TITOLO I
PRINCIPI
Art.1
1. La Puglia, nell'unità e indivisibilità della
Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma fondata
sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui
valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la
riconquista della democrazia nel nostro Paese.
2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture,
religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il
carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte
dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi
culturali, economici e nelle azioni di pace.
3. La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti
e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e
della Costituzione italiana.
4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando
il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni
più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle
formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla
tutela pubblica dei diritti universali.
Art. 2
1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e
nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future
generazioni.
2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e
da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica,
architettonica, storico culturale e rurale.
Art. 3
1. La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e
nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di
genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con
particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente
abili.
Art. 4
1. La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze
linguistiche presenti nel proprio territorio.
2. La Regione valorizza il legame con i pugliesi
emigrati.
Art.
5
1. La Regione tutela l'infanzia e i diritti dei minori,
degli anziani e della famiglia, con adeguate misure di sostegno alle giovani
coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati.
Art. 6
1. La Regione garantisce in ogni campo dell'attività politica,
sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della
parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e
pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51
della Costituzione italiana.
2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne
e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio
della presenza fra generi.
Art. 7
1.
I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari,
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la
Regione Puglia. (1)
2. Il capoluogo della Regione è Bari, la cui funzione di
città metropolitana è attuata attraverso le procedure di legge.
3. La
Regione ha un gonfalone, una bandiera e uno stemma stabiliti con legge
regionale.
4. Le sedi del Consiglio e della Giunta regionale sono ubicate
nella città capoluogo di Regione.
(1) Comma così modificato dall'art. 1
della L.R.
11 aprile 2012, n. 9 . Il comma era così formulato "1. I comuni i cui
territori sono compresi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto costituiscono la Regione Puglia."
TITOLO II
COMPITI E FINALITA'
Art. 8
1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali
secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione,
unicità e adeguatezza delle funzioni.
2. La Regione favorisce la
partecipazione delle autonomie locali e funzionali e delle formazioni sociali
all'esercizio dell'attività legislativa.
Art. 9
1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme
dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie
regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi
processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture.
2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi
rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e,
nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo
Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato.
3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive
comunità.
Art. 10
1.La Regione tutela e promuove la qualità della vita dei
cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili,
garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all'assistenza.
2. La legge regionale individua i sistemi di garanzia della
sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali,
agendo responsabilmente nei confronti delle generazioni future.
Art. 11
1. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia
pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a
rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le
vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a
internazionalizzare l'economia regionale.
2. Al fine di rendere concretamente fruibile il diritto al
lavoro, la Regione attua politiche attive, con particolare riferimento alle
esigenze e alle aspirazioni delle generazioni più giovani, e opera per la
rimozione di tutte le condizioni ostative alla sua piena attuazione.
3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico,
alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e
favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi,
definendone con legge gli strumenti attuativi.
4. La Regione riconosce il
ruolo delle Organizzazioni sindacali nella rappresentanza dei lavoratori.
5. La Regione valorizza e sostiene l'impresa e riconosce il
ruolo di rappresentanza delle relative associazioni.
6. La Regione valorizza e tutela l'artigianato, anche nelle
sue forme associate.
Art. 12
1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica
e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la
fruibilità.
2. La Regione riconosce nello spettacolo una componente
essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione.
3. La Regione garantisce il diritto allo studio, sostiene
la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio,
favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione
Art. 13
1.La Regione:
a) riconosce nella
partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento essenziale della
vita pubblica democratica;
b) promuove il rapporto tra
società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di
coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali,
alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;
c) favorisce, nel rispetto della
loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.
Art. 14
(Diritto all'informazione)
1. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini
all'informazione sull'attività istituzionale.
2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a
essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la
salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di
opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che
possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.
3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla
migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il
miglioramento dei servizi e delle prestazioni.
4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei diritti di cui
al presente articolo.
Capo II
Partecipazione
popolare
Art. 15
(Iniziativa popolare)
1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le
disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la
presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da
almeno dodicimila elettori della regione. (2)
2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata
da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da
ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli
comunali.
