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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
52
Data
07/06/1975
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, N. 18.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 14 giugno 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti enti I.S.E.S., I.S.C.A.L., I.N.C.I.S., G.E.S.C.A.L., si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1° gennaio 1975, la normativa contenuta all'art. 89 della legge regionale n. 18 del 1974.

Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui all'art. 92 della predetta legge.

Al medesimo personale si estendono i benefici dell'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Il personale in servizio alla data dell'11 aprile 1972, presso i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 3 del 1972, è inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1 aprile 1972.

Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio all'art. 89 della legge regionale n. 18 del 1974.

 

Art. 2

Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di Giunta esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-1973 che non trovasi nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 86 della legge regionale n. 18 del 1974, nonché quello nominato nell'anno formativo 1973-1974, è inquadrabile nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A1 allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 86 della legge regionale n. 18 del 1974.

La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali, a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di avvisi pubblici già espletati per propria necessità dall'Ente Regione, in servizio presso gli Uffici regionali all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale n. 18 del 1974.

 

Art. 3
Norma finanziaria.

Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al cap. 13 del bilancio di previsione 1975 all'oggetto «Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.».

 

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127, secondo comma, della Costituzione, e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.