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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
28
Data
08/04/1975
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Contributi per il miglioramento e l' incremento delle colture da rinnovo.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 12, Ediz. Straord. del 10 aprile 1975,
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera k), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

 

Art. 1

[È autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di L. 700.000 ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.

 

Art. 2

Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel territorio della Regione.

L'incentivazione è limitata ad un massimo di 15 ettari per azienda, investita a tali colture.

 

Art. 3

La domanda di contributo, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi Patronati di assistenza, dovrà essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e pervenire entro 60 giorni dalle operazioni effettuate.

 

Art. 4

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo" che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di eventuali e successive sue modifiche, nonché, con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Art. 6

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1974.

Le relative domande dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva del terreno investita a coltura da rinnovo.

 

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera k), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.