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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
8
Data
15/01/2001
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 gennaio 2001, n. 8
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

 


  La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera i),L.R. 27 giugno 2003, n. 8.

 Con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1810 è stato approvato il Piano 2007 degli interventi in favore dei Pugliesi nel mondo, ai sensi della presente legge.

 

 

Art. 1
Polizza assicurativa.

[1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa] .

 


Art. 2

Massimali.

[1. Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti indennità:

a) lire un miliardo in caso di morte;

b) lire un miliardo in caso di invalidità permanente;

c) lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.

2. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma 1].

 


Art. 3

Premio.

[1. Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio].

 


Art. 4
Norme finanziarie.

[1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione Puglia].

 


Art. 5
Decorrenza.

[1. I massimali previsti nell'articolo 2 sono applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge] .

 

Art. 6

Abrogazioni.

[1. Sono abrogate la legge regionale 14 aprile 1975, n. 33, la legge regionale 5 luglio 1984, n. 34 e la  legge regionale 11 settembre 1986, n. 22]