La presente legge è stata abrogata
dall'art. 17,
comma 1, lettera i),L.R.
27 giugno 2003, n. 8.
Con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1810 è stato
approvato il Piano 2007 degli interventi in favore dei Pugliesi nel mondo, ai
sensi della presente legge.
Art. 1
Polizza
assicurativa.
[1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è
autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità
patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei
Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri
possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro
esercizio e per ogni altra causa] .
Art. 2
Massimali.
[1. Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti
indennità:
a) lire un miliardo in caso di morte;
b) lire un miliardo in caso di invalidità permanente;
c) lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.
2. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali
previsti dal comma 1].
Art. 3
Premio.
[1. Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura
del 30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per
cento a carico del bilancio del Consiglio].
Art. 4
Norme
finanziarie.
[1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire
dall'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 "Spese per
indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio
regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" dei corrispondenti
bilanci di previsione della Regione Puglia].
Art. 5
Decorrenza.
[1. I massimali previsti nell'articolo 2 sono applicati a
decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della
presente legge] .
Art. 6
Abrogazioni.
[1. Sono abrogate la legge
regionale 14 aprile 1975, n. 33, la legge
regionale 5 luglio 1984, n. 34 e la legge
regionale 11 settembre 1986, n. 22]