(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato
A, 111), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per le finalità di cui
all'art. 1 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16 concernente: "Adeguamento della
legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione
e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" è autorizzato,
nell'anno finanziario 1976, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000 .
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800 milioni iscritto
al cap. 280 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature
ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326 e legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16)" dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976.
Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio
finanziario 1976, anche se per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi
possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.
Art. 3
Restano in vigore per la concessione dei contributi, le
modalità previste dall'art. 2 della citata legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16.]