La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 102), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Il fondo di dotazione
dell'Ente regionale pugliese trasporti istituito con legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 16, è elevato da lire 1 miliardo a lire
3 miliardi.(1)
(1) L’Ente Regionale Pugliese
Trasporti è stato sciolto con L..R.
9 marzo 1992, n. 8
Art. 2
All'incremento di L. 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal cap. 324, art. 2 "Fondo globale per il
finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge
regionale 10 giugno 1974, n. 20 e istituzione del seguente
capitolo: cap. 296-bis - Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale
trasporti L. 2.000.000.000 (2). ]
(2) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
1, L.R.
8 gennaio 1975, n. 4.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 102), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.