La presente legge è stata abrogata
dall'art. 12, comma 1, lettera l), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
Art. 1
[È istituito un Albo
professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l'Ispettorato
provinciale dell'Agricoltura di ogni provincia della Regione.
Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di
conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari
manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli
stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività
all'esercizio dell'agricoltura e abbiano il requisito della maggiore età.
Art. 2
L'Albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in
ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.
I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali sono
forniti dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura che ne sostengono anche
le spese per il loro funzionamento.
Art. 3
La Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo
professionale è composta:
1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'Albo eletti
dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei
coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori;
2) da dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni
professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto
del Presidente dell'Amministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati
elettorali di cui al 1° comma, art. 3;
3) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Lavoro;
4) dai Presidenti degli ordini provinciali dei dottori in
agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni provincia tra
quelli iscritti all'Albo, nominato dal Presidente dell'Amministrazione
provinciale, con suo decreto.
I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla
riunione della Commissione con voto consultivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono
eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria
la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione dura in carica quattro anni.
Art. 4
L'iscrizione all'Albo è consentita a coloro i quali siano in
possesso del «Brevetto di agricoltore professionale». Detto brevetto viene
conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto all'iscrizione per titoli tutti
coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in
Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o
specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, sempreché
esercitino l'attività di cui all'art. 1.
Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in
possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno
stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui all'art. 3.
La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri
nominati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3, secondo le norme del
Regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 5
La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e
sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione d'ufficio
dell'elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di mancata iscrizione e
di cancellazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, con
provvedimento motivato.
Questi ha diritto di ricorrere alla Commissione regionale
prevista dall'art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto
sospensivo.
La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva,
entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il
ricorso si intende accolto.
Art. 6
Presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura è
istituita una Commissione regionale per l'esame del ricorsi di cui all'art. 5,
la quale è composta:
a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per
provincia;
b) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni più
rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati
elettorali di cui al primo comma, art. 3
c) dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;
d) dal capo dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura;
e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in
possesso di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della
Commissione.
I componenti di cui ai commi a) e b) eleggono nel proprio seno
il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
Art. 7
Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore
dell'agricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti
nell'albo professionale di cui alla presente legge, nonché alle cooperative ed
agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti
all'Albo.
Almeno l'80% delle agevolazioni previste dalle leggi regionali
è riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali
coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, secondo comma.
Art. 8
Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta
regionale, approverà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, il Regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della
presente legge.
Art. 9
Disposizioni transitorie.
In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge, hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale tutti
coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.
Le domande vanno rivolte alla "commissione per l'impianto
dell'albo professionale degli imprenditori agricoli". Detta commissione è così
composta:
dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un
assessore suo delegato che la presiede;
da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale
dell'agricoltura;
da un rappresentante d'ufficio dei contributi unificati in
agricoltura;
da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;
da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali
provinciali maggiormente rappresentative degli interessati.
La commissione dura in carica un anno. ]
L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera l),
L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.