(1) La presente
legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 71, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[A partire dall'esercizio
finanziario 1975, nello stato di previsione della entrata e nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia, in appositi capitoli
compresi tra la contabilità speciale, è iscritto il fondo regionale per
l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 agosto 1974, n.
386.
Art. 2
Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato
dalla quota attribuita alla Regione Puglia dal riparto del fondo nazionale
ospedaliero di cui agli artt. 14 e 16
della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione, a norma dell'art. 1 della presente legge, è stanziata una somma pari
all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, riportata in distinti
capitoli, rispettivamente concernenti:
a) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza
in forma diretta;
b) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza
in forma indiretta ;
c) il finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza
ospedaliera;
d) la costituzione di un fondo di riserva.
Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottare entro il
15 settembre di ogni anno, determina la quota percentuale di incidenza delle
destinazioni di cui al precedente comma sul totale dello stanziamento.
Art. 4
Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 3 è
destinato al finanziamento:
a) della spesa degli enti ospedalieri pubblici;
b) della spesa conseguente a convenzioni con cliniche
universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico,
istituti ed enti di cui all'art 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
istituti ed enti di cui alla legge 26
novembre 1973, n. 817, case di cura private.
Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il
Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle due
suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.
L'ammontare dello stanziamento relativo alla lettera b) del
precedente primo comma è iscritto in apposito articolo del capitolo di bilancio
relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge.
Art. 5
Lo stanziamento di cui alla lettera dell'art. 3 della presente
legge è destinato alla copertura delle spese derivanti dalla applicazione degli
artt. 4 e 7 della legge regionale recante norme per l'erogazione dell'assistenza
ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.
Art. 6
Lo stanziamento di cui alla lettera c) dell'art. 3 della
presente legge è destinato alla copertura delle spese per il personale comandato
degli enti di cui all'art. 19 della legge 17
agosto 1974, n. 386, nonché, delle spese di organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla gestione regionale dell'assistenza
ospedaliera.
Art. 7
Lo stanziamento di cui alla lettera d) dell'art. 3 della
presente legge è destinato a fronteggiare gli eventuali maggiori oneri che si
verifichino, rispetto alle previsioni, nel corso dell'esercizio, per le spese di
cui alle lettere a), b) e c) del medesimo art. 3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ai
prelevamenti dal fondo di riserva e alle corrispondenti variazioni in aumento
dei capitoli o articoli rivelatisi deficitari.
Art. 8
Dallo stanziamento di cui alla lettera a) dell'art. 4 della
presente legge è detratta ed iscritta in apposito articolo una somma pari
all'ammontare complessivo degli oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali
e canoni locativi esistenti a carico dei bilanci degli enti ospedalieri alla
data del 31 dicembre 1974 ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta
regionale.
Al fine della determinazione della somma di cui al precedente
comma, gli enti ospedalieri sono tenuti a dare, entro il 31 luglio di ogni anno,
all'Assessorato alla sanità della Regione, comunicazione dettagliata delle
previsioni per l'anno successivo degli oneri di cui al precedente comma.
Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il
Consiglio regionale determina l'ammontare della somma di cui al precedente primo
comma.
Previa intesa con l'ente ospedaliero e l'istituto mutuante
interessato o l'avente diritto, la Regione provvede direttamente al pagamento,
per conto dell'ente ospedaliero ed a favore dell'istituto mutuante o dell'avente
diritto, delle somme relative al primo comma del presente articolo.
Art. 9
Detratta la somma di cui al precedente art. 8, lo stanziamento
di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge è ripartito fra le
seguenti destinazioni:
a) spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;
b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni
interne dei presidi ospedalieri pubblici;
c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali,
economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici;
d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del
personale.
Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il
Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle quattro
suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.
Gli stanziamenti relativi alle lettere a), b), c) e d) del
precedente primo comma sono iscritti in appositi articoli del capitolo di
bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge.
Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è
destinata al finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici
per gli esercizi 1975 successivi.
Gli enti ospedalieri adotteranno i provvedimenti idonei a
modificare i contratti per la gestione del servizio di tesoreria allo scopo di
ottenere che l'istituto di credito gestore del servizio accrediti i
finanziamenti erogati dalla Regione Puglia in applicazione della presente legge
su conti distinti da quelli relativi alla gestione del servizio medesimo fino al
31 dicembre 1974.
Gli enti suddetti dovranno formare e conservare le scritture
contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, separatamente
e da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.