3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al
presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in
materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi
antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non
esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del
Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura
servizi e strutture per l'assistenza ai proponenti e definisce le modalità e i
tempi di esame delle proposte.
6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del
quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa.
7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le
funzioni previste al comma 6 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
(2) Comma modificato dalla l.r.
n. 44/2014, art. 1.
Art. 16
(Petizione)
1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le
organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere
petizioni al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento
interno, per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse
collettivo.
Art. 17
(Referendum statutario)
1. Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con la
quale si approva un nuovo Statuto, sono sottoposte a referendum popolare, ai
sensi dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, qualora, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo degli elettori
della regione, calcolato in base all'aggiornamento delle ultime liste
elettorali, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum
previsto per la richiesta e ne dichiara l'ammissibilità.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento
del referendum.
4. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le
funzioni previste al comma 2 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
Art. 18
(Referendum abrogativo)
1. Nell'ambito della regione è indetto referendum per
l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano
almeno sessantamila elettori dei comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o
metropolitani, trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli
abitanti della regione.
2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo
Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta
regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari
meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente
esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum
abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni
legislative.
4. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata
negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal
deposito del testo della richiesta abrogativa a norma di legge.
5. L'ammissibilità della iniziativa referendaria, anche ai
fini della verifica delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è
dichiarata dal Consiglio statutario.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se
partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per
la validità del referendum la proposta abrogativa non può essere ripresentata
nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
8. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento
del referendum.
9. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le
funzioni previste al comma 5 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
Art. 19
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per
conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa
proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e
settoriale.
2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle
popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le
proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
TITOLO IV
ORGANI DELLA
REGIONE
Art. 20
(Organi)
1. Sono organi della Regione Puglia:
a) il Consiglio regionale
b) il Presidente della Giunta
regionale
c) la Giunta regionale.
Art. 21
(Organi a rilevanza statutaria)
1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
a) il Consiglio delle autonomie
locali;
b) la Conferenza regionale
permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale;
c) il Consiglio statutario;
d) le Autorità di garanzia;
d
bis) il Collegio dei revisori dei conti. (3)
(3) Lettera aggiunta dall'art. 2,
comma 1, lettera a) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8.
Capo I
Organi
Sezione I
Consiglio regionale
Art. 22
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese;
esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo
dell'attività della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale:
a)approva il piano di sviluppo generale e ne verifica
periodicamente l'attuazione;
b) approva il documento annuale di programmazione economica e
finanziaria;
c)approva con legge i principi e gli indirizzi della
programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è
disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44;
d)approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio
di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio
provvisorio;
e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria
organizzazione funzionale e contabile;
e
bis) esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva
statale ove delegata alla Regione. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei
componenti, può attribuire alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti
delegati; la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della
Commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 44; (4)
f)delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente
dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;
g) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della
Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e
richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e
138 della Costituzione;
h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della
Costituzione;
i) provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione
delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo
comma, della Costituzione;
j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma
dell'articolo 117 della Costituzione;
k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla
Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio regionale può esprimere
la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
4.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
(4) Lettera inserita dalla l.r.
n. 44/2014, art. 2.
Art. 23
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa,
funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale.
2. Il Consiglio regionale si avvale di una specifica struttura
organizzativa e di proprio personale appartenente a un proprio ruolo organico
disciplinato dalla legge regionale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale
del Consiglio regionale sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza, secondo i contratti collettivi di lavoro.
Art. 24
(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del
Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta
consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale eletti a suffragio
universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
(5)
2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla
convalida dell'elezione dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal
proprio regolamento interno.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio ne comportano lo scioglimento.
5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in
carica fino alla data di proclamazione degli eletti.
(5) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera b) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del
comma 1 si applicano dalla X legislatura.
Art. 25
(Organi interni del Consiglio regionale)
1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
a) il Presidente
b) l'Ufficio di Presidenza
c) i Gruppi consiliari
d) le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di
inchiesta.
Art.26
(Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo
convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento
interno.
