(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
69, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[È istituito nel bilancio
della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:
a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento
di immobili degli Ospedali;
b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri
generali, economali, tecnici e sanitari;
c) ... (2);
d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e
del lavoro.
(2) Lettera abrogata dal primo comma dell'art. 21,
L.R.
7 giugno 1975, n. 49.
TITOLO I
Art. 2
La Giunta regionale é autorizzata a concedere contributi sulla
spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti
ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non
consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non
possano essere finanziate al sensi dell'art. 34 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132.
Art. 3
Le domande di contributo, firmate dal Presidente dell'Ente:
devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e
di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico
dell'Ente o da tecnici liberi professionisti.
Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della
comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di
urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dall'Assessorato regionale
competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta regionale
tramite l'Assessorato alla sanità.
TITOLO I
Art. 4
Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il
termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni
ritenute necessarie.
Per la liquidazione dell'importo del contributo, il computo
metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di
decadenza, essere presentati all'Assessorato alla sanità entro 90 giorni dalla
data fissata per il compimento dei lavori.
TITOLO II
Art. 5
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per
l'adeguamento tecnico degli impianti del servizi generali, economali, tecnici e
sanitari, nei casi previsti dall'art. 2 e con le modalità stabilite nel titolo I
della presente legge.
Art. 6
Nei casi in cui le opere per le quali é richiesto il contributi
a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed
attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno
essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in
sostituzione della documentazione di cui al precedente art. 3.
Art. 7
... (3).
(3) Articolo abrogato dal secondo comma dell'art. 17,
L.R.
20 gennaio 1975, n. 6.
TITOLO III
Art. 8
... (4).
(4) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 21,
L.R.
7 giugno 1975, n. 49. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 69,
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 9
... (5)
(5) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 21,
L.R.
7 giugno 1975, n. 49. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 69,
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 10
... (6).
(6) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 21,
L.R.
7 giugno 1975, n. 49. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 69,
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
TITOLO IV
Disposizione finale
Art. 11
Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione permanente consiliare, possono essere istituiti centri di medicina
sociale e del lavoro.
Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei
centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge (7).
Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può
essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le
minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.
(7) Ai sensi del quinto comma dell'art. 8,
L.R.
6 settembre 1978, n. 50. La limitazione
finanziaria di cui al presente comma è soppressa.
Art. 12
La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà
affidata ai Comuni e agli Enti ospedalieri su apposita convenzione approvata
dalla Giunta regionale.
La gestione di centri di diagnostica regionale per le
insufficienze psichiche, fisiche e sensoriali sarà affidata mediante della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, ad un ente
ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia,
neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul
piano tecnico sanitario.
Art. 13
In sede di prima applicazione della presente legge, il
contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di
impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi
a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regione.
Art. 14
La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti
articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di
congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali é affidata la vigilanza
sui lavori e sulle attività finanziarie a carico del fondo istituito con la
presente legge.
L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non
potrà comunque superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta.
TITOLO V
Disposizione finanziaria
Art. 15
Il fondo di cui all'art. 1 per l'anno 1972 è di L.
1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126-bis che si istituisce con la
presente legge.
L'importo di L. 1.157.269.000 viene costituito mediante
prelevamento della somma di lire 500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di
previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti
previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco
indicate:
La somma di L. 1.157.269.000 resta impegnata per le finalità di
cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973
e 1974.
Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del
1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria
del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli
ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro
di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche,
fisiche e sensoriali.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della
Costituzione e 60 dello statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].