Art. 10
Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9, ai
fini del riparto con criteri obiettivi tra gli enti ospedalieri pubblici, va
suddiviso in tre destinazioni:
a) finanziamento delle spese in rapporto alla dimensione del
presidio ospedaliero;
b) finanziamento delle spese in rapporto all'utilizzazione del
presidio ospedaliero;
c) finanziamento, delle spese in rapporto al personale addetto
al presidio ospedaliero.
Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il
Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle tre
suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.
Art. 11
Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del
precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei
posti letto dei servizi di diagnosi e cura istituiti e funzionanti nei presidi
dipendenti dagli enti ospedalieri.
Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera b) del
precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei
ricoveri effettuati nei dodici mesi precedenti la data del 31 agosto dell'anno
precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, nonché, al
parametro rappresentato dal numero delle giornate di degenza registrate nello
stesso periodo.
Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera c) del
precedente art. 10 è effettuato sulla base del parametro rappresentato dalla
spesa ordinaria per il personale dipendente dagli enti ospedalieri e del
parametro rappresentato dal totale delle giornate di degenza registrate nel
periodo di cui al comma precedente.
Ai fini della individuazione dei valori effettivi da assumere a
base della quantificazione del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per
il personale, si assume come valido il dato relativo al mese di agosto dell'anno
precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
Per il dato relativo al mese di agosto del 1974 si procede a una
rilevazione diretta, eseguita con criteri identici, da parte degli uffici
regionali.
Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il
Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale dei due parametri di cui
al comma 2 del presente articolo sull'ammontare dello stanziamento di cui alla
lettera b) del precedente art. 10, nonché, l'incidenza percentuale dei due
parametri di cui al comma 3 del presente articolo sull'ammontare dello
stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 10.
Conseguentemente, con la medesima deliberazione, il Consiglio
regionale totalizza le singole incidenze determinate per ciascuno dei parametri
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, indicando, le risultanti
incidenze percentuali finali di ciascuno dei suddetti quattro parametri
sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9.
Art. 12
Fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale ed in
attesa dell'attuazione della programmazione ospedaliera regionale, il riparto
dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9 viene effettuato
con i criteri di cui ai precedenti artt. 10 e 11 limitatamente ad una
percentuale non inferiore al 90 per cento.
Le somme residue, eventualmente integrate da prelievi dal fondo
di riserva di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge, vengono riservate a
integrazioni transitorie di eventuali eccedenze di spesa di enti ospedalieri
pubblici, in misura proporzionale alle esigenze obiettive dimostrate dagli enti
medesimi.
In tali casi l'ente ospedaliero provvede ad elaborare un
organico programma di ristrutturazione dei servizi, volto alla progressiva
eliminazione delle cause che hanno determinato le eccedenze di spesa, al fine di
pervenire, entro l'esercizio successivo a quello dell'anno di attuazione della
riforma sanitaria nazionale, al contenimento dei costi di gestione nei limiti
della quota di riparto.
La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente, vagliato tale programma, determina periodicamente la entità
dell'assegnazione integrativa, in conformità del criterio di cui al precedente
comma secondo (1).
Allegata ai bilanci di previsione per gli esercizi interessati
al programma di ristrutturazione, l'ente ospedaliero presenterà una relazione
sui provvedimenti adottati per l'attuazione del programma stesso, i risultati
conseguiti e le eventuali modifiche.
Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il
Consiglio regionale determina l'incidenza della percentuale di cui al comma 1
sul totale dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9.
(1) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 8,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
.
Art. 13
Al fine della determinazione del finanziamento a carico del
fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, entro il 30 settembre di ogni
anno, gli enti ospedalieri pubblici predispongono e trasmettono all'Assessorato
alla sanità della Regione il progetto di bilancio preventivo di competenza per
l'esercizio successivo.
Entro il 30 novembre successivo la Giunta regionale determina
l'importo del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente
ospedaliero in applicazione della presente legge.
Entro il 31 dicembre successivo e sulla base dell'importo di cui
al precedente comma, gli enti ospedalieri approvano il bilancio di previsione e
adottano i provvedimenti di competenza.
Art. 14
Lo stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 9
viene ripartito semestralmente in ragione di due quinti del suo ammontare, tra
gli Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un
indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80% accertati al 30 giugno e al
31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato,
l'assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.
Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti
ospedalieri esclusivamente per la manutenzione straordinaria degli immobili.
I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono
utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge
regionale 25 agosto 1973, n. 22, Titolo I, artt. da 1 a 4 (2) .