2. Il Presidente:
a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio
del mandato di tutti i consiglieri regionali;
b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon
funzionamento;
c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di
comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale;
d) garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e
del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle
inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni;
e) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto,
dal regolamento interno e dalle leggi regionali.
3. Il Presidente non può
far parte delle Commissioni consiliari.
4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente
è sostituito dal Vice Presidente vicario.
Art. 27
(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione
e decadenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due
Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente e un Segretario sono attribuiti
alle opposizioni per l'intera durata della legislatura.
2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti
dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e restano in carica per l'intera
legislatura, salvo il disposto di cui al comma 4.
3. Le modalità di elezione del Presidente, dei Vice Presidenti
e dei Segretari sono disciplinate dal regolamento interno.
4. La mozione di decadenza per gravi motivi, presentata da
almeno due terzi dei consiglieri regionali in carica, nei confronti di uno dei
componenti l'Ufficio di Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai due terzi
dei componenti il Consiglio regionale, ne determina la rimozione dalla
carica.
Art. 28
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
b) regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio
bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e
determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione
della relativa normativa;
c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale secondo quanto previsto dall'articolo 23;
d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice
del Consiglio regionale;
e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente
Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli
stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale,
locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle
relative normative.
2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione
interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 29
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo
le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 30
(Commissioni consiliari permanenti)
1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni
permanenti per ambito di competenza.
2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento
delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.
Art. 31
(Commissioni d'indagine e di inchiesta)
1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni
d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su
materie di interesse regionale.
2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere
di opposizione.
Art. 32
(Funzioni delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di
propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa,
redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento
interno.
Art. 33
(Prima seduta del Consiglio regionale)
1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima
seduta del Consiglio regionale non prima di quindici giorni e non oltre i
venticinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma
1, il Consiglio può essere convocato da sei
consiglieri. (6)
3. Fino all'elezione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'Ufficio provvisorio di Presidenza è
costituito dal consigliere più anziano di età, che funge da Presidente, e dai
due consiglieri più giovani, che fungono da segretari.
4. Dopo la
costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio provvede alla
convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.
5. Successivamente, il Consiglio provvede all'elezione del
Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
(6) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera c) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del
comma 2 si applicano dalla X legislatura.
Art. 34
(Convocazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del
suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di
un quinto dei consiglieri regionali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi
consiliari costituiti complessivamente da non meno di sei
consiglieri. (7)
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce
l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori fissato ai sensi
dell'articolo 36.
3. Il regolamento interno disciplina i casi ulteriori di
richiesta di convocazione del Consiglio.
(7) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera d) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del
comma 1 si applicano dalla X legislatura.
Art.. 35
(Sedute e deliberazioni consiliari)
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo
i casi previsti dal regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza individua le
modalità e gli strumenti più idonei a favorirne la più ampia informazione.
2. Le sedute durante le quali sono discusse le interrogazioni a
risposta immediata devono essere dotate di strumenti di contemporanea
comunicazione esterna.
3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide se
adottate con la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati
alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e di
bilancio sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri regionali in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono adottate a
scrutinio palese, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento
interno. Alle votazioni concernenti le persone si procede con lo scrutinio
segreto.
Art. 36
(Programmazione dei lavori)
1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle
Commissioni, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta
regionale nonché i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e i
Presidenti dei Gruppi consiliari in apposita Conferenza, delibera il calendario
dei lavori.
Art. 37
(Regolamento interno del Consiglio regionale)
1. Il funzionamento del Consiglio regionale è
disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in
carica.
2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della
qualità dei testi di legge per garantire il requisito della chiarezza della
legge e prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte
normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in
modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.
3. Il
regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il
procedimento legislativo.
4. Il regolamento è approvato entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente Statuto.
Sezione II
Consigliere regionale
Art. 38
(Status del consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere
regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento
della proclamazione.
4. La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità,
incompatibilità, dimissioni e decadenza del consigliere regionale.
