(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
72), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Istituzione del comitato.
[E' istituito un comitato
regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei
lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con
l'attività degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 17
agosto 1974, n. 386.
Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 2
Compiti del comitato.
Sono compiti del comitato:
a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento
dell'attività degli enti mutualistici con l'attività degli enti ospedalieri, in
attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il
miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito del
territorio regionale;
c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché, l'attività dei
presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per
la loro utilizzazione ai fini dell'attuazione di programmi regionali di
interventi sanitari;
d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8,
comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga
al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché agli enti
previdenziali di deliberare l'istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;
e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8,
comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga
al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché, agli enti
previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;
f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art.
19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione
dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonché, degli altri enti
pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, da comandarsi presso la
Regione Puglia;
g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di
sanità pubblica, gli venga sottoposta.
Art. 3
Composizione del
comitato.
Il comitato è composto da:
a) l'assessore alla sanità della Regione Puglia, che lo
presiede;
b) tre componenti del consiglio regionale di cui uno in
rappresentanza della minoranza;
c) sette membri in rappresentanza degli enti locali di cui
cinque nominati dalla segreteria regionale dell'A.N.C.I., in modo che sia
assicurata la rappresentanza della minoranza, e due dalla presidenza regionale
dell'U.P.I.;
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti
dei servizi sanitari ospedalieri e di base;
e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza
nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti:
I.N.A.M., I.N.A.D.E.L., E.N.P.A.S. ed E.N.P.D.E.P.;
f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi
organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei
lavoratori autonomi pugliesi;
g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi,
designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti
ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali
provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;
h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria
designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità;
i) un rappresentante dell'A.N.E.A. regionale.
Art. 4
Durata del comitato.
Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della
riforma sanitaria.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non
pregiudica l'attività del comitato.
Art. 5
Ufficio di segreteria.
Presso l'assessorato alla sanità della Regione è istituito
l'ufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamento.
La direzione dell'ufficio suddetto è affidata ad un funzionario
della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale
compete l'indennità di coordinamento di ufficio.
Il funzionario di cui al precedente comma è designato dalla
Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di
ufficio.
Art. 6
Indennità per i componenti del
comitato.
Ai componenti il comitato competono le indennità ed i
trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la
corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina
regionale.
Art. 7
Oneri finanziari.
Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente
legge sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da
istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di
erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Art. 8
Dichiarazione di urgenza della
presente legge.
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60
dello statuto
della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione] .
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato A, n. 72), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.