(2) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
9, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 15
Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 9
viene ripartito semestralmente, in ragione dei due quinti del suo ammontare, tra
gli Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un
indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80% accertati al 30 giugno e al
31 dicembre dell'anno precedente. Qualora tale indice risulti inferiore a quello
indicato l'assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.
Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti
ospedalieri esclusivamente per far fronte ad acquisti indilazionabili di
attrezzature e presidi di modesto importo, nonché, per la funzionalità di
attrezzature ed impianti già esistenti e relativi ai servizi generali, economali
e sanitari.
I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono
utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge
regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo II, artt. 5 e 6 (3).
(3) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
10, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 16
Lo stanziamento di cui alla lettera d) del precedente art. 9 è
utilizzato con piani annuali approvati dal Consiglio regionale.
Art. 17
In relazione all'abolizione della retta giornaliera di degenza,
prevista dall'art. 16, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386,
l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge
regionale 25 agosto 1973, n. 22 è elevato al 100 per cento della
spesa.
E' altresì abrogato l'art. 7 della medesima legge
regionale 25 agosto 1973, n. 22.
Art. 18
La Regione Puglia eroga di norma i finanziamenti agli enti
ospedalieri pubblici e provvede al pagamento delle spese conseguenti alle
convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4, con la stessa
periodicità seguita dal Ministero della sanità nel corrispondere le rate della
quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (4).
Il pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui
alla lettera b) del precedente art. 4 è subordinato all'assolvimento di quanto
prescritto nelle convenzioni ed alla presentazione di dati e documenti come
richiesti dall'Assessorato alla sanità della Regione ed atti a consentire, a
livello regionale, le necessarie aggregazioni dei dati economici e sanitari.
(4) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 11,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 19
All'erogazione dei finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici
ed al pagamento delle spese previste dalla presente legge, si provvede con
decreto del Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dell'Assessore
alla sanità della Regione.
Con propria deliberazione la Giunta regionale potrà stabilire
che si provveda, mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari
regionali, al pagamento delle spese di cui all'articolo di bilancio previsto
all'ultimo comma dell'arte. 4 della presente legge e delle spese di cui al
capitolo di bilancio relativo alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge.
Art. 20
Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri pubblici per
l'esercizio 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle
gestioni degli esercizi precedenti, escluse soltanto quelle derivanti da mutui,
prestiti pluriennali e canoni locativi.
Art. 21
Per la propria attività ordinaria, gli Enti ospedalieri sono
autorizzati ad effettuare spese mensilmente, in anticipo rispetto alla
erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata in applicazione della
presente legge, fino ad un dodicesimo dell'assegnazione annua.
Le anticipazioni di tesoreria che gli Enti ospedalieri
contrarranno col proprio tesoriere per le operazioni di cui al precedente primo
comma, sono garantite da fidejussione della Regione Puglia.
La Giunta regionale delibera periodicamente la concessione di
fidejussione agli Enti ospedalieri per le anticipazioni di cassa concernenti le
operazioni di cui al precedente primo comma.
Le singole fidejussioni agli Enti ospedalieri sono concesse con
decreto del Presidente della Giunta regionale nei limiti dell'importo
complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma precedente ed in
esecuzione della stessa.
Gli oneri rivenienti dalla concessione delle fidejussioni
predette faranno carico al capitolo di bilancio di cui alla lettera e) del
precedente art. 3 (5).
(5) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
12, L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 22
Ai fini del riparto del F.R.A.O. (Fondo regionale per
l'assistenza ospedaliera) per l'esercizio 1975, le percentuali di incidenza
delle diverse destinazioni sono cosi determinate:
a) finanziamento della spesa per la erogazione dell'assistenza
ospedaliera in forma diretta: 93 per cento:
b) finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza
ospedaliera in forma indiretta: 1 per cento;
c) finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza
ospedaliera: 1 per cento;
d) costituzione del fondo di riserva 5 per cento.
Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del
precedente comma sono iscritti in altrettanti capitoli dello stato di previsione
della spesa, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.
Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 1
viene destinato:
a) per il 95 per cento al finanziamento della spesa degli enti
ospedalieri pubblici;
b) per il 5 per cento, al finanziamento della spesa conseguente
alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4.
Lo stanziamento di cui alla lettera del precedente comma 3 è
iscritto in un apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera
a) del precedente comma 1.
