Art. 80
Trattamento di missione
[Al personale che effettua missioni fuori della ordinaria sede
di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di
trasferta nelle misure ed alle condizioni stabilite dalla legge 18- 12- 1973, n.
836.] (80)
(80) Articolo, prima sostituito
dal primo comma dell' art.
3, L.R. 18 luglio 1974, n. 23 e, successivamente, abrogato dal
primo comma dell' art.
1, L.R. 17 luglio 1979, n. 42.
Art. 81
(Indennità integrativa speciale)
Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo
della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per
i dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.
Art. 82
(Assistenza, Previdenza e Quiescenza) (81)
Ai
fini del trattamento di pensione il Personale è iscritto alla Cassa Pensione
dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.).
Ai
fini dell'erogazione dell'assistenza malattia all'Ente Nazionale di Previdenza
per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (ENPDEDP)
Ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto Nazionale
di Assistenza Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).
Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi
oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni
vigenti per ciascun Istituto.
(81) vedi anche LL.RR.
22/83, 36/87,19/89
e 16/91.
TITOLO X
INCARICHI
Art. 83
(Incarichi speciali) (82)
Lo studio di problemi di particolare importanza non
riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere
affidata a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia
riconosciuta una specifica competenza in materia.
Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche,
persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro
affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro
affidati.
(82) vedi anche la L.R. 45/81
Art. 84
(Conferimento incarichi speciali)
Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono
conferiti con deliberazione della Giunta Regionale per oggetto definito ed a
tempo determinato; non possono superare l'anno finanziario e possono essere
rinnovati; non sono cumulabili.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare
del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi
di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle
prestazioni lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza
dell'incarico conferito.
La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al
termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.
TITOLO XI
NORME TRANSITORIE
Art. 85
(Criteri di inquadramento)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 680 del 14-09-1984, Sigg.
Fiorito Alberto, Broglia A. ed altri c. Regione Puglia ed altri (p.d. 841554).
I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il
personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati
di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi INAPLI - ENALC ed
INIASA sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla
tabella C) allegata alla presente legge.
Il personale proveniente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, appartenente a ruoli atipici - quali addetti al servizio
avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza - viene
inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale.
Il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza, nello
stesso ruolo, viene valutato per intero . (83)
Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge
regionale 26 marzo 1973, n. 7 della Regione Puglia.
L'inquadramento dei dipendenti di altri enti pubblici ai quali
non si riferisce la tabella C) avverrà per assimilazione con deliberazione della
Giunta regionale previo parere di una commissione mista composta dall'Assessore
al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione
regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti
regionali maggiormente rappresentative.
La stessa commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi
e controversi nella determinazione del livello di inquadramento.
(83) comma aggiunto dal primo
comma dell'articolo unico, L.R.
18 agosto 1978, n. 39, a sua volta sostituito dal primo comma dell' art.
1, L.R. 29 agosto 1979, n. 53.
Art. 86
(Modalità di inquadramento)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 680 del 14-09-1984, Sigg.
Fiorito Alberto, Broglia A. ed altri c. Regione Puglia ed altri (p.d.
841554).
L'inquadramento del
personale comandato di ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla
data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda
dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma avverrà
l'inquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla
data di entrata in vigore della legge regionale 26.3.1973, n. 7 o della presente
legge in virtù di provvedimenti formalmente approvati e limitatamente al
personale amministrativo ed ausiliario.
L'inquadramento
è effettuato in relazione alle mansioni definite all'atto di assunzione ed al
titolo di studio necessario per ottenere l'inquadramento corrispondente alla
mansione svolta.
L'accertamento
di idoneità sarà effettuato da una commissione presieduta dal Presidente
della Giunta Regionale o da un suo delegato e composta dall'assessore nel cui
settore il personale in questione è stato impiegato, da due esperti appartenenti
all'amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative.
Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato
servizio presso il Consiglio Regionale la Commissione sarà integrata da un
Consigliere Regionale designato dall'Ufficio di Previdenza.
L'accertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà
tener conto delle risultanze del periodo di lavoro prestato.
L'inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo
trasferiti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei decreti delegati
emanati in forza della legge 15.5.1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla
Regione dai soppressi E.N.A.L.C.-I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.I. avviene
d'ufficio.
Sono fatti salvi per l'inquadramento i diritti conseguenti
all'applicazione del D.P.R.1.6.72, n. 319.
Art. 87
(Inquadramento personale cottimista)
Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a
fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, the abbia svolto servizio
continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti alla
Regione è inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed
economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli
retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte
negli uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5 livello
retributivo e funzionale, purché in possesso del titolo di studio corrispondente
alle mansioni svolte.
L'accertamento di idoneità sarà effettuato dalla Commissione
prevista al 4 comma del precedente articolo 86 e verterà su un colloquio o
prova pratica; si terrà anche conto delle risultanze del periodo di lavoro già
prestato.
