La presente legge è stata abrogata
dall'art. 12, comma 1, lettera k), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
Art. 1
[È autorizzata la spesa di L.
600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di L. 700.000
ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e
della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.
Art. 2
Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel
territorio della Regione.
L'incentivazione è limitata ad un massimo di 15 ettari per
azienda, investita a tali colture.
Art. 3
La domanda di contributo, redatta su appositi modelli
predisposti dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, che potrà essere
inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi Patronati di
assistenza, dovrà essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato
provinciale dell'agricoltura competente per territorio e pervenire entro 60
giorni dalle operazioni effettuate.
Art. 4
Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si
provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura.
Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto
percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.
Art. 5
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione".
La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio
finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.
Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi
sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sulle spese di
miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni
destinati a colture da rinnovo" che annualmente troverà copertura con i mezzi
finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di
eventuali e successive sue modifiche, nonché, con finanziamenti statali nel
settore dell'agricoltura.
Art. 6
I benefici previsti dalla presente legge troveranno
applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1974.
Le relative domande dovranno pervenire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate
da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento
della coltivabilità e della capacità produttiva del terreno investita a coltura
da rinnovo.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera k), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.