Art. 1
Criteri
generali.
Fino
alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia
assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i
mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale
ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge.
Art. 2
Aventi
diritto.
Hanno
diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:
-
i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza diretta in base ai
vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche
aziendali;
-
i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza indiretta in base ai
vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche
aziendali;
-
i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto
1974, n. 386;
-
i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13
della presente legge;
-
i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a
vigenti disposizioni;
-
gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale assistibili in
base alle convenzioni internazionali.
Agli
effetti della presente legge sono considerati non abbienti, gli iscritti negli
elenchi comunali previsti dall'art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, nonché i cittadini assistiti dal Comune in forma continuativa (1).
Hanno
diritto altresì all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione i lavoratori
in cerca di prima occupazione e quelli che, per licenziamento, sospensione o
disoccupazione, perdano temporaneamente il diritto alla assistenza ospedaliera,
nonché i loro familiari a carico (2).
(1)
Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
(2)
Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 3
Assistenza
diretta.
Ai
cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia
assicura l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti
di durata e con criteri di uniformità, attraverso:
-
gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede nel territorio
regionale;
-
le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a
carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma,
della legge 12 febbraio 1988, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 28
novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione Puglia
abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto
1974, n. 386.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. Lav., sent. n. 7351 del
13-05-2003,
Massari c. Azienda U.S.L. FG/2
di Cerignola
Art. 4
Assistenza
indiretta.
Ai
cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i
quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non
convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi, la Regione
Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa
per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nel
territorio regionale.
L'importo
della suddetta spesa media è determinato con deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.
L'ammontare
del rimborso è determinato dall'Assessore regionale alla Sanità in relazione
alla necessità ed alla durata del ricovero.
Gli
interessati, al fine dell'ottenimento del rimborso, sono tenuti ad inviare
all'Assessorato regionale alla Sanità, entro tre giorni dalla data del ricovero,
la certificazione medica attestante la necessità del ricovero nonché, entro
trenta giorni dalla data di dimissione, la documentazione originale comprovante
le spese sostenute, copia della cartella clinica e idonea documentazione
comprovante il diritto all'assistenza.
La
trasmissione della predetta documentazione oltre i termini stabiliti è ammessa
solo in caso di accertata effettiva impossibilità.
L'azione
per conseguire il rimborso non è comunque più esperibile decorso il termine di
novanta giorni dalla data di dimissione.
La
Regione esercita il controllo sulle persone da essa assistite a mezzo di
sanitari all'uopo incaricati.
Il
rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo determina in decadenza dal
diritto alle prestazioni assicurate dalla Regione (3).
(3)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 3 luglio 1976, n. 40.
Art. 5
Convenzioni
della Regione Puglia.
Le
convenzioni di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore alla sanità e sulla base degli appositi schemi che il
Ministero della sanità deve predisporre a norma dell'art. 18, secondo e quarto
comma, della legge 17 agosto 1974, n.
386.
Art. 6
Convenzioni
in atto alla data dell'11 luglio 1974.
L'erogazione
dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti
mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla
Regione ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie,
istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed
enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132
istituti ed enti di cui alla legge 26
novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data in cui
saranno resi esecutivi gli atti di stipula delle nuove convenzioni.
La
Regione provvede alla stipula delle convenzioni entro trecentosessanta giorni
dalla data di pubblicazione degli schemi di convenzione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le
convenzioni vigenti decadono allo scadere del termine di cui al precedente comma
ed ai cittadini residenti in Comuni della Puglia, che si ricoverino in istituti
e case di cura già convenzionati, l'assistenza ospedaliera sarà assicurata in
forma indiretta (4).
(4)
Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 2, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 7
Assistenza
all'estero.
La
Regione Puglia rimborserà alle Casse marittime gli oneri sostenuti per
l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della
Puglia.
Ai
cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che
si trovano all'estero per ragioni di lavoro ed ai lavoratori o pensionati
residenti all'estero che prima del trasferimento avevano l'ultima residenza
anagrafica nel territorio regionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza
ospedaliera negli Stati con i quali vigono accordi di sicurezza sociale,
mediante l'assunzione dell'onere del ricovero effettuato in regime di assistenza
diretta o, nel caso usufruiscano di centro non convenzionato, mediante un
rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste dal
precedente art. 4.
