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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
6
Data
20/01/1975
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Formazione e riparto del fondo regionale per l' assistenza ospedaliera.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 3 del 21 gennaio 1975.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 71, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

 

[A partire dall'esercizio finanziario 1975, nello stato di previsione della entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia, in appositi capitoli compresi tra la contabilità speciale, è iscritto il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

Art. 2

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota attribuita alla Regione Puglia dal riparto del fondo nazionale ospedaliero di cui agli artt. 14 e 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, a norma dell'art. 1 della presente legge, è stanziata una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, riportata in distinti capitoli, rispettivamente concernenti:

a) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta;

b) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta ;

c) il finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza ospedaliera;

d) la costituzione di un fondo di riserva.

Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottare entro il 15 settembre di ogni anno, determina la quota percentuale di incidenza delle destinazioni di cui al precedente comma sul totale dello stanziamento.

 

Art. 4

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 3 è destinato al finanziamento:

a) della spesa degli enti ospedalieri pubblici;

b) della spesa conseguente a convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, case di cura private.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle due suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

L'ammontare dello stanziamento relativo alla lettera b) del precedente primo comma è iscritto in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge.

 

Art. 5

Lo stanziamento di cui alla lettera dell'art. 3 della presente legge è destinato alla copertura delle spese derivanti dalla applicazione degli artt. 4 e 7 della legge regionale recante norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia. 

 

Art. 6

Lo stanziamento di cui alla lettera c) dell'art. 3 della presente legge è destinato alla copertura delle spese per il personale comandato degli enti di cui all'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché, delle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla gestione regionale dell'assistenza ospedaliera.

 

Art. 7

Lo stanziamento di cui alla lettera d) dell'art. 3 della presente legge è destinato a fronteggiare gli eventuali maggiori oneri che si verifichino, rispetto alle previsioni, nel corso dell'esercizio, per le spese di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo art. 3.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva e alle corrispondenti variazioni in aumento dei capitoli o articoli rivelatisi deficitari.

 

Art. 8

Dallo stanziamento di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge è detratta ed iscritta in apposito articolo una somma pari all'ammontare complessivo degli oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi esistenti a carico dei bilanci degli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1974 ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

Al fine della determinazione della somma di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri sono tenuti a dare, entro il 31 luglio di ogni anno, all'Assessorato alla sanità della Regione, comunicazione dettagliata delle previsioni per l'anno successivo degli oneri di cui al precedente comma.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l'ammontare della somma di cui al precedente primo comma.

Previa intesa con l'ente ospedaliero e l'istituto mutuante interessato o l'avente diritto, la Regione provvede direttamente al pagamento, per conto dell'ente ospedaliero ed a favore dell'istituto mutuante o dell'avente diritto, delle somme relative al primo comma del presente articolo.

 

Art. 9

Detratta la somma di cui al precedente art. 8, lo stanziamento di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge è ripartito fra le seguenti destinazioni:

a) spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;

b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici;

c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici;

d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle quattro suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

Gli stanziamenti relativi alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma sono iscritti in appositi articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge.

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è destinata al finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici per gli esercizi 1975 successivi.

Gli enti ospedalieri adotteranno i provvedimenti idonei a modificare i contratti per la gestione del servizio di tesoreria allo scopo di ottenere che l'istituto di credito gestore del servizio accrediti i finanziamenti erogati dalla Regione Puglia in applicazione della presente legge su conti distinti da quelli relativi alla gestione del servizio medesimo fino al 31 dicembre 1974.

Gli enti suddetti dovranno formare e conservare le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, separatamente e da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

 

Art. 10

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9, ai fini del riparto con criteri obiettivi tra gli enti ospedalieri pubblici, va suddiviso in tre destinazioni:

a) finanziamento delle spese in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;

b) finanziamento delle spese in rapporto all'utilizzazione del presidio ospedaliero;

c) finanziamento, delle spese in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle tre suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

 

Art. 11

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei posti letto dei servizi di diagnosi e cura istituiti e funzionanti nei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei ricoveri effettuati nei dodici mesi precedenti la data del 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, nonché, al parametro rappresentato dal numero delle giornate di degenza registrate nello stesso periodo.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 10 è effettuato sulla base del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale dipendente dagli enti ospedalieri e del parametro rappresentato dal totale delle giornate di degenza registrate nel periodo di cui al comma precedente.

Ai fini della individuazione dei valori effettivi da assumere a base della quantificazione del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale, si assume come valido il dato relativo al mese di agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Per il dato relativo al mese di agosto del 1974 si procede a una rilevazione diretta, eseguita con criteri identici, da parte degli uffici regionali.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l'incidenza percentuale dei due parametri di cui al comma 2 del presente articolo sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 10, nonché, l'incidenza percentuale dei due parametri di cui al comma 3 del presente articolo sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 10.

