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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
49
Data
31/08/1981
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 settembre 1981, n. 79, S.O. La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera a), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(*) Vedi note

Vedi anche la L.R. 25 agosto 2003, n. 17 e l'art. 50, comma 2, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

ARTICOLO 1

(Finalita')

[La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia ai sensi dell' articolo 25 del DPR 616/ 1977, promuove, inserendole nella visione globale dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all' anziano le necessarie condizioni che consentono il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo diritto ad un' esistenza dignitosa.

ARTICOLO 2

(Obiettivi ed impegni della Regione)

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per la intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto;  la Regione:

a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali relazioni sociali e umane;

b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;

c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme aperte di intervento;

d) assicura agli utenti l' effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.

La Regione inoltre:

1) promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, riservando per tale fine non più dello 0,25% del fondo annuale di finanziamento della presente legge;

2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:

- riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;

- facilitare la preparazione psicologica sociale e culturale alla terza età;

- prevenire e circoscrivere le alterazioni psicofisiche della senescenza;

3) promuove e realizza, nell' ambito delle norme della LR n. 54/ 78, la formazione e l' aggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani, ivi compreso il personale proveniente dagli Enti soppressi che gia' svolgevano attività assistenziale ai sensi del DPR 616/ 1977.

ARTICOLO 3

(Tipologia dei servizi)

I servizi sociali per gli anziani a carattere socio - sanitario si dividono ed articolano in:

1) Servizi aperti:

a) servizio di segretariato sociale;

b) assistenza economica;

c) assistenza abitativa;

d) assistenza domiciliare;

e) assistenza ambulatoriale;

f) centro aperto polivalente;

2) Servizi residenziali:

a) soggiorni di vacanze e di cura;

b) comunità alloggio;

c) case albergo;

d) case di riposo;

e) case protette per non autosufficienti.

ARTICOLO 4

(Segretariato sociale)

Il servizio di segretariato sociale polivalente e' volto ad assicurare al cittadino l' informazione, l' orientamento e l' assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l' accesso alle stesse.

Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune a seconda l' ampiezza del territorio da servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole e collettive.

Il servizio di segretariato sociale polivalente deve altresì promuovere interventi finalizzati  all' assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l' insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.

ARTICOLO 5

(Assistenza economica)

L' assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al verificarsi dell' età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in Istituto.

Essa si attua, di norma, attraverso, la concessione di contributi che devono avere carattere di tempestività e di temporaneità, ad integrazione del minimo vitale determinato da apposita Commissione comunale.

Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno e' tale da non permettere un' autonoma vita all' interno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali.

All' anziano autosufficiente, al fine di evitarne l' isolamento sociale, si può assicurare l' avvio o la continuazione di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico, facendolo così, sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio - culturale.

ARTICOLO 6

(Assistenza abitativa)

Per favorire la permanenza dell' anziano nell' ambiente originario, l' assistenza abitativa si esplica, anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative;

b) riserva di una aliquota di appartamenti dell' edilizia economica e popolare.

ARTICOLO 7

(Assistenza domiciliare)

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l' allontanamento dell' anziano dal proprio domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.

Il servizio domiciliare si articola in:

- prestazioni di tipo igienico sanitario ed infermieristico;

- prestazioni di tipo domestico;

- prestazioni di carattere socio - assistenziale.

ARTICOLO 8

(Assistenza ambulatoriale geriatrica)

Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura prestazioni finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione nell' ambito delle funzioni del Centro Aperto Polivalente, previsto dal successivo art. 9.

Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di ospedalizzazione.

ARTICOLO 9

(Centro Aperto Polivalente)

Il Centro Aperto Polivalente e' una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

Il Centro Aperto Polivalente si caratterizza:

a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;

b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);

c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari;

d) come centro propulsore di iniziative di penetrazione nelle strutture chiuse per anziani;

e) come centro di attività e di terapia occupazionale, nel quadro generale di un servizio di assistenza ambulatoriale. Il Centro Aperto Polivalente deve disporre di mezzi di trasporto.

ARTICOLO 10

(Soggiorni di vacanze e cure)

I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate anche in forme autogestite, allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.

ARTICOLO 11

(Comunità alloggio)

Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 6 alle 10 persone, le quali si gestiscono autonomamente.

I comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare l' istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Al fine di assicurare l' assistenza socio – sanitaria agli ospiti, la Comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.

ARTICOLO 12

(Casa albergo)

Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie od anziani soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.

Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovino in particolare stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.

ARTICOLO 13

(Case di riposo)

In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio - assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.

Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case di riposo dell' Opera Nazionale Pensionati d' Italia( ONPI) trasferite e che saranno attribuite, con apposita legge regionale, in proprietà ai rispettivi comuni competenti per territorio.

Tutte le case di riposo devono avere un regolamento tecnico - assistenziale per l' attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dell' anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante, come sedi di servizi aperti alla popolazione.

ARTICOLO 14

(Case protette)

Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti delle case protette devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico - generiche e specialistiche.

ARTICOLO 15

(Standards strutturali organizzativi)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa con regolamento* gli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi istituiti con la presente legge che dovranno comunque agire in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.

            * Vedi Regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1

ARTICOLO 16

(Destinatari dei servizi e delle provvidenze)

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio - sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che, per particolari condizioni socio - sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessità di fruirne anche mediante propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorative.

Il servizio e' gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall' INPS.

Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procederà secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 17

(Gestione sociale dei servizi)

I Comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi pubblici o di iniziative socializzate riconosciute e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.

Le modalità di gestione indicate al comma precedente si applicano anche nelle IIPPAABB.

ARTICOLO 18

(Iniziative di volontariato)

Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.

ARTICOLO 19

(Competenze dei Comuni)

I Comuni, singoli o associati, partendo dall' analisi degli standards di servizi esistenti sul territorio, devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l' esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal fine provvedono:

- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e degli organismi giuridicamente riconosciuti eventualmente presenti nel territorio ed operanti nella materia di cui alla presente legge;

- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti;

- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore degli anziani da parte delle IIPPAABB offrendo ad esse azione di consulenza;

- a regolamentare le modalità per l' accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane adottando i conseguenti provvedimenti;

- ad adeguare gli standards strutturali, organizzativi e tecnico - funzionali dei servizi residenziali e a controllare il loro rispetto da parte degli enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;

- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle istituzioni, ad associazioni che provvedono all' ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;

- ad assegnare alla famiglia dell' assistibile o a quella che assume l' obbligo di ospitarlo un contributo finanziario;

- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

ARTICOLO 20

(Autorizzazioni)

Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare l' idoneità all' esercizio delle attività e saranno inserite in apposito albo regionale, tenuto a cura dell' assessorato regionale ai Servizi Sociali.

L' esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge e che comunque potranno ospitare al massimo 25 persone, sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità ed i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai commi precedenti. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto di iscrizione all' albo regionale.

ARTICOLO 21

(Abrogazioni)

Le disposizioni, per la parte relativa all' assistenza agli anziani, delle LLRR n. 36/ 78 e n. 28/ 79 sono abrogate e la materia e' disciplinata dalla presente legge.

ARTICOLO 22

(Delega all' assessore)

Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può delegare all' Assessore al ramo per le competenze di cui alla presente legge.

ARTICOLO 23

(Criteri per il riparto dei finanziamenti)

La Regione, con provvedimento di Giunta, ripartisce annualmente una quota pari al 70% del fondo disponibile tra tutti i Comuni per gli interventi gia' di competenza regionale e attribuiti ai Comuni in virtù degli artt. 22 e 25 del DPR 616/ 1977.

Detto riparto deve osservare i seguenti parametri:

a) 2/ 10 in base alla popolazione residente;

b) 4/ 10 in base all' incidenza della popolazione anziana su quella residente;

c) 4/ 10 in base al numero dei cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell' art. 16.

Per la parte residua delle risorse finanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione finanzia, con apposito piano, specifiche forme di intervento che i comuni intendano realizzare, trasformare o adeguare.

Alla fine di ogni esercizio le somme chieste e/ o assegnate e non investite dai singoli Comuni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, saranno accantonate in  un fondo speciale permanente a disposizione dell' assessorato regionale ai Servizi Sociali per il finanziamento di interventi e progetti sperimentali nel settore.

ARTICOLO 24

(Istanze di finanziamento)

I Comuni, singoli o associati, per accedere ai finanziamenti previsti dall' ultimo comma dell' articolo precedente, devono presentare, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consiliare da cui si rilevi:

a) le specifiche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;

b) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in favore degli anziani;

c) la dotazione di personale dei servizi gia' operanti e quella necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;

d) gli oneri finanziari relativi.

Nell' accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.

Sulla base delle richieste dei Comuni, il Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto dei finanziamenti di cui all' ultimo comma del precedente articolo.

ARTICOLO 25

(Norma finanziaria)

Omissis

ARTICOLO 26

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione della presente legge, le istanze dei Comuni, di cui all' art. 24, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.]