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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1976
Numero
6
Data
29/01/1976
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, S.O. del 31 gennaio 1976
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 105), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

Art. 1

[Per le esigenze di trasporto delle popolazioni interessate al servizio di autolinea affidati in regime precario e di emergenza la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 5.550.000.000.

La Regione assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi concernenti le autolinee suddette.

 

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale, a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'assessore ai trasporti, i quali determineranno le risultanze della effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta delle aziende e degli enti affidatari corredata di apposito piano finanziario, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può disporre, con deliberazione su proposta dell'assessore ai trasporti, l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui al primo comma (2).

Gli acconti potranno essere liquidati a periodi trimestrali anticipati, nel limite di L. 450 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non oltre l'85% del disavanzo accertato per il trimestre precedente. A tale fine le aziende e gli enti affidatari dovranno presentare, entro il giorno 15 del primo mese di ciascun trimestre solare, apposita situazione economico-finanziaria e statistica relativa alla gestione del trimestre precedente (3).

(2)   comma così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 11 gennaio 1978, n. 11.

(3)  comma così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 11 gennaio 1978, n. 11.

 

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per L. 4.000.000.000 con lo stanziamento di pari somma di cui al cap. 192 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 avente per oggetto "Erogazione di contributi straordinari alle imprese pubbliche e comprensoriali concessionari e di autolinee extraurbane per viaggiatori ed interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linee" e per L. 1.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento di cui al cap. 194 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 avente ad oggetto "Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti pendolari (legge regionale 5 febbraio 1975, n. 18)" ed aumento di pari somma dello stanziamento di cui al predetto cap. 192.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

 

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione della Repubblica italiana e 60 dello statuto della Regione Puglia] .

 

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 105), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.