(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6,
L.R.
15 gennaio 2001, n. 8.
Art. 1
[È istituita l'assicurazione
obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.
L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono
subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio
e per ogni altra causa.
Art. 2
Il contratto di assicurazione senza diritto di rivalsa è
cumulativo e prevede le seguenti indennità:
- L. 250.000 in caso di morte;
- L. 300.000 in caso di invalidità permanente;
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea (2).
(2) Articolo così modificato dal primo comma dell'art.
1, L.R.
5 luglio 1984, n. 34, a sua volta
sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R.
11 settembre 1986, n. 22.
Successivamente le suddette leggi, al pari della presente legge, sono state
abrogate dall'art. 6, L.R.
15 gennaio 2001, n. 8.
Art. 3
Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei
singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.
Art. 4
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
previsto in L. 8.000.000 fa carico, per l'esercizio 1974, al cap. 247 "Fondo di
riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 1974 con
l'istituzione del seguente capitolo: titolo I, sezione I, rubrica II, cap. 7-bis
- Assicurazione ai consiglieri regionali L. 8.000.000.
Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa
corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci] .
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 6, L.R.
15 gennaio 2001, n. 8.