Art. 39
(Diritti del consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale esercita il diritto di
iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, nonché
ogni altra competenza attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai
regolamenti. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento
interno
2. La risposta all'interrogazione, anche nelle forme del
quesito estemporaneo, e all'interpellanza è obbligatoria e il regolamento
interno prevede i termini perentori entro i quali la Giunta e il suo Presidente
sono tenuti a rispondere.
3. Il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie e
informazioni utili all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il
diritto di accesso agli uffici e agli atti della Regione, delle amministrazioni
pubbliche, aziende e società da essa controllate o partecipate e dei
concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere
visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti
preparatori, compresi quelli in essi richiamati, a eccezione degli atti
ufficialmente elencati tra quelli interdetti all'accesso, nonché degli elenchi
periodici dei provvedimenti stessi.
4. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di
accesso, è tenuto a osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Art. 40
(Trattamento economico)
1. Al consigliere regionale è attribuito uno specifico
trattamento economico e previdenziale, giusta le determinazioni di cui al
disposto dell'articolo 28, comma 1, lettera b).
Sezione III
Presidente della Giunta regionale
Art. 41
(Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a
suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero
e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello
stesso.
2. La legge elettorale regionale determina il sistema di
elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio regionale,
dopo gli adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, presta giuramento di
fedeltà alla Costituzione e al presente Statuto.
4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione,
nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne
dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina,
unitamente al programma di governo.
5. Il Presidente, fino alla nomina dei componenti della
Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla data della propria
proclamazione.
6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della
Giunta, informandone il Consiglio regionale.
7. Dopo la scadenza del
Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente
della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri
regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino
all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio e
del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.
8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento
permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la
Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, così
come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale.
Art. 42
(Attribuzioni del Presidente della Giunta
regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la
Regione.
2. Il Presidente inoltre:
a) dirige la politica generale della Regione e la sua
organizzazione amministrativa e ne è responsabile;
b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali
attribuisce e revoca i relativi incarichi;
c) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
e) indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;
f) riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi
e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;
g) può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di
urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;
h) adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici
regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale. (8)
(8) Vedi la l.r.
n. 37/2014, art. 22.
Sezione IV
Giunta regionale
Art. 43
(Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un
numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei
consiglieri assegnati alla Regione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di
assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente
Statuto e dalle leggi.
3. La Giunta regionale opera in quanto organo collegiale,
secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la
politica e ne coordina l'attività. Essa partecipa alla determinazione e
all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta
regionale l'esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo
svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente.
5. Possono essere nominati componenti della
Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti. (9)
5
bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare
assessori, in un numero non superiore a due, i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere
regionale. (10)
6. Il regolamento interno approvato dalla Giunta regionale ne
disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
7. Al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento
economico previsto per il consigliere regionale e l'indennità di funzione
previste per l'assessore.
8. La Giunta regionale delibera a porte chiuse con l'intervento
della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nei casi di
parità prevale il voto del Presidente.
(9) Comma sostituito dall'art. 2,
comma 1, lettera e) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Il Testo originario era così formulato:"5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale i
cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la
carica di consigliere regionale." Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del
comma 5 si applicano dalla X legislatura.
(10) Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera f) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del
comma 5 bis si applicano dalla X legislatura.
Art. 44
(Attribuzioni della Giunta regionale)
1.
Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei
regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti
dell’Unione europea. La legge regionale indica le norme da delegificare e i
principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di
delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono
essere delegificate. (11)
2.
I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante,
delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In
caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni. (12)
[3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può
adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al
comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data
della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.] (13)
4. Alla Giunta regionale spetta altresì:
a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto
generale e le relative variazioni e ogni altro atto di programmazione
finanziaria;
b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio
regionale; deliberare in ordine ai contratti secondo le modalità di legge; dare
piena attuazione al piano regionale di sviluppo economico e sociale;
c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e
transazione; deliberare sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale
e alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e
vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione
regionale;
e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative
che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate
espressamente alla competenza del Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio
di Stato nell'esercizio dell'attività regolamentare.
