite, allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere
periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per
le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative
confacenti al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti
sociali.
ARTICOLO
11
(Comunità
alloggio)
Le comunità alloggio sono
servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 6 alle 10
persone, le quali si gestiscono autonomamente.
I comuni, singoli o associati,
possono, al fine di evitare l' istituzionalizzazione degli anziani in case di
riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone
urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi
sociali.
Al fine di assicurare l'
assistenza socio – sanitaria agli ospiti, la Comunità alloggio dovrà collegarsi
con i relativi presidi territoriali di base.
ARTICOLO
12
(Casa albergo)
Le case albergo si
caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie od
anziani soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che
centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi
territoriali di base.
Le case albergo sono aperte a
tutte le altre categorie di cittadini che si trovino in particolare stato di
bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della
struttura.
ARTICOLO
13
(Case di
riposo)
In carenza di altre forme di
assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani
autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente
fornite di servizi socio - assistenziali e collegate con i servizi sanitari di
base.
Fra le strutture di cui al
comma precedente sono comprese le case di riposo dell' Opera Nazionale
Pensionati d' Italia( ONPI) trasferite e che saranno attribuite, con apposita
legge regionale, in proprietà ai rispettivi comuni competenti per
territorio.
Tutte le case di riposo devono
avere un regolamento tecnico - assistenziale per l' attuazione delle singole
forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla
organizzazione e gestione della vita di istituto.
Tali strutture devono avere una
localizzazione in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dell'
anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante, come
sedi di servizi aperti alla popolazione.
ARTICOLO
14
(Case
protette)
Le case protette sono strutture
istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane
non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio
nucleo familiare o nel proprio alloggio.
Agli ospiti delle case protette
devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le
necessarie prestazioni sanitarie medico - generiche e
specialistiche.
ARTICOLO
15
(Standards strutturali
organizzativi)
Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, fissa con regolamento* gli standards strutturali
organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi istituiti con la presente
legge che dovranno comunque agire in coordinamento con i presidi sanitari
territoriali di base.
* Vedi Regolamento
regionale 9 maggio 1983, n. 1
ARTICOLO
16
(Destinatari dei servizi e
delle provvidenze)
I servizi, le provvidenze e gli
interventi socio - sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono
rivolti a tutte le persone anziane che, per particolari condizioni socio -
sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessità di fruirne anche mediante
propri contributi.
E' considerato anziano il
cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di
vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa
proficuamente esercitare attività lavorative.
Il servizio e' gratuito per
tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei
trattamenti minimi di pensione erogati dall' INPS.
Per gli anziani con reddito
superiore a tali limiti si procederà secondo criteri determinati dalla Giunta
regionale, sentita la
Commissione consiliare competente.
ARTICOLO
17
(Gestione sociale dei
servizi)
I Comuni, singoli o associati,
assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane
attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori
dei servizi pubblici o di iniziative socializzate riconosciute e dei sindacati
di categoria esistenti nel territorio.
Le modalità di gestione
indicate al comma precedente si applicano anche nelle IIPPAABB.
ARTICOLO
18
(Iniziative di
volontariato)
Ai fini del raggiungimento
degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi della
collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.
ARTICOLO
19
(Competenze dei
Comuni)
I Comuni, singoli o associati,
partendo dall' analisi degli standards di servizi esistenti sul territorio,
devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere
effettivo l' esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al
recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale,
puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul
piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal fine provvedono:
- a formulare piani (annuali e
poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della
popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei
cittadini e delle organizzazioni sindacali e degli organismi giuridicamente
riconosciuti eventualmente presenti nel territorio ed operanti nella materia di
cui alla presente legge;
- a realizzare, nel territorio
di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali
per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e
facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi pubblici e
privati esistenti;
- a coordinare, nel quadro di
una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore
degli anziani da parte delle IIPPAABB offrendo ad esse azione di consulenza;
- a regolamentare le modalità
per l' accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane
adottando i conseguenti provvedimenti;
- ad adeguare gli standards
strutturali, organizzativi e tecnico - funzionali dei servizi residenziali e a
controllare il loro rispetto da parte degli enti ed Istituzioni pubbliche e
private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di
ricovero agli Enti, alle istituzioni, ad associazioni che provvedono all'
ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia
temporaneo che permanente;
- ad assegnare alla famiglia
dell' assistibile o a quella che assume l' obbligo di ospitarlo un contributo
finanziario;
- ad erogare contributi alle
comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale
a carattere sia temporaneo che permanente.
ARTICOLO
20
(Autorizzazioni)
Le strutture pubbliche e
private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno
essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare l'
idoneità all' esercizio delle attività e saranno inserite in apposito albo
regionale, tenuto a cura dell' assessorato regionale ai Servizi
Sociali.
L' esercizio e la gestione di
nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge e che
comunque potranno ospitare al massimo 25 persone, sono soggette a preventiva
autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale.
La
Giunta regionale, sentita
la
Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità ed i
criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai commi
precedenti. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente
della Giunta regionale emette apposito decreto di iscrizione all' albo
regionale.
ARTICOLO
21
(Abrogazioni)
Le disposizioni, per la parte
relativa all' assistenza agli anziani, delle LLRR
n. 36/ 78 e
n.
28/ 79 sono
abrogate e la materia e' disciplinata dalla presente
legge.
ARTICOLO
22
(Delega all'
assessore)
Il Presidente della Giunta, con
proprio decreto, può delegare all' Assessore al ramo per le competenze di cui
alla presente legge.
ARTICOLO
23
(Criteri per il riparto dei
finanziamenti)
La
Regione, con provvedimento di Giunta,
ripartisce annualmente una quota pari al 70% del fondo disponibile tra tutti i
Comuni per gli interventi gia' di competenza regionale e attribuiti ai Comuni in
virtù degli artt. 22 e 25 del DPR 616/ 1977.
Detto riparto deve osservare i
seguenti parametri:
a) 2/ 10 in base alla popolazione
residente;
b) 4/ 10 in base all' incidenza
della popolazione anziana su quella residente;
c) 4/ 10 in base al numero dei
cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell' art. 16.
Per la parte residua delle
risorse finanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione finanzia, con apposito
piano, specifiche forme di intervento che i comuni intendano realizzare,
trasformare o adeguare.
Alla fine di ogni esercizio le
somme chieste e/ o assegnate e non investite dai singoli Comuni per il
conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, saranno accantonate
in un fondo speciale permanente a
disposizione dell' assessorato regionale ai Servizi Sociali per il finanziamento
di interventi e progetti sperimentali nel settore.
ARTICOLO
24
(Istanze di
finanziamento)
I Comuni, singoli o associati,
per accedere ai finanziamenti previsti dall' ultimo comma dell' articolo
precedente, devono presentare, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita
richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consiliare da cui
si rilevi:
a) le specifiche forme di
intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
b) lo stato della situazione
esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi
in favore degli anziani;
c) la dotazione di personale
dei servizi gia' operanti e quella necessaria per la realizzazione delle
specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e
aggiornamento del personale stesso;
d) gli oneri finanziari
relativi.
Nell' accoglimento delle
istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa
relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente
sprovvisti.
Sulla base delle richieste dei
Comuni, il Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il
piano di riparto dei finanziamenti di cui all' ultimo comma del precedente
articolo.
ARTICOLO
25
(Norma
finanziaria)
Omissis
ARTICOLO
26
(Norma
transitoria)
In sede di prima applicazione
della presente legge, le istanze dei Comuni, di cui all' art. 24, dovranno
essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.]