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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
29
Data
08/04/1975
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Istituzione dell' albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 12, Ediz. Straord. del 10 aprile 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera l), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

 

Art. 1

[È istituito un Albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività all'esercizio dell'agricoltura e abbiano il requisito della maggiore età.

 

Art. 2

L'Albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.

I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali sono forniti dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura che ne sostengono anche le spese per il loro funzionamento.

Art. 3

La Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale è composta:

1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'Albo eletti dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori;

2) da dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al 1° comma, art. 3;

3) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Lavoro;

4) dai Presidenti degli ordini provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni provincia tra quelli iscritti all'Albo, nominato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, con suo decreto.

I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.

 

Art. 4

L'iscrizione all'Albo è consentita a coloro i quali siano in possesso del «Brevetto di agricoltore professionale». Detto brevetto viene conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto all'iscrizione per titoli tutti coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, sempreché esercitino l'attività di cui all'art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui all'art. 3.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3, secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 5

La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, con provvedimento motivato.

Questi ha diritto di ricorrere alla Commissione regionale prevista dall'art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il ricorso si intende accolto.

 

Art. 6

Presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame del ricorsi di cui all'art. 5, la quale è composta:

a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per provincia;

b) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al primo comma, art. 3

c) dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

d) dal capo dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura;

e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in possesso di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui ai commi a) e b) eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 7

Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore dell'agricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge, nonché alle cooperative ed agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti all'Albo.

Almeno l'80% delle agevolazioni previste dalle leggi regionali è riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, secondo comma.

Art. 8

Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approverà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della presente legge.

Art. 9
Disposizioni transitorie.

In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Le domande vanno rivolte alla "commissione per l'impianto dell'albo professionale degli imprenditori agricoli". Detta commissione è così composta:

dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;

da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura;

da un rappresentante d'ufficio dei contributi unificati in agricoltura;

da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative degli interessati.

La commissione dura in carica un anno. ]

 

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera l), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.