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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
2
Data
08/01/1975
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Incremento del fondo di dotazione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 1975, n. 1.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

 

La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 102), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Il fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti istituito con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 16, è elevato da lire 1 miliardo a lire 3 miliardi.(1)

(1) L’Ente Regionale Pugliese Trasporti è stato sciolto con L..R. 9 marzo 1992, n. 8

 

Art. 2

All'incremento di L. 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 324, art. 2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20 e istituzione del seguente capitolo: cap. 296-bis - Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale trasporti L. 2.000.000.000 (2). ]

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 8 gennaio 1975, n. 4.

 

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 102), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.