Ai
cittadini indicati al precedente art. 2, residenti in Puglia che si trovano
all'estero per motivi di lavoro, in Stati con i quali non vigono accordi
internazionali in materia di sicurezza sociale, la Regione Puglia assicura
l'assistenza ospedaliera nei modi previsti dal secondo comma del presente
articolo.
La
Regione assicura, inoltre, l'assistenza ospedaliera in luoghi di cura al di
fuori del territorio nazionale ai cittadini indicati al precedente art. 2 e
residenti in Puglia, le cui esigenze terapeutiche non potrebbero essere
altrimenti soddisfatte in modo o in tempi adeguati, mediante:
1)
rilascio di autorizzazione a fruire del ricovero in regime di assistenza diretta
presso ospedali convenzionati siti in Stati con i quali vigono accordi
internazionali in materia di sicurezza sociale.
Il
rilascio della predetta autorizzazione è subordinato:
a)
alla presentazione da parte dell'assistito all'Assessorato regionale alla sanità
della domanda, corredata da apposita documentazione sanitaria da cui risulti
anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza;
b)
al parere favorevole dei sanitari della Regione che possono avvalersi della
consulenza del Collegio medico di cui al punto 2) del presente articolo.
2)
concessione di un contributo, pari al 50% della spesa ospedaliera documentata,
per i ricoveri effettuati in strutture o Stati esteri non convenzionati.
La
concessione del contributo è subordinata:
a)
alla richiesta dell'assistito, corredata da apposita documentazione sanitaria,
da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza e
tendente ad ottenere l'autorizzazione a fruire del ricovero presso una struttura
estera non convenzionata;
b)
all'intervenuta autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata
dall'Assessore regionale alla sanità, sentito il parere di un collegio medico
composto da tre sanitari in servizio presso la Regione. In casi particolari il
collegio medico può avvalersi della consulenza di un primario ospedaliero o di
un docente universitario indicati dall'Assessore regionale alla sanità per
settore patologico (5).
c)
alla presentazione all'Assessorato regionale alla sanità, entro trenta giorni
dalla data di dimissione, della documentazione originale comprovante le spese
sostenute nonché di copia della cartella clinica.
La
concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore alla sanità. La Giunta regionale può inoltre deliberare di
assumere integralmente l'onere del ricovero nonché delle spese di viaggio per le
spedalità consunte dagli assistiti indicati all'art. 1 della legge regionale
3 giugno 1976, n. 13 nonché degli assistiti che, mediante l'esibizione di
idonea documentazione, dimostrino di trovarsi in precarie condizioni economiche,
o di non essere in grado, in relazione all'entità della spesa, di sostenere
l'onere.
In
casi particolari la Giunta regionale può corrispondere un anticipo sul documento
preventivo di spesa per i ricoveri che siano stati già autorizzati.
Qualora
il ricovero assuma la caratteristica dell'urgenza, si prescinde dalla richiesta
preventiva di cui alla precedente lett. a).
In
tal caso la documentazione di cui alla stessa lett. a) deve essere inviata
all'Assessorato regionale alla sanità entro trenta giorni dalla data di ricovero
ed il Collegio medico deve esprimersi anche sulla sussistenza delle ragioni di
urgenza.
L'azione,
per ottenere il contributo non è più esperibile decorso il termine di 120 giorni
dalla data di dimissione.
Alle
riunioni del Collegio medico partecipa, in qualità di segretario, un funzionario
della Regione designato dall'Assessore alla sanità.
Ai
componenti il collegio medico ed ai consulenti, estranei alla Amministrazione
regionale, spetta il trattamento previsto dalla legge
regionale 24 marzo 1975, n. 27 (6).
(5)
Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 5, L.R.
7 gennaio 1984, n. 2.
(6)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R.
3 luglio 1979, n. 40.
Art. 8
Ricovero
nei presidi ospedalieri.
Il
ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3
della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per
accertare esigenze di prestazioni ospedaliere.
Il
ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione non è subordinato ad alcuna autorizzazione ad eccezione di quello presso
case di cura private convenzionate, per il quale è necessario ottenere
preventiva impegnativa di ricovero da parte dei competenti uffici regionali (7).
Dietro
richiesta da parte del medico curante dell'assistito, gli uffici regionali,
esperiti i controlli ritenuti necessari, rilasceranno al richiedente
l'impegnativa di ricovero (8).
Apposito
regolamento da approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge, dovrà indicare le procedure per la richiesta dell'impegnativa e per il
relativo rilascio, da parte degli uffici regionali competenti, dell'impegnativa
medesima (9).