(11) Comma sostituito dalla l.r.
n. 44/2014, art. 3,lettera a) . Il testo originario era così
formulato:"1. Alla Giunta regionale spetta la potestà
regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione,
d'integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le
norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei
regolamenti di delegificazione."
(12) Comma sostituito dalla l.r.
n. 44/2014, art. 3,lettera b) . Il testo originario era così
formulato:"2. I regolamenti sono sottoposti al parere
preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni,
decorso il quale si intende favorevole."
(13) Comma abrogato dalla l.r.
n. 44/2014, art. 3,lettera c)
Capo II
Organi a rilevanza
statutaria
Sezione I
Consiglio delle Autonomie
locali
Art. 45
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)
1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con
sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di
partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei
processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e
consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione
del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un numero
di membri non superiore a quello del Consiglio regionale, in rappresentanza dei
Consigli comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità
montane.
3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sentite le associazioni di
rappresentanza, disciplina le funzioni, i criteri di nomina e composizione, le
modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell'organo, garantendone
l'equilibrata rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.
Sezione II
La Conferenza regionale permanente
per la programmazione economica, territoriale e sociale
Art. 46
(La Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale)
1. E' istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la
Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e
sociale, quale organo consultivo della Regione.
2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie
funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di
effettiva rappresentatività.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali
per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti
generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere
il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle
azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci
consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.
4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di
nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione
e gli strumenti di funzionamento.
Sezione III
Il Consiglio statutario
regionale
Art. 47
(Istituzione del Consiglio statutario regionale)
1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che:
a) interviene, su richiesta, nella verifica della
incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata
dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento
interno del Consiglio regionale;
b) verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del
quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità
dell'iniziativa legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2
dell'articolo 15;
c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle
capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento
dei compiti di per sé pubblici.
Art. 48
(Composizione del Consiglio statutario regionale)
1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio
regionale ed è composto:
a) da tre Consiglieri regionali
non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato
la funzione per almeno dieci anni;
b) da due esperti in discipline
giuridiche, eletti con voto limitato a uno.
2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le
funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età.
Art. 49
(Consiglio statutario regionale: funzionamento,
organizzazione)
1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento,
l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento
economico dei suoi componenti e le incompatibilità.
Sezione IV
Autorità di garanzia
Art. 50
(Istituzione delle Autorità di garanzia) (14)
1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio regionale, le
Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi e amministrativi
e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell'interesse della più compiuta
fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere alla Regione
l'adozione di specifiche misure.
2. Sono Autorità di garanzia:
a) l'Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei
diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti,
individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse
pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza
nell'azione amministrativa; interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei
principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela non
giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei
diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene
nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero;
c) il Comitato per l'informazione e la comunicazione
(CO.RE.COM), che interviene a tutela della conoscenza e trasparenza dell'azione
legislativa e amministrativa.
3. L'Ufficio di difesa civica, previsto alla lettera a) del
comma 2, è organo ausiliario e indipendente ed è composto da cinque componenti
eletti dal Consiglio regionale, al quale riferisce.
4. L'Ufficio di difesa civica interviene, su domanda o di
propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché
gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle
irregolarità e alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.
5. L'Ufficio di difesa civica integra e coordina la propria
attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli
istituzionali in ambito locale, nazionale e internazionale.
6. La legge regionale disciplina i requisiti e le procedure per
la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento dell'Ufficio di
difesa civica e determina i principi per l'organizzazione della funzione di
difesa e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine
di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza e il
coordinamento funzionale sul territorio.
7. La legge regionale definisce gli ambiti di azione, i modelli
istituzionali, organizzativi e procedimentali delle Autorità di cui alle lettere
b) e c) del comma 2.
(14) A riguardo vedasi dall'art. 53 all'art. 58
della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
Art. 50 bis (15)
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Con legge regionale sono disciplinati la composizione, i
criteri di nomina, il funzionamento e l’organizzazione del Collegio dei revisori
dei conti, nonchè il trattamento economico dei suoi componenti.
(15) Articolo aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera g) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8.