Conseguentemente, con la medesima deliberazione, il Consiglio regionale totalizza le singole incidenze determinate per ciascuno dei parametri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, indicando, le risultanti incidenze percentuali finali di ciascuno dei suddetti quattro parametri sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9.

 

Art. 12

Fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale ed in attesa dell'attuazione della programmazione ospedaliera regionale, il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9 viene effettuato con i criteri di cui ai precedenti artt. 10 e 11 limitatamente ad una percentuale non inferiore al 90 per cento.

Le somme residue, eventualmente integrate da prelievi dal fondo di riserva di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge, vengono riservate a integrazioni transitorie di eventuali eccedenze di spesa di enti ospedalieri pubblici, in misura proporzionale alle esigenze obiettive dimostrate dagli enti medesimi.

In tali casi l'ente ospedaliero provvede ad elaborare un organico programma di ristrutturazione dei servizi, volto alla progressiva eliminazione delle cause che hanno determinato le eccedenze di spesa, al fine di pervenire, entro l'esercizio successivo a quello dell'anno di attuazione della riforma sanitaria nazionale, al contenimento dei costi di gestione nei limiti della quota di riparto.

La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, vagliato tale programma, determina periodicamente la entità dell'assegnazione integrativa, in conformità del criterio di cui al precedente comma secondo (1).

Allegata ai bilanci di previsione per gli esercizi interessati al programma di ristrutturazione, l'ente ospedaliero presenterà una relazione sui provvedimenti adottati per l'attuazione del programma stesso, i risultati conseguiti e le eventuali modifiche.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il Consiglio regionale determina l'incidenza della percentuale di cui al comma 1 sul totale dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9.

(1)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 8, L.R. 3 giugno 1976, n. 13.

 

.

Art. 13

 

Al fine della determinazione del finanziamento a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri pubblici predispongono e trasmettono all'Assessorato alla sanità della Regione il progetto di bilancio preventivo di competenza per l'esercizio successivo.

Entro il 30 novembre successivo la Giunta regionale determina l'importo del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente ospedaliero in applicazione della presente legge.

Entro il 31 dicembre successivo e sulla base dell'importo di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri approvano il bilancio di previsione e adottano i provvedimenti di competenza.

 

Art. 14

 

Lo stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente in ragione di due quinti del suo ammontare, tra gli Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80% accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato, l'assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per la manutenzione straordinaria degli immobili.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, Titolo I, artt. da 1 a 4 (2) .

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 9, L.R. 3 giugno 1976, n. 13.

 

Art. 15

Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente, in ragione dei due quinti del suo ammontare, tra gli Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80% accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato l'assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per far fronte ad acquisti indilazionabili di attrezzature e presidi di modesto importo, nonché, per la funzionalità di attrezzature ed impianti già esistenti e relativi ai servizi generali, economali e sanitari.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo II, artt. 5 e 6 (3).

(3)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 10, L.R. 3 giugno 1976, n. 13.

 

 

Art. 16

Lo stanziamento di cui alla lettera d) del precedente art. 9 è utilizzato con piani annuali approvati dal Consiglio regionale.

 

Art. 17

In relazione all'abolizione della retta giornaliera di degenza, prevista dall'art. 16, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 è elevato al 100 per cento della spesa.

E' altresì abrogato l'art. 7 della medesima legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.

 

Art. 18

La Regione Puglia eroga di norma i finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici e provvede al pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4, con la stessa periodicità seguita dal Ministero della sanità nel corrispondere le rate della quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (4).

Il pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4 è subordinato all'assolvimento di quanto prescritto nelle convenzioni ed alla presentazione di dati e documenti come richiesti dall'Assessorato alla sanità della Regione ed atti a consentire, a livello regionale, le necessarie aggregazioni dei dati economici e sanitari.

(4)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 11, L.R. 3 giugno 1976, n. 13.

 

Art. 19

All'erogazione dei finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici ed al pagamento delle spese previste dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dell'Assessore alla sanità della Regione.

Con propria deliberazione la Giunta regionale potrà stabilire che si provveda, mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari regionali, al pagamento delle spese di cui all'articolo di bilancio previsto all'ultimo comma dell'arte. 4 della presente legge e delle spese di cui al capitolo di bilancio relativo alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge.

 

Art. 20

Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri pubblici per l'esercizio 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti, escluse soltanto quelle derivanti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.

 

Art. 21

Per la propria attività ordinaria, gli Enti ospedalieri sono autorizzati ad effettuare spese mensilmente, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata in applicazione della presente legge, fino ad un dodicesimo dell'assegnazione annua.

Le anticipazioni di tesoreria che gli Enti ospedalieri contrarranno col proprio tesoriere per le operazioni di cui al precedente primo comma, sono garantite da fidejussione della Regione Puglia.

