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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
14
Data
14/11/1972
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Integrazioni alla legge regionale n. 4: << Indennita' dei Consiglieri della Regione Puglia >>.
Note
Pubblicata nel B.U. R.Puglia 16 novembre 1972, n. 23
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  Dapprima modificata dal primo comma dell'art. 1, L.R. 23 giugno 1976, n. 15 e successivamente abrogata dal primo comma dell'art. 9, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5. Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 12 agosto 1977, n. 22.

 

 

Art. 1
Rimborso spese di trasporto

[Ai consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nella seguente misura netta:

lire 20.000 fino a 20 Km.;

lire 40.000 fino a 40 Km.;

lire 60.000 fino a 60 Km.;

lire 90.000 fino a 90 Km.;

lire 110.000 fino a 120 Km.;

lire 130.000 fino a 140 Km.;

lire 160.000 fino a 170 Km.;

lire 190.000 oltre i 170 Km.

I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di trasporto.

 

Art. 2
Diaria

Ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese.

L'ufficio di presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai consiglieri regionali assenti senza giustificato motivo (2).

 

(2)  Comma modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 21 gennaio 1984, n. 3.

 

Art. 3
Decorrenza

Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

 

Art. 4
Norma finanziaria

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l'anno 1972.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

 

Art. 5
Norma finale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione] (3).

 

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 9, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.