Le
case di cura convenzionate sono tenute a comunicare ai competenti uffici
regionali la data di accettazione o di dimissione dell'assistito entro tre
giorni dall'avvenuto ricovero o dimissione (10).
(7)
Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma così sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
(8)
Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma così sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
(9)
Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma così sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
(10)
Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma così sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 9
Accertamento
della necessità del ricovero.
L'accertamento
dell'obiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai
sanitari assegnati all'accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti
i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le
modalità disposte dalla direzione sanitaria.
Art. 10
Uniformità
dell'assistenza.
Al
fine di garantire l'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è
assicurata dalla Regione Puglia, per i cittadini indicati all'art. 2 della
presente legge, sono abolite le classi speciali differenziate nei presidi
indicati all'art. 3.
Il
ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla
base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.
Al
di fuori dell'orario ordinario è consentito al personale medico ospedaliero
l'esercizio dell'attività libero-professionale secondo le disposizioni di cui
all'art. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969,
n. 130 (11).
Le
prestazioni libero-professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base
alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio
dell'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla
Regione Puglia.
(11)
Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 4, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 11
Accertamento
del titolo all'assistenza assicurata dalla Regione
Puglia.
L'ufficio
spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo
in base al quale il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera
assicurata dalla Regione Puglia.
Il
ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo
titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia può sottoscrivere una
dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene.
In
caso di minore età o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma
può essere sottoscritta dall'accompagnatore.
Art. 12
Oneri
delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all'assistenza assicurata dalla
Regione Puglia.
Il
ricoverato non avente diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione Puglia è tenuto a corrispondere all'amministrazione del presidio
ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, n.
130, nonché le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle
amministrazioni dei presidi di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 12-bis.
Scheda
nosologica obbligatoria.
Gli
Enti ospedalieri, le Cliniche universitarie, gli Istituti a carattere
scientifico, gli Istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della
legge 12 febbraio 1968, n. 132,
gli Istituti ed Enti di cui alla legge
26 novembre 1973, n. 817 e gli Istituti e Case di cura private,
convenzionate e non, operanti nella Regione Puglia, sono tenute a compilare e
trasmettere all'Assessorato regionale alla sanità, entro 10 giorni dalla
dimissione del ricoverato, la «Scheda nosologica» secondo il modello approvato
con deliberazione della Giunta regionale (12).
(12)
Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 6, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 12-ter
Accompagnamento
materno.
Negli
Enti ospedalieri è consentito, a giudizio dei sanitari, l'accompagnamento dei
minori ricoverati di età non superiore agli anni 6.
La
Giunta regionale determina annualmente il rapporto di incidenza
dell'accompagnamento rispetto al numero delle degenze godute dai minori di anni
6.
Il
numero delle degenze per accompagnamento, calcolato, con il criterio di cui al
comma precedente, va aggiunto, ai fini del riparto della spesa corrente del
Fondo regionale dell'assistenza ospedaliera, a quello dei minori ricoverati.
Per
affezioni particolari può essere consentito, a giudizio dei sanitari,
l'accompagnamento di ricoverati di età superiore agli anni 6, ma in tal caso il
numero delle degenze per accompagnamento non avrà rilevanza ai fini del riparto
della spesa corrente di cui al comma precedente.
L'onere
relativo al vitto e alloggio dell'accompagnatore farà carico all'assistito,
nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Nelle
Cliniche universitarie, negli Istituti a carattere scientifico, negli Istituti
ed Enti di cui all'art. 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli
Istituti ed Enti di cui alla legge 26
novembre 1973, n. 817 e negli Istituti e Case di cura private
convenzionate l'accompagnamento materno è regolato dalle convenzioni previste
dall'art. 18 della legge 17 agosto
1974, n. 386.
Per
il 1975 le rette di accompagnamento per ricovero dei minori saranno rimborsate
direttamente all'interessato (13).
(13)
Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 7, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 13
Ruolo
regionale.
È
istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera ai cittadini non
assistibili da enti e casse mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi
dell'art. 13 della legge 17 agosto
1974, n. 386.
Il
ruolo ha validità fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale.
Art. 14
Iscrizione
al ruolo regionale e contributo annuale.
I
cittadini residenti in comuni della Puglia e non aventi posizione assicurativa
presso alcun ente o cassa mutua di malattia possono ottenere l'assistenza
ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della Regione
Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 13.
Possono
iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un
comune della Puglia e gli apolidi.
L'importo
del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del
successivo art. 17 è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza
ospedaliera rilevata in Puglia per l'anno precedente.
Per
il primo anno di attuazione della presente legge l'importo del contributo è pari
alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dell'I.N.A.M.
per l'anno 1974.
Art.
15
Durata
e decorrenza dell'iscrizione al ruolo regionale.
L'iscrizione
al ruolo regionale di cui all'art. 13 della presente legge è operante fino
all'attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio
dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta.
Per
i cittadini che, nel corso dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta,
avessero avuto ad altro titolo il diritto all'assistenza assicurata dalla
Regione Puglia, l'iscrizione decorre dal primo giorno di scopertura
assicurativa.
Nei
casi previsti dal precedente comma, l'importo del contributo dovuto per l'anno
di iscrizione si calcola dividendo l'ammontare del contributo stabilito al
precedente art. 14 per il numero dei giorni dell'anno di iscrizione e
moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali è valida
l'iscrizione al ruolo regionale.
Art. 16
Modalità
di iscrizione al ruolo regionale.
La
domanda di iscrizione al ruolo di cui all'art. 13 della presente legge,
corredata dalla documentazione che sarà stabilita con deliberazione della Giunta
regionale, è presentata a mezzo del servizio postale all'assessorato alla sanità
della Regione.
L'assessorato
alla sanità della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative
variazioni, rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione, calcola
l'ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti articoli 14 e 15 e lo
comunica all'esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo
art. 17 della presente legge.
Art. 17
Riscossione
del contributo relativo alla iscrizione al ruolo
regionale.
La
riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione
delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni da
stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della giunta regionale.
Le
entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere
assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 18
Iscrizione
al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali
all'estero.
I
cittadini residenti in un comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali
all'estero, possono ottenere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13
versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria
di appartenenza sul territorio nazionale.
Per
i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto
all'assistenza assicurata dalla regione Puglia è esteso a tutto il nucleo
familiare.
Ai
cittadini di cui ai precedenti commi l'assistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione Puglia sarà erogata in qualsiasi periodo dell'anno fino ad un massimo
complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul
territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore.
L'importo
dovuto dal cittadino di cui al primo comma è calcolato dall'assessorato alla
sanità secondo i criteri di cui all'art. 15 e sulla base di dati ufficiali
attinti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19
Decadenza
dall'iscrizione al ruolo regionale.
Il
conseguimento del diritto all'assistenza ospedaliera a diverso titolo determina
la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 a far tempo
dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo.
La
comunicazione dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a diverso
titolo va fatta dall'iscritto all'assessorato alla sanità della Regione Puglia.
Nei
casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui all'art.
14 della presente legge è dovuto fino all'ultimo giorno di validità
dell'iscrizione nel ruolo regionale.
L'assessorato
alla sanità della Regione calcola, con i criteri di cui all'art. 15 della
presente legge, l'ammontare del contributo dovuto e ne dà comunicazione
all'esattoria competente alla riscossione, diffidandola dal procedere a indebite
riscossioni.
Nei
casi in cui, a causa di tardiva comunicazione da parte dell'iscritto
dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a titolo diverso, siano
state riscosse contribuzioni non dovute, l'Assessorato alla sanità della Regione
comunicherà all'interessato l'ammontare dei contributi relativi al periodo di
validità dell'iscrizione nel ruolo regionale. L'interessato richiederà a suo
carico, presso le amministrazioni competenti, il rimborso delle somme
corrisposte ma non dovute.
Art. 20
Azione
di rivalsa.
La
Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del
codice civile e dall'art. 28 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Il
responsabile è tenuto a rimborsare alla Regione le spese di degenza secondo una
retta giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei
bilanci di previsione presentati dagli Enti ospedalieri.
La
disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio
1976 (14).
(14)
Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 7, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 21
Ottemperanze
ai fini dell'azione di rivalsa.
Gli
Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare,
con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno
stabiliti dall'Assessorato alla Sanità della Regione, i casi di ricovero per
malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili.
Art. 22
Disposizione
generale.
Per
quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le
disposizioni generali della legge 17
agosto 1974, n. 386.
Art. 23
Norme
regolamentari in contrasto con la presente legge.
Si
intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri
aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in
parte, con le norme della presente legge.
Art. 24
Dichiarazione
di urgenza della presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127,
comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto della Regione
Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.