TITOLO I Finalita' della legge
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera J), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
TITOLO I
Finalità della legge
Art. 1
Direttrici di intervento.
[La Regione Puglia, allo
scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico,
nonché la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell'esercizio
finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità,
l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme
contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili,
favorendo in particolare:
1) la selezione ed i controlli funzionali;
2) la diffusione della fecondazione artificiale;
3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate
attitudini produttive;
4) l'incremento della produzione foraggera;
5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi
di produzione zootecnica;
6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla
commercializzazione del bestiame e della carne;
7) lo svolgimento di attività di ricerca,
dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
8) la raccolta, la lavorazione, la
trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
9) lo sviluppo della cooperazione] .
Art. 2
Rilevazione statistico-economica degli
allevamenti.
[La Regione effettua periodicamente il
rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la
reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche
strutturali.
Le modalità del rilevamento verranno stabilite
con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'Agricoltura e Foreste] .
TITOLO II
Settori di intervento
Art. 3
Attività selettiva e controlli
funzionali.
[Al fine di potenziare e migliorare
qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo
alla specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori,
sono concessi alle Associazioni degli allevatori giuridicamente riconosciute,
con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese
ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei
controlli funzionali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento
di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.
Sull'importo del contributo concesso sono
corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del
contributo medesimo] .
Art. 4
Premi
di allevamento.
[Per gli interventi connessi alle attività
selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in
selezione.
L'entità massima dei premi, distinti per specie
e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, sentita la
Commissione agricoltura del Consiglio regionale] .
Art. 5
Fecondazione artificiale.
[Per la fecondazione artificiale di soggetti in
selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono
concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno,
distintamente per specie, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'agricoltura e foreste, sentita la Commissione agricoltura del
Consiglio regionale] .
Art. 6
Centri regionali riproduttori.
[Sono istituiti con provvedimento della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, centri di
riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di discendenza, nonché
l'attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto
o in parte le spese di impianto e di gestione.
Le iniziative di cui al comma precedente possono
essere attuate da Istituti pubblici specializzati o da Associazioni di
allevatori, giuridicamente riconosciute] .
Art. 7
Manifestazioni zootecniche.
[Agli allevatori che presentino soggetti alle
manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in
selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica.
L'importo unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente
per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'agricoltura e foreste] .
Art. 8
Acquisto riproduttori.
[Con provvedimento della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, sono concessi:
a) contributi, nella misura del 50% sulla spesa
ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle
specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro
genealogico;
b) contributi, nella misura massima del 30%
sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori di sesso
femminile iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con
certificato d'origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;
c) contributi, nella misura massima del 30%
sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle specie
minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile] .
[Per l'incremento delle produzioni foraggere
ottenibili da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono
concessi appositi premi per unità di superficie investita, in rapporto al carico
di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.
L'entità massima di tali premi sarà annualmente
stabilita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste, sentita la Commissione agricoltura del Consiglio
regionale] .
Art. 10
Meccanizzazione.
[La Regione concede contributi fino al 25% della
spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature
idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il
condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei mangimi.
Tali contributi sono elevabili al 35% della
spesa medesima a favore delle cooperative agricole] .
Art. 11
Produzione della carne.
[La Regione concede a favore di imprenditori
agricoli:
a) premio fino a lire 25.000 per ogni vitello
maschio o femmina nato dopo il 1° gennaio 1974 nell'azienda sede
dell'allevamento e destinato all'ingrasso o alla rimonta;
b) premio fino a lire 50.000 per ogni vitello
maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti
picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del
soggetto per almeno sei mesi;
c) premio fino a lire 50.000 per ogni vitello
femmina portato:
- o al peso vivo di Kg. 350;
- o fino alla eruzione dei denti picozzi da
adulto;
- o a giovenca con gravidanza accertata non
prima del quarto mese.
In ogni caso, dovrà essere dimostrata la
permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;
d) premio fino a lire 6.000 per ogni agnello
prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.
I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera
c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente
articolo 4] .
Art. 12
Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a
carattere familiare.
[La Regione concede a favore delle imprese
diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di lire 100.000
per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una
consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi, complessivamente tra le
varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano
prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali].
Art. 13
Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento
tecnico.
[Per effettuare studi, indagini, ricerche e
prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere
bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonché per
iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente
gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati
contributi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.
Le attività di cui al comma precedente potranno
essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperativistiche,
purché programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con
modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste] .
Art. 14
Valorizzazione dei prodotti
zootecnici.
[A favore delle cooperative agricolo-zootecniche
e loro consorzi, dell'Ente di Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori,
giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al
70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento, il
potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione,
trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché
per la realizzazione di mangimifici cooperativi ed impianti irrigui a carattere
internazionale connessi allo sviluppo della zootecnia.
Oltre a tali contributi, sono concessi mutui
integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale di cui tre di
preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il
contributo concesso] .
Art. 15
Strutture aziendali ed
interaziendali.
[Agli imprenditori agricoli sono concessi
contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la
realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le
riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue,
intese a potenziare gli allevamenti.
Per la realizzazione di cisterne adibite alla
raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente
comma è elevabile fino al 70%.
Per la realizzazione di stalle sociali da parte
di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo
comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.
Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi
sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale -
di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta
spesa ed il contributo concesso] .
Art. 16
Spese di gestione.
