(1) Dapprima modificata dal primo comma dell'art. 1,
L.R. 23
giugno 1976, n. 15 e successivamente
abrogata dal primo comma dell'art. 9, L.R. 28
gennaio 1998, n. 5. Vedi, anche, quanto
disposto dalla L.R. 12
agosto 1977, n. 22.
Art. 1
Rimborso spese di
trasporto
[Ai consiglieri viene
corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in
relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio
regionale, nella seguente misura netta:
lire 20.000 fino a 20 Km.;
lire 40.000 fino a 40 Km.;
lire 60.000 fino a 60 Km.;
lire 90.000 fino a 90 Km.;
lire 110.000 fino a 120 Km.;
lire 130.000 fino a 140 Km.;
lire 160.000 fino a 170 Km.;
lire 190.000 oltre i 170 Km.
I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via
permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di
trasporto.
Art. 2
Diaria
Ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il
loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla
base di 15 giorni di presenza media al mese.
L'ufficio di presidenza può decidere di non corrispondere in
tutto o in parte la diaria ai consiglieri regionali assenti senza giustificato
motivo (2).
(2) Comma modificato dal primo comma dell'art. 2,
L.R. 21
gennaio 1984, n. 3.
Art. 3
Decorrenza
Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai
consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il
periodo di effettiva durata delle singole cariche.
Art. 4
Norma finanziaria
L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa
carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l'anno 1972.
Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai
corrispondenti capitoli di spesa.
Art. 5
Norma finale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione] (3).
(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dal primo comma dell'art. 9, L.R. 28
gennaio 1998, n. 5.