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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
21
Data
05/02/1975
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attivita' degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attivita' degli Enti ospedalieri.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, Ediz. Straord. del 12 febbraio 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 72), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1
Istituzione del comitato.

[E' istituito un comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 2
Compiti del comitato.

Sono compiti del comitato:

a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con l'attività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito del territorio regionale;

c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché, l'attività dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dell'attuazione di programmi regionali di interventi sanitari;

d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché agli enti previdenziali di deliberare l'istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;

e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché, agli enti previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;

f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonché, degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, da comandarsi presso la Regione Puglia;

g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta.

 

Art. 3
Composizione del comitato.

Il comitato è composto da:

a) l'assessore alla sanità della Regione Puglia, che lo presiede;

b) tre componenti del consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) sette membri in rappresentanza degli enti locali di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dell'A.N.C.I., in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza, e due dalla presidenza regionale dell'U.P.I.;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base;

e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti:

I.N.A.M., I.N.A.D.E.L., E.N.P.A.S. ed E.N.P.D.E.P.;

f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;

g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;

h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità;

i) un rappresentante dell'A.N.E.A. regionale.

 

Art. 4
Durata del comitato.

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica l'attività del comitato.

 

 

Art. 5
Ufficio di segreteria.

Presso l'assessorato alla sanità della Regione è istituito l'ufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

La direzione dell'ufficio suddetto è affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l'indennità di coordinamento di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato dalla Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.

 

Art. 6
Indennità per i componenti del comitato.

Ai componenti il comitato competono le indennità ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina regionale.

 

Art. 7
Oneri finanziari.

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione dell'assistenza ospedaliera.

 

Art. 8
Dichiarazione di urgenza della presente legge.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] .

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 72), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.