[La Regione concede alle cooperative
agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente
riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80% per le spese di gestione
attinenti:
a) al trasporto, accompagnamento ed
assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;
b) al trasporto dei mangimi e distribuzione
degli stessi agli associati;
c) alla macellazione, lavorazione e
commercializzazione delle carni;
d) alla raccolta e trasporto del latte].
Art. 17
Prestiti di esercizio.
[Agli imprenditori agricoli conduttori di
aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento
triennale a tasso agevolato.
Le agevolazioni creditizie del precedente comma
non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16
della presente legge] (.
Art. 18
Ripianamento situazioni debitorie.
[La Regione concede a favore delle aziende
agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonché delle
cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori
agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione,
trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti,
comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel
pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di
preammortamento - al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni
debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine,
purché riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica, in
essere al 31 dicembre 1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purché
risultanti nel bilancio alla stessa data] .
Art. 19
Incentivi promossi dalla C.E.E..
[La Regione è autorizzata a concedere i premi
previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 maggio 1973.
Tali premi sono cumulabili con quelli previsti
dagli articoli 4 e 11 della presente legge] .
Art. 20
Attività dimostrativa per favorire la
cooperazione.
[Allo scopo di sviluppare la cooperazione
prevalentemente fra imprese diretto-coltivatrici interessate alla produzione
zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimenti della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ad assumersi l'intera
spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed
attuate dall'Ente di sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e
di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche] .
TITOLO III
Norme procedurali
Art. 21
Procedure per la concessione di contributi e
premi.
[Le domande intese ad ottenere la concessione di
contributi e premi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 - lettera a) e lettera
c), 9, 10, 11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle
Associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente
Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Per le iniziative riguardanti allevamenti
ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi
previsti dagli articoli, 3, 4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente
legge devono essere presentate dalle Associazioni allevatori a carattere
regionale, giuridicamente riconosciute, all'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura sede dell'Associazione richiedente.
Il competente Ispettorato provinciale
dell'agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le
modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede alla
istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi
con proprio provvedimento d'impegno, il quale diviene esecutivo previa
approvazione dell'Assessore medesimo.
La liquidazione ed il pagamento dei contributi e
dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall'Ispettorato che ha
emesso il provvedimento d'impegno, previo accertamento del regolare espletamento
delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione
amministrativo-contabile] .
Art. 22
Procedure per la concessione degli incentivi
regionali, nazionali e comunitari.
[Le domande intese ad ottenere le agevolazioni
contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli
articoli 6, 8, lettera b), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge
debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di
spesa, all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura competente per territorio,
il quale provvederà alla conseguente istruttoria.
Per iniziative riguardanti due o più province,
la competenza, per l'acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene
demandata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui giurisdizione
territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.
La concessione delle agevolazioni contributive
di cui al precedente comma viene disposta, nel limiti di fondi di bilancio ad
esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al
pagamento dei contributi in conto capitale concessi.
I provvedimenti di concessione diventano
esecutivi previa approvazione dell'Assessore regionale all'agricoltura e
foreste.
Alla concessione ed alla contestuale
liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso
agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, secondo le
modalità stabilite dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 2 giugno
1961, n. 454] .
Art. 23
Procedure di erogazione del concorso interessi della
Regione sui prestiti e mutui.
[L'intervento della Regione in ordine alle
agevolazioni creditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra
il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e
spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario
- entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a norma dell'art. 34 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari,
per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
credito agrario.
Sono considerate operazioni di credito agrario
di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre
sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal
precedente art. 17.
Le modalità di erogazione dei prestiti e dei
mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli
Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione].
Art. 24
Apertura di credito a favore di funzionari
delegati.
[Al pagamento delle spese autorizzate con la
presente legge si provvederà con aperture di credito presso la Tesoreria
regionale a favore dei funzionari delegati dagli uffici periferici
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, in forza dell'art. 56 e
seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni] .
Art. 25
Fondo interbancario di garanzia.
[Le operazioni creditizie previste dalla
presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono
regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di
miglioramento: esse sono assistite, ai sensi dell'art. 56 della legge 27
ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario» istituito con l'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista
dall'art. 36 medesimo].
TITOLO IV
Norme finanziarie
Art. 26
Copertura finanziaria.
[Alle spese per l'applicazione della presente
legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la
denominazione "contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il
miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonchè, la produzione della
carne" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario
1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi
finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di
eventuali e successive sue modifiche, nonchè, con finanziamenti statali nel
settore dell'agricoltura].
Art. 27
Cumulo interventi.
[Le provvidenze di cui alla presente legge, ad
eccezione di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli
interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il
Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e
13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910] .
Art. 28
Trasporto all'esercizio successivo.
[Le somme non impegnate nell'anno di riferimento
possono essere utilizzate negli esercizi successivi] .
Art. 29
[A partire dal 1978 entro il 31 marzo di ogni
anno successivo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una
relazione scritta relativa all'applicazione della presente legge nell'anno
precedente ed un programma di interventi per l'anno in corso a cominciare dal
1976.
Il Consiglio regionale, in osservanza dell'art.
27, lettera f) dello Statuto, discuterà la relazione e il piano di cui al primo
capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976] .
Art. 30
Dichiarazione di urgenza.
[La presente legge regionale è dichiarata
urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127,
secondo comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione].