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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
40
Data
03/07/1979
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modificazione e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 concernente norme per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 luglio 1979, n. 52
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

... (1) .

(2)  Sostituisce l'art. 4, L.R. 20 gennaio 1975, n. 5.

 

Art. 1-bis
Assistenza in Italia in centri altamente specializzati.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, assume a proprio carico, secondo le procedure e nelle misure previste al punto 2) del successivo art. 2 della presente legge 20 gennaio 1975, n. 5, gli oneri derivanti per i ricoveri in centri altamente specializzati siti sul territorio nazionale effettuati da cittadini le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o in tempi adeguati presso strutture convenzionate.

Ai cittadini che hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della presente legge, la Regione Puglia assicura un rimborso delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza effettuati con mezzi di enti non ospedalieri e richiesti, per esigenze di ordine sanitario, da enti ospedalieri che non abbiano potuto provvedervi con mezzi propri. I criteri per determinare l'ammontare del rimborso sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità.

La domanda per conseguire il rimborso di cui al precedente comma non è più proponibile decorso il termine di novanta giorni dall'avvenuta prestazione.

 

Art. 2

... (2) .

(2)  Sostituisce l'art. 7, L.R. 20 gennaio 1975, n. 5.

 

Art. 2-bis
Potere di intervento della Regione.

Quando, secondo il parere degli organi sanitari previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere soddisfatte in tempi e in modi adeguati in centri siti sul territorio nazionale o in centri esteri convenzionati, l'assessore alla sanità provvede a darne comunicazione all'interessato comunicando, eventualmente, il centro dove può essere effettuata la prestazione.

A seguito dei provvedimenti adottati e previsti dal presente articolo, l'interessato può richiedere il riesame degli stessi esibendo all'assessorato regionale alla sanità apposita documentazione suppletiva.

Il riesame dovrà essere effettuato entro e non oltre quindici giorni dall'acquisizione della relativa documentazione.

 

Art. 2-ter
Disposizioni transitorie.

Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in centri altamente specializzati siti nel territorio nazionale effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorché in carenza della prescritta autorizzazione preventiva, subordinatamente alla verifica da parte del collegio medico di cui al precedente art. 2 della sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione del contributo.

Sono altresì assunti a carico della Regione Puglia i rimborsi delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza previsti dalla presente legge, effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dai precedenti due commi, gli interessati dovranno presentare all'assessorato regionale alla sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza, formale richiesta di liquidazione corredata della documentazione prevista.

 

Art. 2-quater

Le norme di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, nonché degli articoli 6 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 2-quinquies

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge ammontanti a lire 960 milioni, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979, come segue:

Parte II - Spesa

 

 

 

 

Stanziamento di competenza e di cassa

 

 

 

a)

Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e l'assistenza ospedaliera in forma indiretta (Fondo sanitario

 

 

 

regionale) (per ricoverati estero per l'anno 1979)

L.

600.000.000

b)

Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e l'assistenza ospedaliera in forma indiretta (fondo sanitario regionale) (per il ricovero Italia centri specializzati negli anni

 

 

 

1975-1979

»

300.000.000

c)

Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporto relative ai ricoveri in

 

 

 

Italia ed all'estero per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta

»

60.000.000

Per gli oneri di cui al punto c) del comma precedente si provvede mediante la seguente variazione allo stesso bilancio 1979.

 

 

 

 

 

Parte II - Spesa

 

 

 

 

 

Variazione in aumento:

 

 

Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporti relative ai ricoveri in Italia e

 

 

all'estero per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta

L.

60.000.000

 

 

 

Variazione in diminuzione:

 

 

Cap. 42. - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni -

L.

60.000.000

conguaglio

 

 

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.