Art. 1
Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti enti
I.S.E.S., I.S.C.A.L., I.N.C.I.S., G.E.S.C.A.L., si
applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1° gennaio
1975, la normativa contenuta all'art. 89 della legge
regionale n. 18 del 1974.
Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le
modalità di cui all'art. 92 della predetta legge.
Al medesimo personale si estendono i benefici dell'art. 68
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Il personale in servizio alla data dell'11 aprile 1972, presso
i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. n. 3 del 1972, è inquadrato nei ruoli regionali
con decorrenza 1 aprile 1972.
Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto
per il personale in servizio all'art. 89 della legge
regionale n. 18 del 1974.
Art. 2
Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di
Giunta esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso
i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato
nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-1973 che non trovasi
nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 86 della legge
regionale n. 18 del 1974, nonché quello nominato nell'anno
formativo 1973-1974, è inquadrabile nell'ambito del numero totale dei posti
indicati nelle tabelle A e A1 allegate alla stessa legge, nel ruolo unico
regionale, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 86 della
legge regionale n. 18 del 1974.
La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali,
a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di
avvisi pubblici già espletati per propria necessità dall'Ente Regione, in
servizio presso gli Uffici regionali all'entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale n. 18 del 1974.
Art. 3
Norma
finanziaria.
Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al
cap. 13 del bilancio di previsione 1975 all'oggetto «Stipendi retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.».
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione, e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.