(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
14), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[... (2) .
(2) Sostituisce il primo comma dell'art. 2,
L.R.
14 novembre 1972, n. 14.
Art. 2
Alla maggiore spesa di L. 45.000.000 per l'esercizio 1975 e di
L. 90.000.000 per il 1976 derivante dall'applicazione della presente legge si
farà fronte mediante trasferimento della somma di L. 135.000.000 dal cap. 309
del bilancio 1976 "Spese per investimenti derivanti da leggi regionali in corso
di adozioni" al cap. 1 del bilancio 1976.
Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai
corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione. ]
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato A, n. 14), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.