La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 105), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per le esigenze di trasporto
delle popolazioni interessate al servizio di autolinea affidati in regime
precario e di emergenza la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di
L. 5.550.000.000.
La Regione assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al
primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno
eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla
copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi
concernenti le autolinee suddette.
Art. 2
Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di
autolinea potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale, a seguito
degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari
ispettivi nominati dall'assessore ai trasporti, i quali determineranno le
risultanze della effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da
quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.
Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento
del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle
leggi sociali.
Su richiesta delle aziende e degli enti affidatari corredata di
apposito piano finanziario, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, può disporre, con deliberazione su proposta
dell'assessore ai trasporti, l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari
di cui al primo comma (2).
Gli acconti potranno essere liquidati a periodi trimestrali
anticipati, nel limite di L. 450 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio
riferito a trimestre e comunque per non oltre l'85% del disavanzo accertato per
il trimestre precedente. A tale fine le aziende e gli enti affidatari dovranno
presentare, entro il giorno 15 del primo mese di ciascun trimestre solare,
apposita situazione economico-finanziaria e statistica relativa alla gestione
del trimestre precedente (3).
(2) comma
così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R.
11 gennaio 1978, n. 11.
(3) comma così sostituito dal primo comma dell'articolo
unico, L.R.
11 gennaio 1978, n. 11.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede: per L. 4.000.000.000 con lo stanziamento di pari somma di cui al cap.
192 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975
avente per oggetto "Erogazione di contributi straordinari alle imprese pubbliche
e comprensoriali concessionari e di autolinee extraurbane per viaggiatori ed
interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di
linee" e per L. 1.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dello
stanziamento di cui al cap. 194 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio 1975 avente ad oggetto "Fondo regionale per il
trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti pendolari (legge
regionale 5 febbraio 1975, n. 18)" ed aumento di pari somma dello
stanziamento di cui al predetto cap. 192.
La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la
presente legge sarà perfezionata.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione della
Repubblica italiana e 60 dello statuto della Regione Puglia] .
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato A, n. 105), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.