La Giunta regionale delibera periodicamente la concessione di fidejussione agli Enti ospedalieri per le anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo comma.

Le singole fidejussioni agli Enti ospedalieri sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale nei limiti dell'importo complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma precedente ed in esecuzione della stessa.

Gli oneri rivenienti dalla concessione delle fidejussioni predette faranno carico al capitolo di bilancio di cui alla lettera e) del precedente art. 3 (5).

 

(5)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 12, L.R. 3 giugno 1976, n. 13.

 

Art. 22

Ai fini del riparto del F.R.A.O. (Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera) per l'esercizio 1975, le percentuali di incidenza delle diverse destinazioni sono cosi determinate:

a) finanziamento della spesa per la erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta: 93 per cento:

b) finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta: 1 per cento;

c) finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza ospedaliera: 1 per cento;

d) costituzione del fondo di riserva 5 per cento.

Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma sono iscritti in altrettanti capitoli dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 1 viene destinato:

a) per il 95 per cento al finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici;

b) per il 5 per cento, al finanziamento della spesa conseguente alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4.

Lo stanziamento di cui alla lettera del precedente comma 3 è iscritto in un apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente comma 1.

Dallo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 3 è detratta una somma pari al totale degli oneri rivenienti per l'esercizio 1975 agli enti ospedalieri da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.

La somma di cui al precedente comma 5 è iscritta in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente comma 1.

Detratta la somma di cui al precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma è cosi ripartito tra le seguenti destinazioni :

a) spesa corrente degli Enti ospedalieri: 89% ;

b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5% ;

c) spese per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici 5,50% ;

d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale: 0,50% (6).

Sono conseguentemente modificati gli stanziamenti passivi del bilancio regionale per l'esercizio 1975, relativi alle lettere a), c), d) di cui al precedente comma (7).

Le somme corrispondenti alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 7 sono iscritte in altrettanti articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente comma 1.

In applicazione del precedente art. 10, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 7 è assegnato:

a) per l'8 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;

b) per il 16 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla utilizzazione del presidio ospedaliero;

c) per il 76 per cento al finanziamento della spesa in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

In applicazione dell'art. 11 della presente legge:

- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera a) del precedente comma 9 è effettuato totalmente in base al parametro dei posti letto;

- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera b) del precedente comma 9 è effettuato in base al parametro dei ricoveri per una incidenza pari a 10 e in base al parametro delle giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 16 per cento;

- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera c) del precedente comma 9 è effettuato in base al parametro della spesa ordinaria per il personale per un'incidenza pari a 70 e in base al parametro delle giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 76 per cento.

Conseguentemente lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma 7, limitatamente al 90 per cento dello stanziamento medesimo è ripartito:

- per l'8 per cento in base al parametro dei posti letto;

- per il 12 per cento in base al parametro delle giornate di degenza;

- per il 10 per cento in base al parametro dei ricoveri;

- per il 70 per cento in base al parametro della spesa ordinaria per il personale.

(6)  Gli attuali settimo e ottavo comma così sostituiscono l'originario settimo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 13, L.R. 3 giugno 1976, n. 13.

(7)  Gli attuali settimo e ottavo comma così sostituiscono l'originario settimo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 13, L.R. 3 giugno 1976, n. 13.

 

Art. 23
Disposizione transitoria.

In attesa della formazione ed approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1975 e tenendo a base la numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974, i capitoli e gli articoli di entrata e spesa occorrenti per la gestione della quota parte del fondo nazionale ospedaliero spettante alla regione Puglia assumono la seguente numerazione e denominazione nel progetto di bilancio per il 1975.

 

 

 

Parte I - Entrata TITOLO VI - Contabilità speciali Categoria I - Partite di giro Cap. 62-bis - Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera Parte II - Spesa TITOLO VI - Contabilità speciali Categoria I - Partite di giro

Cap. 345-bis - Spesa per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta:

Art. 1 - Finanziamento della spesa conseguente a convenzioni;

Art. 2 - Oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativo a carico dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici;

Art. 3 - Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;

Art. 4 - Spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;

Art. 5 - Spese per attrezzature e impianti dei servizi generali, economati, tecnici e sanitari dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;

Art. 6 - Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

Cap. 345-ter - Finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta;

Cap. 345-quater - Finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza ospedaliera;

Cap. 345-quinquies - Fondi di riserva.

Con deliberazione di Giunta regionale saranno iscritti agli appositi capitoli su riportati gli importi previsionali relativi all'entrata ed alla spesa conseguente all'assegnazione della quota del fondo nazionale ospedaliero riveniente alla Regione Puglia ed al riparto della stessa secondo le norme contenute nella presente legge.

Con legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sarà assegnata ai capitoli ed agli articoli dell'entrata e della spesa, di cui al primo comma del presente articolo, la numerazione definitiva.

 

Art. 24
Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. ]        

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 71, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.