Il servizio prestato sarà riconosciuto con le modalità previste
dal 1° comma dell'art. 92.
Art. 88
(Inquadramento in soprannumero)
Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale
the gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai
precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti
per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B, purché esista
capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali
nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A/1.
In conseguenza dell'applicazione del 1 comma risulteranno
compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e
funzionali di cui alle citate tabelle.
Art. 89
(Trattamento economico per il personale in servizio)
Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi
e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il
termine di due anni richiesto dal secondo comma dell'art. 78 per il
conseguimento del trattamento economico previsto nell'allegata tabella B è
ridotto ad un anno.
Ai dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono
attribuite quattro classi di retribuzione rispettivamente del 20% al 5
anno, del 20% al 9 anno, del 15% al 15 anno e dell' 11% al 25 anno.
Esso decorrerà dalla data del 1.4.1972 per il personale
trasferito dallo Stato e dalla data del 1.7.1972 per il personale proveniente
dai disciolti I.N.I. A.S.A.-E.N.A.L.C.-I.N.A.P.L.L.
Per il personale comandato il periodo di un anno di servizio si
considera decorrere, ai soli fini del conseguimento del trattamento
economico di cui al 2° comma dell'art. 78, dalla data di effettivo inizio del
servizio presso la Regione.
Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati,
per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce superiori alla prima, sulla
base del trattamento economico conseguito ai sensi del 1° comma.
Art. 90
(Idoneità alla fascia funzionale superiore)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1439 del 31-03-2005, Salamina
Antonio c. Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in persona del Presidente in carica e
Commissione governativa di controllo sugli atti della Regione Puglia
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 257 del 20-04-1999, R.E. c.
Commissariato Governo Regione Puglia ed altro.
Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori
a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi
continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello retributivo e
funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in
corrispondenza della qualifica di provenienza.
La relativa domanda corredata dall'attestazione del presidente
della Giunta o dell'assessore nel cui settore il dipendente è stato impiegato o
del presidente del Consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli
uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore
della legge n. 18 del 25 marzo 1974 al presidente della Giunta regionale
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Giunta regionale, sentito il parere di una commissione mista
composta dall'assessore al personale, che la presiede, da tre funzionari
nominati dall'amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative
dispone l'inquadramento con proprio provvedimento che deve essere comunicato
personalmente al dipendente. (84)
(84) Articolo così sostituito
dal primo comma dell'art.
4, L.R. 18 luglio 1974, n. 23. L' art.
25 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, così menziona «Le procedure di cui all'
art. 90 della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall' art.
4 della L.R. 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e sono
fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma è abrogata.
Art. 91
(Termini per l'inquadramento)
L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli
precedenti è effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 92
(Valutazione del servizio)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 917 del 21-11-1990, Santo
Massotta c. Co.re.co. Puglia (p.d. 902582).
Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma
dell'art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento
economico, ivi compresa l'attribuzione nel livello retributivo e funzionale
conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli
aumenti periodici, una anzianità per il servizio; comunque prestato
anteriormente all'inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di
assunto con contratto di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche
amministrazioni pari al:
-100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di
inquadramento;
- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;
- 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque
prestato. Nel caso in cui nella valutazione della anzianità complessiva
computata con le modalità di cui ai commi precedenti e che verrà utilizzata
ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali, risulti un residuo, questo verrà
conteggiato interamente per l'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio
successivo all'inquadramento medesimo.
I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui all'art.
68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748 esteso al personale comandato in servizio, a
quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti
I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C.I.N.A.P.L.I., godono, all'atto dell'inquadramento,
di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello
spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano
la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile,
riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di
cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.
L'iscrizione del personale di cui alArt. 102 (Pubblicazione) 2 comma
dell'art. 86 presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali decorre dalla data
di inizio di effettivo servizio presso la Regione. (85)
(85) Per l'interpretazione del presente comma,
vedi l'art.
37, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.
Art. 93
(Decorrenza del trattamento economico)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 482 del 04-11-1985, Co.re.co.
Regione Puglia c. De Vitis F. ed altri (p.d. 851589).
Il trattamento economico e giuridico previsto dalla
presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato
dalla data del 1° aprile 1972 e dalla data del 1°luglio 1972 per il personale
proveniente dai disciolti E.N.A.L.C.I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.L.
Per il personale comandato o distaccato il trattamento
economico decorrerà dalla data dell' inquadramento
Ai dipendenti comandati o distaccati, inquadrati nel ruolo
della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente
legge, viene corrisposto un assegno « una tantum» pari alla differenza tra il
trattamento economico di cui al 2 comma calcolato nel periodo tra la data
dell'inquadramento e la data di comando, se successiva, a quella di assunzione
in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha
titolo di percepite nello stesso periodo sulla base del trattamento
economico dell'Ente di provenienza conteggiando in detrazione le somme e
quant'altro percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro
straordinario, indennità di missione e premi in deroga.
