(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A
112, n. 42, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per le finalità di cui
all'art. 1 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente: "Adeguamento
della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" è
autorizzato, nell'anno finanziario 1975, un ulteriore impegno di spesa di L.
800.000.000.
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800 milioni iscritto
al cap. 274 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature
ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326 e legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16)" dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975.
Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio
finanziario 1975, anche se per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi,
possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi.
Art. 3
Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità
previste dall'art. 2 della citata legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione, e 60 dello statuto della regione Puglia, ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. ]
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato A, n. 42, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.