Dallo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 3
è detratta una somma pari al totale degli oneri rivenienti per l'esercizio 1975
agli enti ospedalieri da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.
La somma di cui al precedente comma 5 è iscritta in apposito
articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente comma
1.
Detratta la somma di cui al precedente quinto comma, lo
stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma è cosi ripartito
tra le seguenti destinazioni :
a) spesa corrente degli Enti ospedalieri: 89% ;
b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni
interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5% ;
c) spese per attrezzature e impianti dei servizi generali,
economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici 5,50% ;
d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del
personale: 0,50% (6).
Sono conseguentemente modificati gli stanziamenti passivi del
bilancio regionale per l'esercizio 1975, relativi alle lettere a), c), d) di cui
al precedente comma (7).
Le somme corrispondenti alle lettere a), b), c) e d) del
precedente comma 7 sono iscritte in altrettanti articoli del capitolo di
bilancio relativo alla lettera a) del precedente comma 1.
In applicazione del precedente art. 10, lo stanziamento di cui
alla lettera a) del precedente comma 7 è assegnato:
a) per l'8 per cento al finanziamento della spesa in rapporto
alla dimensione del presidio ospedaliero;
b) per il 16 per cento al finanziamento della spesa in rapporto
alla utilizzazione del presidio ospedaliero;
c) per il 76 per cento al finanziamento della spesa in rapporto
al personale addetto al presidio ospedaliero.
In applicazione dell'art. 11 della presente legge:
- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera a) del
precedente comma 9 è effettuato totalmente in base al parametro dei posti letto;
- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera b) del
precedente comma 9 è effettuato in base al parametro dei ricoveri per una
incidenza pari a 10 e in base al parametro delle giornate di degenza per una
incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 16 per cento;
- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera c) del
precedente comma 9 è effettuato in base al parametro della spesa ordinaria per
il personale per un'incidenza pari a 70 e in base al parametro delle giornate di
degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 76 per cento.
Conseguentemente lo stanziamento di cui alla lettera a) del
precedente comma 7, limitatamente al 90 per cento dello stanziamento medesimo è
ripartito:
- per l'8 per cento in base al parametro dei posti letto;
- per il 12 per cento in base al parametro delle giornate di
degenza;
- per il 10 per cento in base al parametro dei ricoveri;
- per il 70 per cento in base al parametro della spesa ordinaria
per il personale.
(6) Gli attuali settimo e ottavo comma così sostituiscono
l'originario settimo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 13,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
(7) Gli attuali settimo e ottavo comma così sostituiscono
l'originario settimo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 13,
L.R.
3 giugno 1976, n. 13.
Art. 23
Disposizione
transitoria.
In attesa della formazione ed approvazione del bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1975 e tenendo a base la
numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1974, i capitoli e gli articoli di entrata e spesa
occorrenti per la gestione della quota parte del fondo nazionale ospedaliero
spettante alla regione Puglia assumono la seguente numerazione e denominazione
nel progetto di bilancio per il 1975.
Parte I - Entrata TITOLO VI - Contabilità speciali Categoria I - Partite di
giro Cap. 62-bis - Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera Parte II - Spesa
TITOLO VI - Contabilità speciali Categoria I - Partite di giro
Cap. 345-bis - Spesa per l'erogazione dell'assistenza
ospedaliera in forma diretta:
Art. 1 - Finanziamento della spesa conseguente a convenzioni;
Art. 2 - Oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e
canoni locativo a carico dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici;
Art. 3 - Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;
Art. 4 - Spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni
interne dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;
Art. 5 - Spese per attrezzature e impianti dei servizi generali,
economati, tecnici e sanitari dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri
pubblici;
Art. 6 - Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale
del personale;
Cap. 345-ter - Finanziamento della spesa per l'erogazione
dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta;
Cap. 345-quater - Finanziamento della spesa per la gestione
dell'assistenza ospedaliera;
Cap. 345-quinquies - Fondi di riserva.
Con deliberazione di Giunta regionale saranno iscritti agli
appositi capitoli su riportati gli importi previsionali relativi all'entrata ed
alla spesa conseguente all'assegnazione della quota del fondo nazionale
ospedaliero riveniente alla Regione Puglia ed al riparto della stessa secondo le
norme contenute nella presente legge.
Con legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1975 sarà assegnata ai capitoli ed agli articoli dell'entrata e
della spesa, di cui al primo comma del presente articolo, la numerazione
definitiva.
Art. 24
Dichiarazione
d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello
Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione. ]
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 71, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.