Art. 94
(Trattamento di quiescenza)
Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli
articoli precedenti la Regione riconosce l'anzianità ed i servizi utili ai fini
del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno
riscattati.
La Regione, nelle norme degli adempimenti relativi alla
ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'Istituto e la Cassa Pensioni
di cui all'art. 52, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un
trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello spettante in
base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli
Enti locali.
La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del
trattamento di quiescenza, non potrà comunque essere più sfavorevole in
conseguenza dell'applicazione della presente legge. (86)
(86)
Comma soppresso dal secondo comma dell' art.
8, L.R. 13 dicembre 1983, n. 22.
Art. 95
(Passaggio di livello)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 193 del 25-02-1997, Conte
Vincenzo c. Commissione controllo Regione Puglia (p.d. 971722).
Corte dei Conti
Sez. Giur., sent. n. 37 del 26-05-1999, N.Q. ed
altri.
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 485 del 14-07-1997, Cerabino ed
altri c. Commissione controllo Regione Puglia ed altro.
[Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà
indetto concorso interno per il passaggio al 7° livello funzionale, anche in
soprannumero, riservato al personale immesso in sede di 1° inquadramento nel 6°
livello, che abbia un'anzianità complessiva di 5 anni, di cui 3 presso la
Regione.
Il numero degli idonei andrà in detrazione dell'organico della
fascia economica di provenienza dall'organico del sesto livello retributivo].
(87)
(87) Articolo abrogato dall'art.
5, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 il quale ha disposto la definitiva
conclusione delle procedure di cui al presente articolo, facendo salvi i
pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenzioni instaurati alla data
di entrata in vigore della suddetta legge.
Art. 96
(Trattamento economico ad esaurimento-Provvidenze di prima
applicazione)
Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti
e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la qualifica
di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16.5.70, n. 281 e
65 della legge 10.2.53, n. 62 è mantenuto ad esaurimento il trattamento
economico stabilito per detta qualifica dall'art. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748
con le modalità previste dal medesimo decreto.
Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è
soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50%.
I dirigenti superiori in sede di primo inquadramento possono
optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al 7°
livello mantenendo come assegno ad personam da riassorbirsi con i futuri
miglioramenti l' eventuale differenza tra il trattamento base ad
esaurimento e quello 7° livello.
Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello
previsto negli articoli the precedono fatto salvo il disposto dell'art. 20 del
D.P.R. 30.6.1972, n. 748, concernente l' orario di lavoro e le prestazioni
straordinarie che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei
confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in
sede di prima applicazione della legge.
In sede di prima applicazione della presente legge i dirigenti
trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati
emanati ai sensi della legge 16.5.70, n. 281, che siano, alla data della
entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli uffici
centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di
ufficio.
Al personale trasferito dallo Stato alla Regione e in servizio
alla data del 1 aprile 1972, collocato a riposo, compete il trattamento
giuridico economico previsto dalla presente legge.
Art. 97
(Conferimento dell'incarico di coordinatore in fase di prima
applicazione della legge)
Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di
cui al penultimo comma del precedente articolo 96, gli incarichi di coordinatore
sono conferiti dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta,
per i coordinatori dei settori e uffici del Consiglio, dell'Ufficio di
Presidenza scegliendoli tra il personale della 7a fascia funzionale,
prescindendo dalla partecipazione al corso di cui all'articolo 49.
Art. 98
(Acconti)
Con effetto dal 10 aprile 1972, ovvero dalla data di
inizio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale, se
successiva al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli
corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico
derivante dall'inquadramento nel ruolo regionale, un acconto mensile netto,
differenziato in relazione alle carriere dell'ente di provenienza, nelle
seguenti misure:
-
Direttiva
L.120.000
-
Concetto L.105.000
-
Esecutiva L. 90.000
-
Ausiliaria L. 80.000
I predetti acconti mensili assorbono l'assegno perequativo
eventualmente spettante agli aventi diritto e gli acconti sui futuri
miglioramenti già percepiti o da percepire in esecuzione di atti deliberativi
amministrativi della Regione o degli Enti di provenienza.
TITOLO XII
BENEFICI PER GLI EX COMBATTENTI
Art. 99
(Benefici per gli ex combattenti)
Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce
dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge
24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO XIII
NORME FINALI
Art. 100
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa
riferimento alla normativa statale vigente in materia.
Art. 101
(Disposizioni finanziarie)
Agli oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di
competenze arretrate, ammontanti a L. 6.600.000.000, si fa fronte utilizzando,
ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di cui ai
seguenti stanziamenti degli esercizi 1973 e retro: